Intervento di altri soggetti Clausole campione

Intervento di altri soggetti. Le parti si danno espressamente atto che alla realizzazione degli interventi previsti nel presente accordo potranno intervenire anche altri soggetti eventualmente interessati a vario titolo alla realizzazione del Piano di Zona.
Intervento di altri soggetti. Alla realizzazione delle azioni previste nel Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona possono concorrere anche i soggetti di cui all’articolo 21 della L.R. 23/2005.
Intervento di altri soggetti. 1. I soggetti cui deve essere data la comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento d’intesa con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 16 della legge n. 15/2005, e dal regolamento sul diritto di accesso; b) presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in mancanza entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento; se avviene oltre detto termine ma prima che il procedimento sia concluso, non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l’Amministrazione o risultino determinanti per l’istruttoria. 2. L'atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna formalità e diretto al responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato nei termini di cui al precedente comma 1, lett. b). 3. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, quanto previsto dal presente articolo e dal precedente art. 13 non si applica ai procedimenti tributari e a quelli diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Intervento di altri soggetti. Possono concorrere alla realizzazione delle iniziative definite dal PLUS anche altri soggetti – diversi dai firmatari del presente accordo – con i quali gli Enti sottoscrittori hanno la facoltà di sottoscrivere apposite convenzioni nelle quali siano definiti i compiti e le condizioni di partecipazione.
Intervento di altri soggetti. I Sottoscrittori, per la realizzazione del Piano in oggetto, si impegnano a coinvolgere soggetti ed organizzazioni del territorio, previa loro adesione formale e definizione di eventuali risorse messe a disposizione
Intervento di altri soggetti. Le parti danno espressamente atto che alla realizzazione degli interventi previsti nel presente ac- cordo potranno intervenire anche altri soggetti eventualmente interessati e che non hanno sino ad oggi partecipato alla programmazione del Piano di Zona, previa accettazione formale da parte del Tavolo Politico Istituzionale ed a condizione che il nuovo soggetto metta a disposizione risorse pro- prie.
Intervento di altri soggetti. Possono concorrere alla realizzazione delle azioni illustrate nel Piano di zona anche altri soggetti - diversi dai firmatari del presente accordo - ai quali le parti riconoscono la facoltà di sottoscrivere appositi atti di adesione, al fine di rendere attuale, definito e concreto il loro coinvolgimento.
Intervento di altri soggetti. Le Parti si i impegnano a coinvolgere, per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano triennale per la salute e il Benessere sociale e degli interventi previsti nei Programmi attuativi annuali, soggetti ed organizzazioni del territorio, previa loro adesione formale e definizione di eventuali risorse messe a disposizione.

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  • PRONTO INTERVENTO Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: