Contratto di lavoro Clausole campione

Contratto di lavoro. 1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato, chiamato dal Dipartimento, avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore. 2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. 3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere: a) la tipologia del contratto ed il regime di impegno; b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell’attività; c) l’obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti entro trenta giorni, rispettivamente, dalla scadenza annuale del contratto e dalla conclusione dell’attività didattica assegnatagli, pena il recesso per giusta causa dal contratto; d) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso; e) l’indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell’attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento; f) il trattamento economico complessivo; g) l’eventuale attività assistenziale assegnata ai sensi del successivo comma 4; h) le cause di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Qualora l’assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell’ambito dell’attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa verrà espleta...
Contratto di lavoro. L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui intende avvalersi nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al servizio in appalto e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio in oggetto. L’aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare. E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice, anche se cooperativa, di rilevare, assumendolo alle proprie dipendenze, il personale dipendete dell’impresa che già aveva la gestione del servizio in oggetto. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigianale o industriale, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’aggiudicatario è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: a) dopo l’affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto; b) prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento; c) dopo l’ultimazione del servizio e prima del Collaudo amministrativo; L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla po...
Contratto di lavoro. 1. La Ditta deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; tale obbligo permane anche dopo la scadenza di tali contratti, fino alla loro sostituzione o rinnovo. 2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 3. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale sono a carico della Ditta. 4. La Ditta dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di disabili. 5. Su richiesta del Comune, la Ditta deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
Contratto di lavoro. Data di assunzione CCNL Durata del contratto di apprendistato dal Fino al Qualifica contrattuale Contratto full time  Contratto di lavoro part-time Numero di ore settimanali Livello di inquadramento Mansioni
Contratto di lavoro. Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Contratto di lavoro. 1. L’assunzione del ricercatore chiamato ai sensi dell’art. 10 avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare: a. la tipologia contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b); b. l’individuazione delle attività oggetto della prestazione e delle relative modalità di svolgimento c. l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto; d. la sede di servizio; e. il regime di impegno; f. il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 13; g. l’indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso la Struttura di appartenenza il risultato dell’attività scientifica e didattica svolta; h. l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso; i. l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. 2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Rettore.
Contratto di lavoro. Se la persona accompagnatrice non appartiene all’istituzione incaricata dei test d’acquisto, ma è invece una persona esterna, è necessario concludere con lei un contratto di lavoro (cfr. Allegato 8: “Contratto quadro per gli adulti accompagnanti“).
Contratto di lavoro. (1) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e discplinato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le norme della Comunità Europea ed il presente contratto. (2) Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, e che può essere stipulato anche non contestualmente con l'assunzione in servizio, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) qualifica funzionale di inquadramento, profilo professionale o mansioni e livello retributivo iniziale; d) durata del periodo di prova; e) sede di servizio assegnata; f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato; g) orario di lavoro settimanale; h) richiamo generale all'ordinamento del personale, compreso il recesso per giusta causa; i) il termine di preavviso nonché l'indennità per mancato preavviso in caso di recesso. (3) Il contratto di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E'in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. (4) L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. (5) Il personale è tenuto a presentare la documentazione richiesta per l'assunzione in servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare per l'accesso all'impiego. Nel contratto di assunzione il personale deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa in vigore. (6) In caso di recesso dal contratto di lavoro il personale e l'amministrazione devono rispettare il termine di preavviso di cui all'articolo 17.
Contratto di lavoro. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiscono la forma comune di rapporto di lavoro con la quale il Lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Società, ferma restando la facoltà di utilizzare tutte le altre forme di lavoro flessibile regolare disciplinate dalla legge, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il rapporto di lavoro dei Rider è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione” (di seguito anche “CCNL”), come integrato dalla presente intesa e dalle policy aziendali; i Rider sono inquadrati al livello I e L di tale CCNL. I Rider non possono svolgere altre attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato durante l’orario di lavoro in cui si svolge la prestazione in favore della Società; tale vincolo non sussiste, invece, fuori dall’orario di lavoro, a condizione che venga fornita preventiva comunicazione scritta (anche via email, all’indirizzo dell’ufficio risorse umane) alla Società.
Contratto di lavoro. ARTT. 1 e 16 Classificazione del personale e minimi tabellari