Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario Il Contratto di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversanel rispetto delle norme di legge vigenti, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa ridotta con orario ridotto rispetto a quella a tempo pienoquello ordinario previsto nell’art. In caso 4 del presente Contratto. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di ferie saranno calco- lati lavoro e rispondere alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo orizzontale, verticale o misto (solo nel caso contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore). La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. In costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno è, inoltre, possibile trasformare lo stesso in rapporto a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo scritto tra le Parti. Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali del rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno essere applicati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del di proporzionalità previsti dal presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario Contratto per i lavoratori con contratto a tempo pieno. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9orizzontale, 37 in presenza di esigenze organizzative e 50 del presente CCNL. I rapporti produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato supplementare. In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e comunque con un minimo di 2certificate dal Direttore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di questa determinazione la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti (la prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per impiegati ed operai una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo indeterminato deve avvenire parziale. Le variazioni devono essere richieste con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - per le ore oggetto di diversa collocazione (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 1,50%; - per le ore di lavoro e le mansioniprestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 31,5% (30%+1,50%: la maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro). Le maggiorazioni si computano sulla quota oraria della retribuzione. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale avanzate dai lavoratori assunti a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto L’assunzione a tempo parziale di personale dall’esterno, può avvenire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle modalità previste dal presente CCNL. Il personale dipendente può chiedere il passaggio dal contratto a tempo pieno a quello a tempo parziale per impiegati ed operai una durata minima di 36 mesi,ovvero a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario indeterminato. L’Ente risponde nel merito della richiesta entro 60 giorni. Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunque non inferiore al 30% dell’orario previsto per i dipendenti a tempo pieno. In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo parziale, su richiesta del dipendente, può essere dall’ente innalzato nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.9 Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie;
a. tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
b. tempo parziale verticale, con articolazioni delle prestazioni su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno). Per eccezionali e temporanee esigenze degli Enti il personale a tempo parziale è tenuto ad effettuare lavoro supplementare nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi automatismi di anzianità ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. I dipendenti alla scadenza del periodo a tempo determinato, salvo diversa determinazione tra le mansioniparti, rientrano a tempo pieno. La I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quelle dei lavoratori/ici a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro prestate nell’anno. Nei casi di trasformazione del rapporto di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, parziale o viceversa va prevista a parità di mansioni. La prestazione condizioni la priorità di lavoro potrà svilupparsi scelta dei lavoratori/rici già in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta forza rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2ad eventuali nuove assunzioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione l’arti- colazione dell’orario di lavoro e le mansioni, nel rispetto della normativa vigente. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo accordo, risultante da atto scritto, tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale tem- po parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata giusti- ficata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione comu- nicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I grado. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, e il lavoratore in questo caso ha diritto a un preavviso di cinque giorni lavorativi. Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sottoindicate condizioni:
1) affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di te- rapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A xxxxxx- sta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno;
2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degene- rative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del la- voratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:
1) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari li- vello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo par- ziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di assunzioni di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo par- ziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
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Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purchécompatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto. Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dal D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione il consenso dell’azienda e del lavoratore, anche nell’ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall’art. 5 del D.Lgs n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, sulla base di norma dei seguenti riferimenti minimi: nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore; nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore; nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale minimo 550 ore. L’Azienda, fino al limite del 8% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le mansioni. La domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, e viceversacon adeguata documentazione, potrà avvenire soltanto esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per accordo tra le parti interessate. In caso i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di assunzione terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di personale lavoro a tempo pieno il lavoratore in lavoro a tempo par- ziale ha diritto parziale verticale od orizzontale. Al di precedenzafuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l’Azienda valuta l’accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tale ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all’Azienda, a parità di mansioni. La prestazione condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’instaurazione del rapporto di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore che potrà essere assistito dalla RSA o RSU. Nelle ipotesi di nuove assunzioni, la disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part- time é inserita nella lettera di assunzione ed accettata espressamente dal dipendente. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplano tale aspetto, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, fino al raggiungimento del tempo pieno. L’esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nonchèdi modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di due giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 19. Al lavoratore viene garantita una indennità dell’8% in ragione di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo ogni ora che viene modificata rispetto alla collocazione originaria indicata nel contratto a tempo parziale. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03, il lavoratore che abbia manifestato il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili può denunciare il relativo patto, per motivi familiari o per esigenze collegate all’instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del patto medesimo. Alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare néintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fermo restando il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di otto ore. Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 36%. Tale percentuale é comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell’orario notturno, di cui all’art. 70, sono compensate con le sole maggiorazioni previste da tali titoli. Le ore di lavoro supplementare di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella Banca ore prevista all’art. 38 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso fermo restando il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattualipagamento delle maggiorazioni come sopra determinate. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al D.Lgs n. 61/2000 e successive modifiche. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03 le parti convengono che il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro personale part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2ai fini dei conteggi previsti dalla legge 300/70 sarà conteggiato pro-testa.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione l’articolazione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessatein- teressate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale tem- po parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pienopie- no. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ex tempo parziale orizzontale) i giorni di ferie saranno calco- lati calcolati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 all’art. 29 del presente CCNL. E’ È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata giustifi- cata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione comuni- cazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superaresu- perare, nell’annonell’anno solare, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 922, 37 46 e 50 58 del presente CCNL. È possibile l’introduzione nel contratto a tempo parziale di clausole elastiche definite con apposito patto scritto tra le parti; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato. Per la regolamentazione delle stesse si fa rife- rimento alla vigente legislazione che si ritiene integralmente richiamata. In caso di modifiche che comportano un aumento della prestazione sarà applicata la maggiorazione di cui all’articolo 6 comma 6 del D.Lgs 81/2015. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 1230% degli operai medesimi dei la- voratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione Clausole elastiche. Per i casi previsti dal c.c.n.l. (campagne pubblicitarie, iniziative promozionali, interventi di manutenzione e/o implementazione di sistemi e/o postazioni di lavoro; attività necessarie per la sicurezza, continuità, funzionalità degli impianti/servizi; variazioni operative conseguenti ad eventi climatici o a cause di forza maggiore; esigenze sostitutive temporanee di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra posto) le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro potrà svilupparsi ovvero alla variazione in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella aumento della sua durata fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno. In caso Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; per le ore di lavoro prestate in aumento spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Le maggiorazioni indicate si computano sulla retribuzione oraria globale di fatto. Lavoro supplementare. Consentito per esigenze tecniche e organizzative, con l’accordo del lavoratore, fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale e annuo a tempo parziale orizzontale i giorni pieno. Compensato con le seguenti maggiorazioni omnicomprensive: - 20% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario giornaliero e annuo concordato; - 24% per le prestazioni eccedenti nel mese il limite indicato. Strutture di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione costumer care: in presenza di specifiche esigenze organizzative, l’azienda può richiedere al lavoratore consenziente singole prestazioni di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai retribuite come ordinarie che non possono superare il 12% degli operai medesimi limite di: 45 ore mensili nel part time fino a tempo indeterminato e comunque 4 ore giornaliere, 35 ore mensili nel part time fino a 5 ore giornaliere, 30 ore mensili nel part time fino a 6 ore giornaliere. Le ore prestate in eccedenza, entro i limiti dell’orario normale, sono compensate con un minimo di 2le maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare.
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Samples: Telecommunications
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario 15%. Esclusioni: le clausole in questione non trovano applicazione nei seguenti casi di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, finché sussistono le causali contemplate: - lavoratore con gravi problemi di salute o affetto da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita; - necessità di assistere il coniuge o i parenti di primo grado per malattie che richiedono assistenza continua, ovvero una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità; - frequenza di corsi di formazione correlati all’attività aziendale. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze che caratterizzano il settore fino al raggiungimento dell’orario pieno settimanale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto: - le aziende accolgono, entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi problemi di salute del richiedente, da necessità di assistere il coniuge o i parenti di 1° grado, affetti da malattia che richieda assistenza continua, ovvero una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi; - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessatese l’interessato ne fa successivamente richiesta). In caso Particolarità: Periodo di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenzaprova (vedi), a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2Malattia (vedi).
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Samples: Collective Labor Agreement
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario Il Contratto di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversanel rispetto delle norme di legge vigenti, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa ridotta con orario ridotto rispetto a quella a tempo pienoquello ordinario previsto nell’art. In caso 5 del presente Protocollo di intesa. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di ferie saranno calco- lati lavoro e rispondere alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo orizzontale, verticale o misto (solo nel caso contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore). La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. In costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno è, inoltre, possibile trasformare lo stesso in rapporto a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo scritto tra le Parti. Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali del rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno essere applicati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del di proporzionalità previsti dal presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario contratto per i lavoratori con contratto a tempo pieno. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9orizzontale, 37 in presenza di esigenze organizzative e 50 del presente CCNL. I rapporti produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato supplementare. In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e comunque con un minimo di 2certificate dal Direttore.
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Samples: Protocollo Di Intesa
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per impiegati ed operai deve risultare da atto scritto nel quale, tra l’altro, va indicata la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (divisore 173). In caso di assunzione di personale a tempo indeterminato deve avvenire parziale il datore è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di lavoro e le mansionitrasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. La L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale part-time, darà comunque priorità, fino al limite del 7% (prima 5%) del personale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessateparziale motivate dalle necessità già stabilite dal CCNL. In caso Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di assunzione di personale precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto per l'espletamento delle stesse mansioni o di precedenza, a parità mansioni di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici pari livello e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta categoria legale rispetto a quella a tempo pieno. In caso quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni parziale. Il rifiuto del lavoratore di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione trasformare il proprio rapporto di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendalia tempo pieno in rapporto a tempo parziale, dandone comunicazione alle RSU o RSAviceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In tal caso il lavoro supplementare non deve superareIl lavoratore può chiedere, nell’annoper una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la mi- sura trasformazione del 25% rispetto all’orario o ai periodi rapporto di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme a tempo pieno in materia del presente CCNLrapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario datore deve dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Questo documento è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2qualsiasi approfondimento in materia.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati cal- colati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordaticon- cordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo compu- to del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto con- tratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente pre- sente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione l’articolazione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessatein- teressate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale tem- po parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ex tempo parziale orizzontale) i giorni di ferie saranno calco- lati calcolati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 all’art. 29 del presente CCNL. E’ È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata giustifi- cata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione comuni- cazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superaresu- perare, nell’annonell’anno solare, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 922, 37 46 e 50 58 del presente CCNL. È possibile l’introduzione nel contratto a tempo parziale di clausole elastiche definite con apposito patto scritto tra le parti; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi- sce o conferisce mandato. Per la regolamentazione delle stesse si fa rife- rimento alla vigente legislazione che si ritiene integralmente richiamata. In caso di modifiche che comportano un aumento della prestazione sarà applicata la maggiorazione di cui all’articolo 6 comma 6 del dlgs 81/2015. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 1230% degli operai medesimi dei la- voratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed e operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clicociclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati calcolati secondo i criteri stabiliti all’articolo all'art. 12 del presente CCNL. E’ ' consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’annonell'anno, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario all'orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed e il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto 1. Per lavoro a tempo parziale per impiegati ed operai si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 8 del presente contratto.
2. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario parziale sono disciplina- te dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di lavoro e le mansionitipo:
4. La trasformazione L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è ne-
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, parziale e viceversa, potrà avvenire soltanto viceversa deve essere stipula- to per accordo tra le parti interessateiscritto. In caso esso devono essere indicati: l’eventuale periodo di assunzione prova per i nuovi assunti, le mansioni, la durata della prestazione che di personale norma non potrà essere inferiore a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza20 ore settimanali, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontalela sua distribuzione giorna- liera, verticale settimanale, mensile o ci- clico. Gli istituti economici e normativi annua, nonché gli altri elementi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella per il rapporto a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai orizzontale la pre- stazione giornaliera fino a 4 ore non possono superare potrà essere frazionata nell’arco delle giornata, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessi- tà del lavoratore di 2svolgere altra attività lavorativa.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione Limiti minimi di orario. La contrattazione integrativa può stabilire limiti minimi e massimi della prestazione individuale. In assenza di accordi integrativi, la prestazione individuale si svolge in misura non inferiore ai seguenti limiti: 15 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). A livello aziendale/territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario. Part-time nel week-end della durata di almeno 8 ore settimanali possono essere stipulati con studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e della durata in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: - le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di variazione della collocazione temporale sono retribuite con la maggiorazione dell’1,50%; - le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione sono retribuite con la maggiorazione del 31,50% (30%+1,50%). In alternativa alla maggiorazione dell’1,50%, le parti interessate possono concordare la corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro. Lavoro supplementare. La contrattazione integrativa può stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragion d’anno. In assenza di questa determinazione il ricorso al lavoro supplementare è consentito per specifiche esigenze organizzative fino al limite di 180 ore/anno, salvo comprovati impedimenti. Le prestazioni di lavoro supplementare sono utili ai fini del computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali (in particolare: il conguaglio relativo alle mensilità aggiuntive, alle ferie e al tfr avviene in via forfettaria applicando al compenso la maggiorazione del 30%). Trasformazione del rapporto. Le aziende sono tenute ad accogliere, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e in relazione alla fungibilità dei lavoratori interessati, le richieste di trasformazione temporanea del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale per assistere i figli fino al compimento del terzo anno d’età, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale avanzate dai lavoratori assunti a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2indeterminato.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione A titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2012 è stato previsto che le aziende valutino positivamente – in funzione della fungibilità del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario lavoratore richiedente – la richiesta di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro lavorativo da tempo pieno a part – time entro una percentuale del 3% del personale occupato nella singola unità produttiva (non nell’intera azienda). Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di richieste in singoli reparti / uffici, è stato inoltre previsto che la percentuale si calcoli con riferimento a ciascuna “area funzionale” di cui all’art. 4 del CCNL (amministrazione, commerciale / logistica, manutenzione, personale / organizzazione / EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari). Il risultato del calcolo della percentuale dovrà essere arrotondato all’unità superiore, per frazioni superiori a 0,5. Di conseguenza il risultato “1” si realizza in presenza di almeno 17 lavoratori nell’area funzionale considerata. Al di sotto di tale numero non scatta la previsione contrattuale di “valutazione positiva” delle domande. I contratti part – time in essere al momento dell’entrata in vigore del CCNL sono computati nella percentuale in questione a condizione che siano il risultato di una trasformazione da tempo pieno a part – time; rimangono pertanto esclusi i contratti instaurati fin dall’inizio a tempo parziale. Ai fini dell’individuazione della base di computo della percentuale si applicano i criteri generali (ad esempio, i contratti a termine si computano qualora superiori ai 9 mesi, sono esclusi gli apprendisti e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso i contratti di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioniinserimento e non si considerano i lavoratori in somministrazione). La prestazione verifica delle condizioni per la trasformazione del rapporto andranno fatte di lavoro potrà svilupparsi volta in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 volta al momento della richiesta del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2lavoratore.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione Clausole elastiche. In considerazione delle specifiche caratteristiche del settore, le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alla variazione in aumento della durata della prestazione, nei limiti del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: sia per le ore oggetto di diversa collocazione che per le ore prestate in aumento spetta la maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto. Lavoro supplementare. Consentito in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro medie settimanali concordate. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 15% della retribuzione globale di fatto. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai pieno in rapporto a tempo indeterminato deve avvenire parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno; - la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992; - il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante), la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50%. Lavoro ripartito Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Telelavoro Nozione. Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell’attività in luoghi diversi dalla sede aziendale mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro e le mansionitelematici. La trasformazione Il telelavoro è riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialesubordinato quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo individuato d’intesa tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenzaparti, a parità di mansioni. La prestazione con modalità che consentono al datore di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontalel’esercizio del potere di direzione, verticale o ci- clico. Gli istituti economici di indirizzo e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2controllo della prestazione.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire 1. Le Fondazioni, compatibilmente con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di le proprie esigenze organizzative e produttive, promuovono il ricorso al lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, come strumento in grado di bilanciare l’impegno lavorativo con le esigenze di vita, di cura e viceversadi famiglia individuali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, potrà avvenire soltanto la Fondazione può concordare, su richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie esigenze produttive ed organizzative, un orario di lavoro inferiore a quello normale, come definito ai sensi del presente contratto.
3. L’eventuale diniego della Fondazione alla richiesta del lavoratore deve essere motivato. La Fondazione assicura l’uniformità delle de cisioni, avuto riguardo alla prassi adottata, alle motivazione della richiesta ed alla situazione organizzativa e produttiva.
4. Al momento della definizione dell’orario di lavoro ridotto, ovvero con atto successivo, la Fondazione ed il lavoratore possono concordare le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In tali casi, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi. Le modifiche dell’orario di lavoro in applicazione delle clausole elastiche, comporteranno il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del quindici per accordo tra le parti interessatecento della retribuzione oraria globale di fatto, calcolata sulle sole ore di prestazione modificate o variate in aumento. La maggiorazione di cui al precedente alinea è comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti indiretti e differiti.
5. Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto, alternativamente, alla concessione del lavoro a tempo parziale sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La misura dell’orario ridotto e la sua articolazione sono concordate con la Fondazione. In caso di assunzione di personale a tempo pieno mancato accordo entro trenta giorni dalla richiesta, il lavoratore a tempo par- ziale ha il diritto di precedenzasvolgere un orario compreso tra la metà ed i tre quarti di quello normale, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo articolato su base orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui siano tenuti la lavoratrice o il lavoratore, che risulti comun- que inferiore a quello stabilito dall’art. 50. Esso è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attualmente la principale normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, innovato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, successivamente modificato dall’art. 46, D.Lgs. n. 276/03. Nell’intento di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, si con- corda in merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si intende il rapporto di lavoro in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro. Per lavoro a tempo parziale di tipo verticale si intende il rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Per lavoro a tempo parziale di tipo misto si intende il rapporto di lavoro che si svolge secondo una combinazione del- le 2 modalità sopra indicate e quindi caratterizzato da alcune giornate di lavoro ad orario ridotto e altre a tempo pieno o non lavorate affatto, nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
a) consentire flessibilità delle risorse umane in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno;
b) dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per impiegati i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
3) l’eventuale inserimento di clausole flessibili ed operai elastiche. Fatto salvo il principio per cui il lavoratore a tempo indeterminato deve avvenire parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, il trattamento economico e normativo sarà rapportato all’entità della prestazione lavorativa con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario criteri di lavoro e le mansioniproporzionalità. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra parziale sarà disciplinata secondo i seguenti principi:
1) volontarietà di entrambe le parti interessate. In caso di assunzione di personale parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno il lavoratore in relazione alle esigenze del servizio e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo par- ziale ha parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza ri- spetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere preventivamente comunicata alla direzione provinciale del lavoro. I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a parziale, avranno diritto di precedenzaprecedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori in relazione alla qualifica. Avranno diritto al passaggio a tempo parziale le lavoratrici e i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa certificata dai servizi sanitari competenti per territorio. Essi avranno altresì il diritto, a parità richiesta, di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tornare al tempo pieno. In La presente previsione contrattuale prevede che: - nel caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi di tipo orizzontale, anche a tempo indeterminato determinato, gli enti potranno richiedere prestazioni di la- voro supplementare entro il limite delle ore mensili fino al tempo pieno; il ricorso a detto supplementare avverrà per particolari esigenze (ad esempio per ferie e/o assenze di personale e/o situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza); - nel caso di part-time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, gli enti avranno la facoltà di richiedere variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa a fronte di comprovate esigenze di carattere tecnico, pro- duttivo, organizzativo e comunque con un minimo sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza. Si concorda inoltre che il ricorso al lavoro supplementare, straordinario e alle clausole flessibili ed elastiche previste dalla normativa vigente sarà subordinato di volta in volta, per le corrispondenti fattispecie, alle seguenti condizioni:
1) lavoro supplementare:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si de- terminassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza.
2) variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si de- terminassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza;
b) consenso del lavoratore;
c) preavviso di 2 giorni, salvo deroga pattuibile col lavoratore;
3) variazione della durata della prestazione nel caso di part-time verticale o misto:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si de- terminassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza;
b) consenso del lavoratore;
c) preavviso di 2 giorni, salvo deroga pattuibile col lavoratore;
d) possibile aumento della prestazione fino a raggiungimento del numero di ore settimanali previsto per il tempo
4) lavoro straordinario:
a) stesse condizioni e stessi limiti previsti per il tempo pieno, proporzionalmente ridotti secondo la percentuale d’orario svolta.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire avve- nire con atto scritto contenente l’articola- zione l’articolazione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 all’art. 29 del presente CCNL. E’ È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’annonell’anno solare, la mi- sura misura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 922, 37 46 e 50 58 del presente CCNL. Per quanto riguarda la possibilità di introduzione di clausole elastiche e fles- sibili si fa riferimento alla vigente legislazione. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.
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Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto. Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dal D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione il consenso dell’azienda e del lavoratore, anche nell’ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall’art. 5 del D.Lgs n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, sulla base di norma dei seguenti riferimenti minimi:
1. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;
2. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore;
3. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale minimo 550 ore. L’Azienda, fino al limite del 8% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le mansioni. La domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, e viceversacon adeguata documentazione, potrà avvenire soltanto esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per accordo tra le parti interessate. In caso i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di assunzione terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di personale lavoro a tempo pieno il lavoratore in lavoro a tempo par- ziale ha diritto parziale verticale od orizzontale. Al di precedenzafuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, l’Azienda valuta l’accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tale ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all’Azienda, a parità di mansioni. La prestazione condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’instaurazione del rapporto di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore che potrà essere assistito dalla RSA o RSU. Nelle ipotesi di nuove assunzioni, la disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time é inserita nella lettera di assunzione ed accettata espressamente dal dipendente. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale i verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplano tale aspetto, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, fino al raggiungimento del tempo pieno. L’esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di due giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 19. Al lavoratore viene garantita una indennità dell’8% in ragione di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo ogni ora che viene modificata rispetto alla collocazione originaria indicata nel contratto a tempo parziale. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03, il lavoratore che abbia manifestato il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili può denunciare il relativo patto, per motivi familiari o per esigenze collegate all’instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del patto medesimo. Alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fermo restando il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di otto ore. Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 36%. Tale percentuale é comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell’orario notturno, di cui all’art. 70, sono compensate con le sole maggiorazioni previste da tali titoli. Le ore di lavoro supplementare di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella Banca ore prevista all’art. 38 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso fermo restando il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattualipagamento delle maggiorazioni come sopra determinate. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al D.Lgs n. 61/2000 e successive modifiche. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 276/03 le parti convengono che il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti personale part- time ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro partfini dei conteggi previsti dalla legge 300/70 sarà conteggiato pro-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2testa.
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Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto La Compagnia potrà assumere Piloti a tempo parziale per impiegati ed operai successivamente all’eventuale accoglimento delle domande di passaggio del personale già in forza. Il lavoro a tempo indeterminato deve avvenire parziale potrà essere effettuato sia con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansionipresenze articolate nel corso dell’anno, sia con ridotta attività giornaliera, anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno. La trasformazione Compagnia potrà utilizzare Comandanti/Piloti a tempo parziale mediante trasfor- mazione a tempo parziale del rapporto Rapporto di lavoro da Lavoro intercorrente con il personale in ser- vizio a tempo pieno con Contratto a Tempo Indeterminato, nel limite massimo dell’8% del personale a tempo pieno e secondo le norme qui di seguito riportate. Il lavoro a tempo parziale sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell’anno per un minimo di 6 mesi, derivanti dalla somma dei periodi di attività. I periodi di inattività potranno essere suddivisi in durate mensili. L’individuazione dei periodi verrà effettuato dalla Compagnia in relazione alle esigen- ze tecnico/organizzative del Settore. La Compagnia si riserva la facoltà, nel rispetto della normativa di legge, di variare tali periodi e di disporre l’impiego a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale. La posizione in lista di anzianità non subisce modifiche per effetto di eventuali perio- di di lavoro a tempo parziale. Le domande di passaggio a tempo parziale dovranno essere fatte pervenire all’Azienda entro il 30 aprile per avere effetto, se accolte, entro il 1° gennaio dell’anno successivo. La Compagnia si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali senza che ciò comporti incrementi di organico e viceversa, potrà avvenire soltanto predeterminando congiun- tamente con l’interessato la durata del periodo per accordo tra le parti interessateil quale viene accolta la domanda. In caso di assunzione maturazione del passaggio di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto aeromobile, o di precedenzaavvio al comando, a parità tale dirit- to rimane sospeso, salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato, fino alla formaliz- zazione della richesta di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella rientro a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNLIl trattamento economico sarà direttamente proporzionale alla ridotta durata della prestazione. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti periodo di godimento delle ferie, ridotte in maniera proporzionale, sarà prefissato dall’Azienda. La manutenzione dell’anzianità aziendale ai sensi degli artt. 9, 37 fini dell’applicazione di qualsivoglia trat- tamento economico e 50 del nominativo di cui al presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2CCL verrà direttamente commisu- rata alla ridotta durata della prestazione.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui siano tenuti la lavoratrice o il lavoratore, che risulti comun- que inferiore a quello stabilito dall’art. 50. Esso è considerato mezzo idoneo ad agevolare rincontro tra domanda e offerta di lavoro. Attualmente la principale normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, innovato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001 n. 100, successivamente modificato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003. Nell’intento di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, si concorda in merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si intende il rapporto di lavoro in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro. Per lavoro a tempo parziale di tipo verticale si intende il rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Per lavoro a tempo parziale di tipo misto si intende il rapporto di lavoro che si svolge secondo una combinazione delle due modalità sopra indicate e quindi caratterizzato da alcune giornate di lavoro ad orario ridotto ed altre a tempo pieno o non lavorate affatto, nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
a) consentire flessibilità delle risorse umane in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settima- na, del mese e dell’anno;
b) dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per impiegati i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
3) l’eventuale inserimento di clausole flessibili ed operai elastiche. Fatto salvo il principio per cui il lavoratore a tempo indeterminato deve avvenire parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, il trattamento economico e normativo sarà rapportato all’entità della prestazione lavorativa con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario criteri di lavoro e le mansioniproporzionalità. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra parziale sarà disciplinata secondo i seguenti prin- cipi:
1) volontarietà di entrambe le parti interessate. In caso di assunzione di personale parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno il lavoratore in relazione alle esigenze del servizio e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo par- ziale ha parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Provinciale del Lavoro. I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a parziale, avranno diritto di precedenzaprecedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori in relazione alla qualifica. Avranno diritto al passaggio a “tempo parziale” le lavoratrici e i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ri- dotta capacità lavorativa certificata dai servizi sanitari competenti per territorio. Essi avranno altresì il diritto, a parità richie- sta, di mansionitornare al “tempo pieno”. La presente previsione contrattuale prevede che: - nel caso del part time di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, gli enti potranno richiedere prestazioni di la- voro supplementare entro il limite delle ore mensili fino al tempo pieno; il ricorso a detto supplementare avverrà per particolari esigenze (ad esempio per ferie e/o assenze di personale e/o situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza); - nel caso di part time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, gli enti avranno la facoltà di richiedere variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa a fronte di comprovate esigenze di carattere tecnico, pro- duttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza. Si concorda inoltre che il ricorso al lavoro supplementare, straordinario e alle clausole flessibili ed elastiche previste dalla normativa vigente sarà subordinato di volta in volta, per le corrispondenti fattispecie, alle seguenti condizioni:
1) lavoro supplementare:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determi- nassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza.
2) variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determi- nassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza;
b) consenso del lavoratore;
c) preavviso di due giorni, salvo deroga pattuibile col lavoratore;
3) variazione della durata della prestazione nel caso di part time verticale o misto:
a) esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determi- nassero in relazione a transitori bisogni dell’utenza;
b) consenso del lavoratore;
c) preavviso di due giorni, salvo deroga pattuibile col lavoratore;
d) possibile aumento della prestazione fino a raggiungimento del numero di ore settimanali previsto per il tempo pieno;
4) lavoro straordinario: stesse condizioni e stessi limiti previsti per il tempo pieno, proporzionalmente ridotti secon- do la percentuale d’orario svolta. Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. Il compenso per lavoro straordinario eventualmente richiesto ed effettuato avverrà con l’applicazione alla retribu- zione oraria normale delle maggiorazioni previste all’art. 52. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. Il compenso dovuto alla lavoratrice e/o al lavoratore, nel caso di applicazione di clausole flessibili derivanti dalla richiesta del datore di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta di cambiamenti della collocazione oraria del lavoro rispetto a quella a tempo pieno. In caso pattuita nel contratto individuale, viene determinato applicando la maggiorazione del 6% sulla retribuzione oraria per le ore di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordatieffettivo spo- stamento. Le ore supplementari incidono e/o straordinarie di cui al presente articolo, su tutti richiesta del dipendente, confluiranno nella “Banca Ore” prevista all’art. 66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate. Il rifiuto del lavoratore a prestare lavoro supplementare e/o straordinario o il mancato rispetto di clausole flessibili ed elastiche sottoscritte, non costituisce infrazione disciplinare né gli istituti contrattualiestremi del giustificato motivo di licenziamento. Per il computo Qualora lavoratori assunti a tempo pieno abbiano concordato clausole individuali all’atto dell’assunzione finalizzate alla loro precedenza al passaggio a tempo parziale, essi avranno diritto a detta priorità di passaggio presso unità operati- ve ubicate nello stesso Comune e per le stesse analoghe mansioni. Ai fini di qualsiasi normativa, ivi compresa quella del TFR si fa riferimento alle norme in materia Titolo III del presente CCNLccnl, i lavoratori e le lavoratrici part time di qualsiasi tipo verranno conteggiati nell’organico dell’Ente in proporzione al contratto individuale. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario Entro giugno 2013 verrà istituita un’apposita Commissione che valuterà la possibilità di concordare strumenti con- trattuali specifici per definire le figure sostitutive per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9periodi di assenza straordinaria dei lavoratori, 37 e 50 anche attraverso la verifica del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-part time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2misto.
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