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Licenziamento individuale Clausole campione

Licenziamento individuale. Il licenziamento individuale è soggetto alle norme delle leggi 15 luglio 1966 n° 604, 20 maggio 1970 n. 300 e 11 maggio 1990 n° 108.
Licenziamento individuale. Per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali vengono recepite dal presente ccnl le norme vigenti così come novellate dalle più recenti legge in materia (L. n. 183/2010 e L. n. 92/2012). In ogni caso si evidenzia quanto segue: a) il licenziamento sarà comunicato per iscritto al lavoratore - unitamente ai motivi che l’hanno determinato - a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve risultare dall’avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano, da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore; b) le Parti firmatarie del presente ccnl, allo scopo di tentare una bonaria composizione delle eventuali controversie riguardanti il rapporto di lavoro, si impegnano a definire tempi e modalità per l’espletamento della procedura di conci- liazione e/o arbitrato in seno alla Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione prevista all’art. 88 del presente contratto.
Licenziamento individuale. La Suprema Corte ritiene che «il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell’art. 4 della legge 604/1966 ed è idoneo a ledere l’interesse collettivo alla libertà e all’attività sindacale, risultando perciò perseguibile dal sindacato con il procedimento previsto dall’art. 28 Stat. Lav.» (Cass., sez. un., 17 febbraio 1992, n. 1916). Tuttavia, è stato precisato che non integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che abbia licenziato i lavoratori che, nel corso di un'agitazione sindacale, si siano introdotti negli uffici aziendali per costringere, con violenza, minacce e ingiurie, i dipendenti presenti a interrompere ogni attività lavorativa, trattandosi di condotta datoriale che si contrappone a un illegittimo comportamento di singoli lavoratori o del sindacato.
Licenziamento individuale. 1. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore, indicando i motivi del recesso. La mancata comunicazione per iscritto del recesso o dei motivi ne determina l'inefficacia. 2. Il patto di prova è l'atto con il quale lavoratore e datore di lavoro concordano volontariamente in forma scritta, a pena di nullità dello stesso accordo, che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova. Durante detto periodo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso né di pagamento della connessa indennità. 3. Decorso il periodo di prova, il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro: a) per motivi oggettivi cosi come disciplinato dal successivo articolo 5; b) per motivi soggettivi di cui al successivo articolo 6; c) per giusta causa ovvero a seguito di licenziamento disciplinare così come regolato dal successivo articolo 7. 4. Nel caso del licenziamento disciplinare o per giusta causa, sul datore di lavoro incombe l’onere della prova afferente l’inadempimento e/o omissione grave da parte del lavoratore. Qualora il licenziamento disciplinare sia viziato da difetto procedurale o da difetto di giustificazione, il giudice, valutate le circostanze, la natura del vizio e il comportamento delle parti, condanna il datore di lavoro discrezionalmente, in vi alternativa o concomitante, al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore oppure alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Quando vi sia condanna alla reintegrazione, il risarcimento del danno non può essere inferiore a 6 mensilità più una per ciascun anno di anzianità di servizio. Quando il risarcimento si accompagni alla reintegrazione, esso non può essere superiore all’importo della retribuzione perduta dal lavoratore nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, dedotti i redditi di lavoro di altra fonte ovvero non può essere superiore ad un importo pari a 24 mesi di retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato illegittimamente licenziato. 5. Nel caso di condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti ha la facoltà di scegliere, in alternativa per il pagamento a carico del datore di lavoro di un indennizzo sostitutivo pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione. 6. Nelle organizzazioni di tendenza, a carattere non imprenditoriale, che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, religi...

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  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160. 2. Il Canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, con o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio metropolitano, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente. 4. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A, B e C. 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana, con particolare riferimento a quelle sull’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori e sulla contabilità. 6. I versamenti nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 7/03/2005 n°82