Patto di prova. 1. La conferma in servizio dell’apprendista è subordinata al superamento di un periodo di prova pari a secondo le disposizioni del C.c.n.l. per la categoria.
Patto di prova. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di [n. di Patto di stabilità* Le parti si impegnano in ogni caso a consentire l’esperimento oggetto del presente patto per un periodo minimo di ........................ [n. di giorni/settimane/mesi di calendario lavorativi]. Dalla scadenza di tale termine e fino allo spirare del periodo di prova le parti possono esercitare la facoltà di recesso senza obbligo di preavviso e motivazione. * Il patto di stabilità è la clausola integrativa – ossia eventuale, spiegata nella Guida pratica ai contratti di lavoro – con cui le parti si impegnano a non recedere, in corso di prova, prima che sia decorso un determinato termine.
Patto di prova. Il periodo di prova21 è quel periodo di lavoro nel quale le parti “sperimenta- no”: l’uno (datore di lavoro) le capacità lavorative e l’altro (lavoratore) l’ambiente di lavoro. Detto periodo è ammesso anche in caso di rapporto di lavoro a tempo de- terminato, l’importante è che la sua durata venga riproporzionata rispetto a quanto previsto dal CCNL Studi professionali per i contratti a tempo indeterminato:
Patto di prova. Pur non essendo prassi usuale stabilire periodi di prova in seno a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le parti si danno reciprocamente atto dell'utilità di un periodo neutro nel corso del quale sia il committente che il collaboratore potranno saggiare le reciproche compatibilità, visto il rapporto di assoluta fiducia sul quale si dovrà basare la collaborazione in oggetto. Durante tale periodo neutro, le parti potranno decidere di risolvere il contratto posto in essere senza obbligo di motivazione e senza altro onere se non il pagamento dei corrispettivi maturati da parte del collaboratore per l'attività comunque svolta. Il periodo di prova non potrà superare i 15 giorni di calendario. Facoltà di prelazione E' facoltà della famiglia, utilizzare di preferenza, se l'oggetto della collaborazione lo consente, soggetti di cui si è già avvalsa con esito positivo.
Patto di prova proporzionale alla durata del contratto sottoscritto tra DdL e Lav nullo se di durata pari al contratto computabili nell’organico aziendale (art. 35 della L. n. 300/1970) (art. 8, D.Lgs. n. 368/2001) (art. 6, comma 3, X.Xxx. n. 297/2002 ) (art. 54, comma 3, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001) (art. 29, comma 2, legge 10 giugno 1940, n. 653)
Patto di prova. L'Art. 2106 del C.C. dispone che l'assunzione del prestatore di lavoro - per un periodo di prova - debba risultare da atto scritto (Secondo le sentenze n. 9101 del 24.08.91 e n. 11427 del 19.11.93 della Corte di Cassazione, la mancanza della forma scritta per il patto di prova comporta la nullità assoluta dello stesso e la sua automatica conversione in assunzione definitiva. Secondo la sentenza n. 25 del 3.01.1995 della stessa Corte, la stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o - quantomeno contestuale - all'inizio del rapporto di lavoro, derivando dalla mancanza di detta anteriorità o contestualità la nullità dell'assunzione in prova con conseguente automatica ed immediata assunzione definitiva del lavoratore, non piu' licenziabile se non ricorrono i presupposti di giustificato motivo o giusta causa; per l'accertamento della data di inizio del rapporto di lavoro possono utilizzarsi - in concorso con altri elementi idonei anche le annotazioni sul libretto di lavoro) . Durante tale periodo - funzionalmente destinato alla verifica sia delle qualità professionali che del comportamento, della professionalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione - il datore di lavoro deve porre il lavoratore nella condizione di dare prova delle proprie qualità professionali; il lavoratore è invece obbligato ad adempiere la prestazione di lavoro convenuta, al fine di porre il datore di lavoro nelle condizioni di poter giudicare. Non è consentita, neanche con il consenso delle parti, una proroga del periodo di prova oltre il periodo massimo consentito. L'esito favorevole può essere comunicato con una esplicita dichiarazione degli interessati o con la scadenza del periodo non seguita da dissenso. Se il periodo di prova non è favorevole, nè il datore di lavoro o il lavoratore sono obbligati a motivare la decisione) . Il lavoratore licenziato durante il periodo di prova può ricorrere al giudice quando si tratti di licenziamento per motivi illeciti, oppure quando si possa dimostrare l'esito positivo della prova ovvero quando il datore di lavoro non abbia consentito al lavoratore di dimostrare le proprie capacità professionali; la giurisprudenza considera necessari l'effettivo svolgimento della prova, l'adeguata durata dell'esperimento e la puntuale verifica tecnica del lavoratore. ▪ Patto di prova e recesso: L'esercizio del potere di recesso, consentito in ogni momento del periodo di prova, non è caratterizzato da una discrez...
Patto di prova. Il patto di prova costituisce una clausola da inserire per iscritto nel contratto. Durante il periodo di prova, il rapporto si svolge normalmente, secondo gli obblighi tipici connessi alla posizione contrattuale. Tuttavia, in questo arco di tempo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità, senza fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova. La durata massima è definita dai contratti collettivi, in mancanza di indicazioni, il periodo di prova può avere una durata massima di sei mesi.
Patto di prova. 2.1. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di ... giorni/settimane/mesi di calendario/la- vorativi ✍ [è consigliabile fare riferimento al periodo di prova come
Patto di prova. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di [n. di * Per approfondimenti si rinvia a X. XXXXXXXXXX, Formulario dei rapporti di lavoro. Tipologie contrattuali, esternalizzazioni, certificazione, gestione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, Xxxxxxx, Milano, 2011.
Patto di prova. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di [n. di