Ricostituzione del rapporto di lavoro Clausole campione

Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione si pronuncia, motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. (art. 26 CCNL 14.9.2000)
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione. 2. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area/categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di RESTA NELLA FORMULAZIONE 2016/2018
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ENAC si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato dall'ENAC al momento della ricostituzione del rapporto.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il CONI si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato dal CONI al momento della ricostituzione del rapporto.
Ricostituzione del rapporto di lavoro. (Art. 15 ccnl integrativo 1998/01)