Malattia, infortunio Clausole campione

Malattia, infortunio. Trattamento economico di malattia ed infortunio a) il 100% della retribuzione globale netta sino al 180° giorno di assenza per malattia nell'arco di due anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Le indennità a carico dell'Azienda non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui sopra; se l'indennità è corrisposta dall'INPS in misura ridotta l'Azienda non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto assicuratore. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei dodici mesi complessivi (sommando tutti gli eventi) nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da dodici a quattordici mesi; b) il 100% della retribuzione globale netta sino al 180° giorno di assenza per infortunio. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della azienda, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta. Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire l'Azienda entro le ore 9.00 dello stesso giorno. Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito. In caso di patologie gravi che ...
Malattia, infortunio. E SICUREZZA SUL LAVORO 55
Malattia, infortunio. Al lavoratore non in prova assente per infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento
Malattia, infortunio. 1. La malattia, l’infortunio del Collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto. La prestazione rimane sospesa senza erogazione del corrispettivo. Il contratto si estingue alla scadenza. Il Committente può recedere dal contratto nel caso la sospensione sia superiore ad un sesto del periodo del contratto stesso. 2. Al Collaboratore iscritto alla gestione previdenziale separata Inps di cui all’art. 2, comma 26 della L. 8/8/1995 n. 335, spetta, su istanza all’Inps, la tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare ed eventualmente delle altre indennità, con oneri a carico direttamente dall’ente di previdenza. 3. In caso d’infortunio sul lavoro, il Collaboratore s’impegna a comunicare tempestivamente al Committente tale evento per gli adempimenti ai quali è tenuto per legge l’Ente.
Malattia, infortunio. Altro impedimento senza colpa Previdenza professionale
Malattia, infortunio. E SICUREZZA SUL LAVORO....................... pag. 43
Malattia, infortunio. 1. Il Direttore generale ha diritto al trattamento previsto dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione in caso di assenza per malattia non dipendente da causa di servizio e in caso di assenza per malattia o infortunio dipendente da causa di servizio.
Malattia, infortunio