Malattia professionale Clausole campione

Malattia professionale. Se previsto dal CCNL di settore o da Accordi Aziendali, si conviene quanto segue: - l’Assicurazione, limitatamente ai casi di Morte ed Invalidità Permanente ed alle stesse somme assicura- te delle garanzie Morte e Invalidità Permanente, viene estesa alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle attualmente riconosciute D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche) che si manifestano nel corso della validità di questo contratto e che producono la morte o riducono l’attitudine al lavoro. - la valutazione dell’invalidità permanene da malattia professionale sarà effettuata nei termini previsti dall’Art.19 delle Condizioni di Assicurazione (il periodo massimo per procedere alla valutazione del dan- no viene fissato in 18 mesi dal giorno della denuncia della malattia) - se in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio l’attitudine al lavoro dell’assicurato è permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di Invalidità permanente viene liquidata al 100%. - Limitatamente a dirigenti industriali in caso di invalidità permanente da malattia professionale di grado non inferiore al 66%, l’indennizzo dovuto è pari al 100% del capitale assicurato anche in caso prosecu- zione del rapporto di lavoro. - Ferme le esclusioni di cui all’Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione sono inoltre escluse le malattie di qualsiasi natura e comunque occasionate, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto.
Malattia professionale. In caso di malattia professionale la lavoratrice e il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Malattia professionale. Ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, direttamente determinata dalla attività dichiarata in polizza e con essa in stretto nesso di casualità.
Malattia professionale. Per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro e allegate al D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e Comune di Frascati Prot. n. 0028742 del 01-06-2021 partenza Cat. 4 Cl. 10 asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silicio e amianto.
Malattia professionale. La codifica di malattia professionale deve prevedere l’inserimento di uno o più campi che identifichino in modo univoco la malattia (attualmente secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati: ICD-10; precedentemente ICD-9), il fattore di rischio e la probabilità di associazione causale (secondo le tabelle di malattia per le quali vige l’obbligo di denuncia ex art. 139 del DPR 1124/65, ultimo aggiornamento DM 11 dicembre 2009). La scelta dell’item deve consentire un inserimento ergonomico attraverso una scelta “ad albero” oppure ordinando la tabella in base ai criteri disponibili (gruppo di agenti, agente causale, sede lesione od organo, numero lista di probabilità di associazione causale, ICD, voce tabella industria e voce tabella agricoltura, ecc.). È necessario tenere conto che le tabelle di riferimento possono essere revisionate periodicamente nel tempo. Partendo dal codice ICD di malattia dovrà essere possibile la scelta da una lista che riporta solo i gruppi di agenti (es: agenti chimici….) e gli agenti associati (es: arsenico….) alla malattia stessa e viceversa partendo dal singolo agente causale. Nei casi di malattia professionale che riconosce più fattori di rischio lavorativi devono essere codificati il principale ed il secondario. Con riferimento al punto C. dell’allegato 1 del DPCM 23.04.2008 (vedi estratto sotto riportato) che definisce i XXX per gli Spisal questi devono sostanzialmente svolgere i seguenti compiti: • Sorveglianza epidemiologica sulle patologie professionali presenti nel territorio di competenza; • Pianificare e realizzare interventi di prevenzione e vigilanza per migliorare le condizioni igieniche di lavoro utilizzando le conoscenze epidemiologiche del fenomeno; • Svolgere le indagini di polizia giudiziaria nei casi procedibili d’ufficio (artt. 583, 589, 590 c.p.). I referti, le denunce e i certificati di malattia professionale arrivano ai Servizi principalmente da: patronati, medici competenti, medici di base, medici di istituti universitari e reparti ospedalieri, INAIL, A.G. e dagli stessi SPISAL (dal processo ambulatorio medicina del lavoro/visite mediche qualora si rediga il I° certificato INAIL). Il S.A. deve consentire il recupero dei ricoveri nei regimi previsti, relativi alle patologie di interesse (opportunamente definite in fase di configurazione ed aggiornabili nel tempo dall’Amministratore di Sistema) tramite i Sistemi Informativi Aziendali che saranno definite...
Malattia professionale. L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. La garanzia non è operante: • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; • all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; • per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; • per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale previsto per l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione di Assimoco per: • uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione; • uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale; • per tutta la durata del contratto. Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Assi...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.