Materie demandate Clausole campione

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”, le Parti stipulanti confermano, i...
Materie demandate. Le Parti concordano, in applicazione dell’art 8 CCNL, quanto segue: - l’attuale comma 3 viene integrato come segue: Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o di Gruppo o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o di Gruppo o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. - l’attuale comma 4 viene integrato come segue: A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali, ovvero della Capogruppo o della Delegazione di Gruppo per quanto riguarda le Aziende e Banche aderenti di cui all’art. 8 lett. b) (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). - dopo l’attuale comma 7 vengono introdotte le seguenti previsioni: Le Parti confermano l’applicazione della disciplina del Premio di risultato di cui esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione del Premio di risultato per l’anno 2021 (esercizio 2020). Le Parti convengono che i Contratti integrativi di Gruppo (lett. b art. 8 del CCNL come modificato dal presente Accordo) sostituiranno a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva l’attuale contrattazione integrativa stipulata dalle Federazioni locali e dalle aziende e/o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo stipulante, nei confronti delle quali troverà applicazione il Contratto Integrativo di Gruppo. A tali contratti è demandata la disciplina del Premio di risultato per quanto riguarda l’erogazione per l’anno 2022 (esercizio 2021) e successivi. - l’attuale comma 8 è abrogato: Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa...
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - ticket pasto; - inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro.
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti:
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.