Materie demandate Clausole campione

Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). Fatto salvo l’impegno di cui all’“Accordo di programma”, le Parti stipulanti confermano, i...
Materie demandate. Le Parti concordano, in applicazione dell’art 8 CCNL, quanto segue: - l’attuale comma 3 viene integrato come segue: Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o di Gruppo o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o di Gruppo o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative. - l’attuale comma 4 viene integrato come segue: A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali, ovvero della Capogruppo o della Delegazione di Gruppo per quanto riguarda le Aziende e Banche aderenti di cui all’art. 8 lett. b) (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termine, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti). - dopo l’attuale comma 7 vengono introdotte le seguenti previsioni: Le Parti confermano l’applicazione della disciplina del Premio di risultato di cui esclusivamente ed inderogabilmente per l’erogazione del Premio di risultato per l’anno 2021 (esercizio 2020). Le Parti convengono che i Contratti integrativi di Gruppo (lett. b art. 8 del CCNL come modificato dal presente Accordo) sostituiranno a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva l’attuale contrattazione integrativa stipulata dalle Federazioni locali e dalle aziende e/o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo stipulante, nei confronti delle quali troverà applicazione il Contratto Integrativo di Gruppo. A tali contratti è demandata la disciplina del Premio di risultato per quanto riguarda l’erogazione per l’anno 2022 (esercizio 2021) e successivi. - l’attuale comma 8 è abrogato: Con riferimento alla contrattazione di secondo livello, ivi inclusa...
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - ticket pasto; - inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello dell’effettivo avvio della contrattazione integrativa; - ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell’art. 104; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro.
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: 1 premio di risultato; 2 ticket pasto; 3 inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto; 4 profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; 5 specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dell'effettivo avvio della contrattazione integrativa; 6 ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell'art. 104; 7 eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; 8 corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); 9* criteri per promozione di programmi di rotazione; 10* sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; 11* tutela delle condizioni igienico-ambientali;
Materie demandate. Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti: - premio di risultato; - misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti); - ticket pasto; - profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione; - eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità; - corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione); - criteri per promozione di programmi di rotazione; - sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi; - tutela delle condizioni igienico-ambientali; - disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49; - accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro; - misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi. Resta inteso che le parti stipulanti a livello locale o aziendale, invieranno, in tempo utile, alle Parti stipulanti il presente contratto le piattaforme rivendicative locali o aziendali al fine di ogni opportuna disamina dei loro contenuti rispetto alle disposizioni del presente contratto, senza pregiudizio per l’avvio delle trattative.

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  • IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO XXXXXX XXXXX

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  • DURATA DEL SERVIZIO Il “Servizio di Cassa” avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di avvio della prestazione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per altri due anni. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quanto altro affidatogli, in custodia od in uso. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi - in via subordinata - all’atto del conferimento dell’incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti: a. le anzidette esposizioni debitorie; b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

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