Mobilità verticale Clausole campione

Mobilità verticale. XX 99 Condizioni d’xxxxxxxx XXX 000-000 Costituzione del rapporto di lavoro
Mobilità verticale. Art. 33 Vertikale Mobilität‌ (Art. 24 AC del 25.09.2000) (Art. 14 AC del 14.10.2013) (Art. 24 BA vom 25.09.2000) (Art. 14 AC del 14.10.2013) 1. Ai fini della mobilitá verticale vengono stabilite le seguenti aree: • area tecnica/operaia - A • area sociale - B • area amministrativa - C L’ascrizione dei singoli profili professionali alle aree risulta dall’allegato „6“. 1. Für die vertikale Mobilität werden folgende Bereiche festgelegt: • technischer und Arbeiterbereich - A • Sozialer Bereich - B • Verwaltungsbereich – C Die Zuordnung der einzelnen Berufsbilder zu den Bereichen ergibt sich aus der Anlage „6“. 2. La mobilitá verticale avviene soltanto nell’ambito dei profili professionali della stes- sa area. 2. Die vertikale Mobilität erfolgt xxx- xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx. 0. La mobilitá verticale verso un profilo di un’altra area nonché le esclusioni dalla mo- bilitá verticale sono indicate nei singoli profili professionali.
Mobilità verticale. Art. 74 Vertikale Mobilität 1. Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità vertica- le. Ne sono esclusi i profili, l’accesso ai quali è subor- dinato al possesso di specifico titolo professionale. 1. In den einzelnen Berufsbildern wird das für die vertikale Mobilität notwendige Dienstalter ange- geben. Davon ausgenommen sind jene Berufsbilder, die als Zugangsvoraussetzungen spezifische berufli- che Kenntnisse vorschreiben. 2. La mobilità verticale avviene nell’ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di sele- zione, sostituendo il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo di appartenen- za. 2. Die vertikale Mobilität erfolgt im Rahmen öf- fentlicher Wettbewerbe oder anderer öffentlicher Auswahlverfahren, wobei die vorgeschriebene Aus- bildung durch das im jeweiligen Zugehörigkeitsbe- rufsbild angegebene Dienstalter ersetzt wird. 3. In difetto del possesso del titolo di studio, l’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere infe- riore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza. 3. Liegt die jeweils geforderte Ausbildung nicht vor, darf das für den Zugang zum höheren Berufsbild gemäß Absatz 2 vorgeschriebene Dienstalter nicht weniger als vier Jahre effektiven Dienstes in der Funk- tionsebene ausmachen, in welcher das Personal ein- gestuft ist. 4. Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilita- zione per l’esercizio della libera professione richiesto per l’accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall’effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profi- lo. 4. Das Personal der sechsten und achten Funkti- onsebene, das im Besitze der Befähigung für die Aus- übung des Freiberufes ist, wie für den Zugang zu einem der siebten oder neunten Funktionsebene zu- geschriebenen Berufsbild vorgesehen, wird in das entsprechende Berufsbild der unmittelbar höheren Funktionsebene eingestuft, und zwar mit Wirkung ab der effektiven Zuteilung der Aufgaben, die vom Be- rufsbild vorgesehen sind. 5. L’ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell’ambito della mobilità vertica- le, al possesso dell’attestato di conoscenza della lin- gua italiana e di q...
Mobilità verticale. Dopo otto anni di servizio come assistente antincendi: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di ispettore antincendi. 1. Il personale appartenente al profilo professionale dell'ispettore antincendi esercita le seguenti mansioni: a) collabora direttamente con gli esperti antincendi per l'organizzazione e la direzione dei servizi di istituto e partecipa all'attività tecnico urgente, espleta la prevenzione, nel quadro dell'attività di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunità e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile caratterizzato dalla anomalia o complessità di intervento e dalla molteplicità delle cause, che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnici ed urgente; b) dirige e coordina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico­logistici ai quali è preposto. Partecipa agli interventi di soccorso ed alle operazioni di protezioni civile conseguenti a calamità, con responsabilità organizzativa circa l'impiego delle risorse disponibili ed autonomia decisionale in ordine agli obiettivi prestabiliti; c) elabora, anche coordinando professionalità inferiori, piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile, curandone anche la verifica sperimentale; d) ovrintende ovvero partecipa all'addestramento tecnico professionale del personale per conseguire e far conseguire gli standards professionali necessari per l'espletamento del servizio d'istituto e di soccorso; e) collabora alla programmazione dell'attività dell'amministrazione ed alla redazione di piani e progetti; f) segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'amministrazione e finalizzati all'assolvimento dei compiti d'istituto; g) predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni e, quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni; h) per l'espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione dispone l'utilizzo di strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, – sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi, ovvero – in caso di necessità li utlizza personalmente.
Mobilità verticale dopo quattro anni di servizio possibilità di avanzamento nel profilo professionale di ispettore/ispettrice forestale. 1. Il personale appartenente al profilo professionale dell'ispettore forestale/ispettrice forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Detto personale può essere preposto nell'ambito di compiti istituzionali ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi, nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede, ove occorra, alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Detto personale svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
Mobilità verticale dopo quattro anni di servizio possibilità di avanzamento nel profilo professionale di sovrintendente forestale.
Mobilità verticale. Dopo cinque anni di effettivo servizio possibilità di avanzamento nel profilo professionale di assistente antincendi.
Mobilità verticale. 1. Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili, l’accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale. 2. La mobilità verticale avviene nell’ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendo il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo di appartenenza. 3. In difetto del possesso del titolo di studio, l’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza. 4. Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l’esercizio della libera professione richiesto per l’accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall’effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo. 5. L’ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell’ambito della mobilità verticale, al possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo professionale cui si aspira. 6. In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore è attribuita la posizione stipendiale, per classi o scatti, nel rispetto dell’aumento stabilito alle seguenti lettere: a) nella misura dell’8 per cento in caso di mobilità verticale in seguito ad una procedura concorsuale pubblica;

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  • Mobilità 1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.

  • AVVERTENZE È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’offerta non potrà più essere ritirata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta. • La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Ammontare dell’appalto L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 149'114.02 oltre IVA. L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4’998.42 (diconsi Euro quattromilanovecentonovantotto/42), nonché l'importo di Euro 144'115.60 (diconsi Euro centoquarantaquattromilacentoquindici/60), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. In fase di Trattativa dovrà essere indicata espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi scorporabili (OS7 - finiture di opere generali di natura edile e tecnica - 28 363,72 € sul totale a base d'asta e OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - 4 220,75 € sul totale a base d'asta), a scelta dell’appaltatore, previa autorizzazione dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. Le SOA non sono esigibili considerato l’ammontare dell’appalto.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.