Modalità di conclusione Clausole campione

Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. 2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sito e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. 3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Xerox Noleggi Spa, X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx n. 20, telefono 02/24129381 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/24129130, rif. Sig. Aloisi 4. L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. In ogni caso, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire i termini previsti nel successivo articolo 11. 5. Il Fornitore, entro 48 ore dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura nelle modalità previste nei precedenti commi, dovrà darne conferma all’Amministrazione contraente con comunicazione via fax/ posta/ e-mail, indicando il numero progressivo assegnato dal Sito all’Ordinativo di Fornitura, la data di registrazione e il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini previsti.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. 2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il portale stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta A/R al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. 3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Consorzio C.I.L.E.A. Xxx X. Xxxxxx x. 4, Segrate (MI), telefono n. 00.000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 02.2135520 ovvero, se concordato, attraverso il Sito dell’Agenzia. 4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. 5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle singole Richieste di Approvvigionamento debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare e l’indirizzo/i di consegna dei prodotti. Gli Ordinativi di Fornitura sono inviati e/o trasmessi a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. 6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla Richiesta di Approvvigionamento. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla Richiesta di Approvvigionamento secondo le modalità previste nel successivo art. 22 “Recesso”.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse. 2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema 3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula della presente Convenzione. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo. 2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il sito, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto. 3. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dalla presente Convenzione e del Capitolato Tecnico.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti stesse. 2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema 3. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. 2. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. 3. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. 4. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni dovranno specificare le quantità da consegnare e l’indirizzo/i di consegna dei prodotti. 5. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della merce ordinata, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Modalità di conclusione. 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il Sito, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. può richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 17). 2.2 Il Contratto si intende concluso alla data di sottoscrizione, entra in vigore dal momento dell’attivazione del Servizio e si intende a tempo indeterminato.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. potrà richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 18 del presente Contratto; B) completando la relativa procedura online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx se disponibile per la tipologia di Servizio richiesto. 2.2 Il Contratto si intenderà concluso alla data di sottoscrizione, entrerà in vigore dal momento dell’attivazione del Servizio e si intende stipulato a tempo indeterminato.
Modalità di conclusione. 2.1 Il C. può richiedere il Servizio: A) compilando in ogni sua parte il presente Contratto e i relativi allegati ed inviandoli ovvero consegnandone una copia in originale all’indirizzo indicato all’art. 17.1; B) completando la relativa procedura online sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx se disponibile per la tipologia di Servizio richiesto; C) sottoscrivendo il contrat- to attraverso l’idoneo processo certificato di firma (Firma Elettronica Semplice OTP Namirial). 2.2 Il Contratto si intende concluso alla data di sottoscri- zione, entra in vigore dal momento dell’attivazione del Ser- vizio e si intende a tempo indeterminato.