Durata dell’autorizzazione Clausole campione

Durata dell’autorizzazione. L’autorizzazione è richiesta per la durata massima consentita dall’art. 2357, comma 2, Codice Civile, ossia per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui la convocanda assemblea avrà adottato la relativa deliberazione di autorizzazione vale a dire a decorrere dal 22 aprile 2021 e sino al 22 ottobre 2022. Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie e che saranno acquistate conformemente alle finalità sopra descritte, si propone che l’Assemblea non determini un limite temporale, alla luce del fatto che non esistono, ad oggi, vincoli normativi a tal riguardo e della opportunità di disporre di massima flessibilità, anche temporale, per la cessione delle stesse, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere alle operazioni autorizzate una o più volte e in ogni momento.
Durata dell’autorizzazione. La durata del diritto di utilizzare il Marchio è fissata al momento dell’autorizzazione, con cessazione di ogni diritto all’utilizzazione per il solo decorso del termine senza necessità di alcuna formalità, fatti salvi i casi di sospensione, revoca, decadenza o risoluzione, secondo le modalità descritte agli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento.
Durata dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione comunale ha validità quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti e requisiti di legge richiesti al momento del rilascio. 2. L’intestatario dell’autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all’Amministrazione comunale, e se nel corso dell’esercizio l’attività sia sempre stata svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento. 3. L’autorizzazione è inoltre soggetta a vidimazione annuale a seguito dell’inoltro al competente ufficio comunale di una dichiarazione di prosecuzione dell’attività da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, dalla quale risulti l’intendimento di voler proseguire nello svolgimento dell’attività anche per l’anno successivo, che attesti la sussistenza, la validità e la non intervenuta variazione delle condizioni e dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione. 4. La vidimazione annuale dell’autorizzazione è effettuata dall’ufficio comunale competente e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza sulla base degli adempimenti previsti dagli articoli 80 e 93 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Le procedure di cui ai commi 2 3 e 4,si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo. 6. Decorso il predetto termine senza che sia stata presentata la dichiarazione di prosecuzione dell’attività l’autorizzazione stessa si intenderà decaduta.
Durata dell’autorizzazione. L’autorizzazione conferita alla Italriscossioni al trattamento dei dati personali degli iscritti all’Ente avrà la medesima validità ed efficacia della presente Convenzione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale. Italriscossioni S.r.l Ordine degli Psicologi Abruzzo L’Amministratore Unico Il Presidente Si richiede la compilazione della presente scheda al fine di consentirci di acquisire e verificare le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi antiriciclaggio gravanti sulla nostra società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”).
Durata dell’autorizzazione. 1. La durata dell’autorizzazione rilasciata all’impresa portuale terminalista è pari alla durata della concessione rilasciata alla medesima impresa ai sensi dell’art. 12 della Legge e dell’articolo 15 del presente Provvedimento. 2. La durata dell’autorizzazione rilasciata alle imprese non concessionarie di cui all’articolo 22 sarà determinata con decreto della Regione, previa valutazione degli elementi indicati nella domanda, per un periodo massimo di tre anni eventualmente rinnovabili.
Durata dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione d'esercizio ha durata di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, entro la fine del mese di febbraio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. 2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Durata dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio. 2. L'intestatario dell’autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del Regolamento comunale. 3. L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 285/92 `Muovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, è inoltre soggetta entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a vidimazione annuale. 4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.
Durata dell’autorizzazione. La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 2 (due) per la fase di estrazione e anni 2 (due) per la fase di sistemazione per un totale di anni 4 (quattro) a partire dalla data di notifica alla Ditta dell’autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all’art. 19.
Durata dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione non scade che per rinunzia o per morte dell’intestatario, salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall’articolo seguente. 2. Le autorizzazioni per scuolabus scadono con la scadenza degli appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate e devono essere restituite al Comune. La data di scadenza viene indicata sul nulla osta all’immatricolazione dell’autoveicolo affinché il competente ufficio della M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione.

Related to Durata dell’autorizzazione

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.