Modalità di valutazione del danno. Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art.8 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza della Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Modalità di valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Modalità di valutazione del danno. Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri dì indennizzabilità previsti dall'art.6 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'inden- nizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolati per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Modalità di valutazione del danno. Le divergenze sul grado di inabilità temporanea, nonchè sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 20 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici,
Modalità di valutazione del danno. Per la garanzia “Invalidità permanente da Ictus o Infarto” Art. 34 - comma 7 - Diritto all’indennizzo
Modalità di valutazione del danno. Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Modalità di valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato secondo le seguenti modalità:
1. accordo diretto tra le Parti
2. quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Assimoco e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
3. nel caso di mancata nomina del proprio perito o del terzo perito, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la
Modalità di valutazione del danno. La Società, in caso di prestazioni mediche effettuate al di fuori di un Centro Medico Convenzionato o effettuate presso una struttura pubblica, rimborsa all’Assicurato – tramite la Struttura organizzativa – quanto dovutogli a termini di polizza a cura ultimata, contro esibizione della certificazione definitiva (cartella clinica completa e documentazione medica), nonché degli originali delle relative notule, fatture, distinte e ricevute a lui intestate e debitamente quietanzate, con le modalità previste dall’Art. 5.28.
Modalità di valutazione del danno. Le divergenze sul grado di inabilità temporanea, nonchè sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 20 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Modalità di valutazione del danno. L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: Mod. D 979 CG 01 – Ed. 06/2019 – Aggiornamento 07/2019 2 fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico, a seguito di richiesta di una delle Parti. I due periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.