Concessione d’uso Clausole campione

Concessione d’uso. La Città Metropolitana di Venezia concede in uso a titolo oneroso all’Espositore parte del giardino di Palazzo Cà Corner, situato in Venezia (VE), San Marco n. 2662 (fronte Canal Grande), sede della Città metropolitana di Venezia, per una superficie stimata di ( ) mq circa, e precisamente la porzione evidenziata in colore “giallo” nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A”, a partire dal giorno L’Espositore accetta la porzione dell’area come sopra individuata, le strutture e gli impianti nello stato in cui si trovano trovandoli adatti al proprio uso e dei quali ha preso atto a seguito del sopralluogo precedente alla firma del presente contratto. La porzione d’area oggetto di concessione risulta attualmente censita, nella sua maggiore consistenza, presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia, al foglio 15, con il mappale
Concessione d’uso a. L’Associazione garantisce al licenziatario un diritto non esclusivo e non trasferibile per l’utilizzo dei materiali di BRAIN GYM® per insegnare il corso di BRAIN GYM® 101 in Italia. Coloro che hanno completato la formazione in Italia e vogliono insegnare in un’altra nazione, dovranno rispettare i requisiti e i regolamenti di quella nazione. b. In conformità con i requisiti elencati negli allegati A (percorso formativo) e B (crediti per il mantenimento e il rinnovo del titolo), così come vengono riportati nel sito ufficiale xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx, l’Associazione garantisce anche al licenziatario un diritto e una licenza non esclusiva e non trasferibile ad usare sia i materiali di BRAIN GYM® sia il manuale In Depth per consulenze private. Coloro che hanno completato la formazione in Italia e vogliono dare consulenze in un’altra nazione, dovranno rispettare i requisiti e i regolamenti dell’organizzazione di BRAIN GYM® affiliata in quella nazione. Per essere riconosciuto e poter lavorare come Insegnante/Consulente Brain Gym® in Italia, il licenziatario deve essere socio dell’Associazione italiana regolarmente affiliata e deve essere in regola con il pagamento della quota associativa annua. Nel caso in cui un Insegnante/Consulente sia già iscritto alla Educational Kinesiology Foundation / Breakthroughs International, è comunque tenuto a comunicare alla Associazione italiana affiliata il proprio percorso formativo con i relativi aggiornamenti nonché gli elenchi degli studenti da lui formati.
Concessione d’uso. Le palestre scolastiche possono essere utilizzate, fuori dall’orario del servizio scolastico, per attività sportive, culturali, ricreative e sociali. Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto. E’ consentito l’accesso agli impianti a tutte quelle associazioni sportive, culturali, ricreative e sociali, che promuovono attività di formazione fisico- sportiva, promozionale, amatoriale ed agonistica senza fini di lucro che partecipano ai campionati federali. Nell' uso di detti impianti saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito comunale. A tal fine, i Consigli di Circolo e i Consigli di Istituto interessati, all’inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre, valutano le esigenze della scuola in ordine all’uso scolastico degli impianti di cui all’articolo 1, anche con riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento delle lezioni, e comunicano al Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport, gli spazi e le ore disponibili per il periodo 1° ottobre – 30 settembre dell’anno successivo senza arrecare alcun pregiudizio all’attività scolastica. Scaduto il predetto termine del 30 settembre, in mancanza della citata comunicazione del Consiglio di Circolo e del Consiglio di Istituto, l’assenso per l’uso degli impianti sportivi scolastici si intenderà tacitamente concesso per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica. Le palestre vengono concesse solo a chi ne abbia fatta debita richiesta scritta all’Assessorato allo Sport del Comune di Canosa di Puglia, abbia ottenuto l’autorizzazione all’uso da parte del Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport ed abbia sottoscritto apposita convenzione disciplinante l’uso con il Dirigente Scolastico competente e presentato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi a persone o cose che possano derivare dall’attività svolta per un massimale che sarà indicato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport. Nella domanda devono essere indicati il giorno e l’ora richiesti, nonché il nome e il recapito dei responsabili delle varie Società. La richiesta deve pervenire, entro e non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione dell’avviso da parte del Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport . La suddivisione degli spazi orari di utilizzo viene effettuata dal Comune garantendone la fruizione da parte della generalità dei cittadini richiedenti, singol...
Concessione d’uso. Nel rispetto dei criteri di cui sopra, la concessione degli impianti sportivi è disposta per: • Attività sportive che presuppongono un’utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di medio-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario; • Attività e manifestazioni sportive di carattere occasionale e/o saltuario con svolgimento circoscritto all’uso giornaliero e comunque non continuativo. In tal caso, qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente. È vietata ogni forma di sub concessione, anche a titolo gratuito. La concessione è relativa al periodo di tempo che intercorre tra l’ultima settimana del mese di ottobre e l’ultima del mese di settembre dell'anno successivo, e potrà prevedere periodi di interruzione, motivati dalle esigenze indicate nella istanza. Per i periodi di interruzione dell'utilizzo, la Provincia potrà provvedere, su richiesta, alla concessione per manifestazioni occasionali e/o saltuarie, nelle modalità indicate dal presente regolamento.
Concessione d’uso. Nel caso in cui l’impianto sportivo sia dato in concessione, l’uso dello stesso sarà assoggettato a tutte le norme che regolano questa materia.
Concessione d’uso. Nel caso in cui l’impianto sportivo sia dato in concessione, l’uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità comunale. Non è consentita alcuna forma di subconcessione, pena l’immediata rescissione dei rapporti contrattuali ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all’Amministrazione.
Concessione d’uso. Le Palestre scolastiche possono essere utilizzate, fuori dall’orario del servizio scolastico, per attività sportive, culturali, ricreative e sociali. Il Comune di Porto Cesareo ha facoltà di disporre temporanea concessione, previo assenso del Consiglio d’Istituto. E’ consentito l’accesso a tutte quelle associazioni sportive, culturali, ricreative e sociali che promuovono attività di formazione fisico – sportiva, promozionale, amatoriale ed agonistica . Nell’uso delle palestre saranno tenute in particolare considerazione le esigenze delle associazioni e/o istituzioni operanti nel territorio e iscritte all’Albo comunale e che siano senza fine di lucro. A tale fine il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Scolastico di Porto Cesareo, all’inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre, valuta le esigenze della scuola in ordine all’uso scolastico delle palestre di cui all’art. 1, anche in riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento delle lezioni e comunicano al responsabile del settore III del Comune, gli spazi e i giorni disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo ( ad esclusione dei mesi di luglio e agosto) senza arrecare alcun pregiudizio all’attività scolastica. E’ data facoltà al Responsabile del Settore III del Comune e al Dirigente Scolastico convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre al meglio l’orario. In ogni caso, compete ad entrambi definire il quadro completo dell’orario. Tuttavia, nel caso dovessero pervenire un numero di domande da parte di Associazioni, superiori alla disponibilità degli impianti in essere, il Comune unitamente all'Istituzione scolastica, si riserva di effettuare una apposita selezione, sulla base di offerte migliorative dei servizi resi all'utenza che abbiano rilevanza di rilevanza sociale ed educative.
Concessione d’uso. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. Il Concessionario dovrà:
Concessione d’uso. 1. L’uso delle Sale della Camera di Commercio, di cui al precedente art. 2, è consentito a: a) Enti e Istituzione pubbliche di livello locale b) Associazioni no profit c) Fondazioni d) Altri Organismi portatori di interessi diffusi non aventi fini di lucro 2. L’uso può essere concesso, per tenervi manifestazioni di natura scientifica, culturale, sociale, economica, turistica e sportiva che abbiano un oggetto lecito, non contrario al buon costume e all’ordine pubblico. 3. In nessun caso le sale potranno essere concesse per manifestazioni di carattere politico ; in ogni caso l’attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all’interno delle sale e nell’ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatto salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta fondi per scopi sociali e/o umanitari.

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  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni. 2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. 4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa. 5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. 6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi. 5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Cessione del contratto 24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.