MODIFICHE AGLI IMPIANTI Clausole campione

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’operatore economico è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso. L’operatore economico può proporre al committente nel corso del contratto di concessione di costruzione e gestione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato. L’operatore economico può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. E' fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dall’ASL. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di un sesto/quinto dell’ammontare dell’investimento, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio, per la riduzione dei consumi energetici e per l’adeguamento normativo. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso, preventivo accordo. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione dell'ASL. L'Appaltatore ha facoltà di proposta e l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo due formule distinte:
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione. L'Appaltatore ha facoltà di proposta e l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo due formule distinte: • Il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l'Appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dell'Amministrazione, salvo il riconoscimento aggiuntivo nell'ambito del canone annuo di parte (o tutto) del risparmio atteso dai nuovi interventi proposti; • il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica (totale o parziale) diretta dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso specifico di che trattasi; • il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una totale e diretta partecipazione economica dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso di che trattasi. Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di più tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 1. Nel corso della Contratto di Rendimento Energetico, il Concessionario ha l’esplicita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, a realizzare a sue spese qualsiasi modificazione, nel rispetto delle normative vigenti, agli impianti ricevuti in Gestione che comporti un miglioramento tecnico o tecnologico dell’impianto o anche per l’economia del costo di Gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 24.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna e collaudati, senza esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Concedente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica agli immobili e agli impianti di Rai Way senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Rai Way. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate da Rai Way, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture di Rai Way per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico del Cliente. Rai Way si riserva comunque il diritto di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, al Cliente la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", concedendo al Cliente stesso un termine massimo per l'adempimento non superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della notifica della summenzionata comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale termine Rai Way si riterrà implicitamente e tacitamente autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed a effettuare il ripristino della situazione "quo ante" completamente a spese del Cliente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato posto a base di gara, è fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato dall’Amministrazione. Le richieste avanzate dall’Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc., compreso l’installazione di tecnologie “smart cities” che utilizzano la rete di pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione. A seguito di tali richieste il Concessionario dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzari di riferimento vigenti della Regione Calabria. Nel caso i cui il ribasso complessivo d’appalto risulterà inferiore al 20%, ai prezzi unitari dei prezziari sopra riportati sarà applicata una riduzione del 20%. Tali progetti saranno sottoposti all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delle modifiche impiantistiche suddette. I lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura del Concessionario mentre la DD.LL. ed il collaudo finale degli stessi rimarrà a carico dell’Amministrazione. Per quanto riguarda l’aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo due formule distinte:
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. L'Ospite non potrà apportare alcuna modifica agli immobili ed agli impianti della Regione senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Regione. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate dalla Regione, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture della Regione per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico dell'Ospite. La Regione si riserva comunque il diritto di imporre, in qualsiasi momento, all'Ospite la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo punto del presente articolo ed il ripristino della situazione "quo ante" , entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine la Regione sarà autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino della situazione "quo ante" addebitando le relative spese all'Ospite.

Related to MODIFICHE AGLI IMPIANTI

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.