MODIFICHE AGLI IMPIANTI Clausole campione

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso. L’appaltatore può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato: L’appaltatore può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente; 2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico; 3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 24.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna e collaudati, senza esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Concedente. 24.2 L’Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario per le quali vengano riconosciute dalla medesima Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici e del depauperamento ambientale. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione. 24.3 Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato prestazionale.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 1. Nel corso della Contratto di Rendimento Energetico, il Concessionario ha l’esplicita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, a realizzare a sue spese qualsiasi modificazione, nel rispetto delle normative vigenti, agli impianti ricevuti in Gestione che comporti un miglioramento tecnico o tecnologico dell’impianto o anche per l’economia del costo di Gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato. 2. Il Concessionario ha anche la facoltà di proporre interventi di miglioramento e potenziamento degli a spese dell’Amministrazione Comunale redigendo il progetto di massima con indicazione del computo metrico estimativo come previsto per i nuovi investimenti nel precedente articolo 45. 3. L’Amministrazione Comunale non è tenuta a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per interventi di modificazione agli impianti eseguiti dal Concessionario senza preventiva autorizzazione del Concedente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica agli immobili e agli impianti di Rai Way senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Rai Way. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate da Rai Way, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture di Rai Way per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico del Cliente. Rai Way si riserva comunque il diritto di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, al Cliente la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", concedendo al Cliente stesso un termine massimo per l'adempimento non superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della notifica della summenzionata comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale termine Rai Way si riterrà implicitamente e tacitamente autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed a effettuare il ripristino della situazione "quo ante" completamente a spese del Cliente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. L'Ospite non potrà apportare alcuna modifica agli immobili ed agli impianti della Regione senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Regione. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate dalla Regione, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture della Regione per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico dell'Ospite. La Regione si riserva comunque il diritto di imporre, in qualsiasi momento, all'Ospite la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo punto del presente articolo ed il ripristino della situazione "quo ante" , entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine la Regione sarà autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino della situazione "quo ante" addebitando le relative spese all'Ospite.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione. L'Appaltatore ha facoltà di proposta e l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo due formule distinte: • Il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l'Appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dell'Amministrazione, salvo il riconoscimento aggiuntivo nell'ambito del canone annuo di parte (o tutto) del risparmio atteso dai nuovi interventi proposti; • il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica (totale o parziale) diretta dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso specifico di che trattasi; • il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una totale e diretta partecipazione economica dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso di che trattasi. Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di più tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Salvo quanto espressamente previsto, è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio e per la riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso, preventivo accordo. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato posto a base di gara, è fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato dall’Amministrazione. Le richieste avanzate dall’Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc., compreso l’installazione di tecnologie “smart cities” che utilizzano la rete di pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione. A seguito di tali richieste il Concessionario dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzari di riferimento vigenti della Regione Calabria. Nel caso i cui il ribasso complessivo d’appalto risulterà inferiore al 20%, ai prezzi unitari dei prezziari sopra riportati sarà applicata una riduzione del 20%. Tali progetti saranno sottoposti all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delle modifiche impiantistiche suddette. I lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura del Concessionario mentre la DD.LL. ed il collaudo finale degli stessi rimarrà a carico dell’Amministrazione. Per quanto riguarda l’aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo due formule distinte: