MODIFICHE AGLI IMPIANTI Clausole campione

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso. L’appaltatore può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato: L’appaltatore può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente; 2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico; 3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Salvo quanto espressamente previsto, è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio e per la riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso, preventivo accordo. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. L'Ospite non potrà apportare alcuna modifica agli immobili ed agli impianti della Regione senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Regione. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate dalla Regione, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture della Regione per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico dell'Ospite. La Regione si riserva comunque il diritto di imporre, in qualsiasi momento, all'Ospite la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo punto del presente articolo ed il ripristino della situazione "quo ante" , entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine la Regione sarà autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed il ripristino della situazione "quo ante" addebitando le relative spese all'Ospite.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato posto a base di gara, è fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi modificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato dall’Amministrazione. Le richieste avanzate dall’Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, ampliamenti, modifiche ecc., compreso l’installazione di tecnologie “smart cities” che utilizzano la rete di pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione. A seguito di tali richieste il Concessionario dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzari di riferimento vigenti della Regione Calabria. Nel caso i cui il ribasso complessivo d’appalto risulterà inferiore al 20%, ai prezzi unitari dei prezziari sopra riportati sarà applicata una riduzione del 20%. Tali progetti saranno sottoposti all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delle modifiche impiantistiche suddette. I lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura del Concessionario mentre la DD.LL. ed il collaudo finale degli stessi rimarrà a carico dell’Amministrazione. Per quanto riguarda l’aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo due formule distinte:
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Istituto. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica agli immobili e agli impianti di Rai Way senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Rai Way. Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate da Rai Way, ivi comprese quelle concernenti le relative verifiche statiche e gli eventuali conseguenti interventi sulle infrastrutture di Rai Way per superamento dei livelli di carico massimo sostenibile, sono completamente a carico del Cliente. Rai Way si riserva comunque il diritto di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, al Cliente la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", concedendo al Cliente stesso un termine massimo per l'adempimento non superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della notifica della summenzionata comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale termine Rai Way si riterrà implicitamente e tacitamente autorizzata ad eseguire i lavori di demolizione delle suddette opere realizzate senza autorizzazione ed a effettuare il ripristino della situazione "quo ante" completamente a spese del Cliente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione. L'Appaltatore ha facoltà di proposta e l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo due formule distinte: • Il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l'Appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta dell'Amministrazione, salvo il riconoscimento aggiuntivo nell'ambito del canone annuo di parte (o tutto) del risparmio atteso dai nuovi interventi proposti; • il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica (totale o parziale) diretta dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso specifico di che trattasi; • il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una totale e diretta partecipazione economica dell'Amministrazione, da concordare con il preciso riferimento al caso di che trattasi. Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi, sia di più tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 1. Nel corso della Contratto di Rendimento Energetico, il Concessionario ha l’esplicita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, a realizzare a sue spese qualsiasi modificazione, nel rispetto delle normative vigenti, agli impianti ricevuti in Gestione che comporti un miglioramento tecnico o tecnologico dell’impianto o anche per l’economia del costo di Gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato. 2. Il Concessionario ha anche la facoltà di proporre interventi di miglioramento e potenziamento degli a spese dell’Amministrazione Comunale redigendo il progetto di massima con indicazione del computo metrico estimativo come previsto per i nuovi investimenti nel precedente articolo 45. 3. L’Amministrazione Comunale non è tenuta a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per interventi di modificazione agli impianti eseguiti dal Concessionario senza preventiva autorizzazione del Concedente.
MODIFICHE AGLI IMPIANTI. 24.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna e collaudati, senza esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Concedente. 24.2 L’Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario per le quali vengano riconosciute dalla medesima Amministrazione, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici e del depauperamento ambientale. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione. 24.3 Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato prestazionale.

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  • Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

  • Modifiche al contratto 29.1 In presenza di giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento del profilo di rischio del Titolare, esigenze operative e/o organizzative dell’American Express, variazioni delle condizioni economiche generali e/o modifiche nella normativa applicabile, l’American Express si riserva di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, il Contratto, ivi inclusi il Regolamento e le condizioni economiche applicate ed indicate nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” o in altra comunicazione successiva, quali tassi di interesse o di cambio, corrispettivi, imputazione dei pagamenti, servizi e benefici connessi con la Carta nonché modifiche relative agli obblighi di pagamento da parte dei Titolari. 29.2 Salvo quanto previsto all’Art. 29.3, l’American Express comunicherà al Titolare modifiche al Contratto almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per la loro applicazione. Tali modifiche si intenderanno tacitamente accettate a meno che il Titolare, prima della data prevista per la loro applicazione, comunichi per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’American Express presso la sede di Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che non intende accettare le stesse e che intende recedere dal Contratto. Le comunicazioni di recesso dovranno essere trasmesse all’attenzione del Servizio Clienti – SAC. L’American Express declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni inviate dal Titolare. Il suddetto recesso non comporterà alcuna penalità o costo per il Titolare, fermo restando che il Titolare dovrà immediatamente cessare l’uso della Carta e sotto la propria responsabilità restituire all’American Express e/o distruggere la Carta Base e le eventuali Carte Supplementari (invalidandole mediante taglio in senso verticale), e che il Titolare stesso rimarrà responsabile per qualsiasi Addebito sul Conto fino alla data del recesso (incluso qualsiasi Addebito generato fino alla data del recesso anche se contabilizzato in successivi Estratti Conto), nonché per ulteriori utilizzi non autorizzati o fraudolenti della Carta Base e delle eventuali Carte Supplementari. 29.3 Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio potranno essere applicate dall’American Express con effetto immediato e senza preavviso. Se tali modifiche sono sfavorevoli al Titolare, l’American Express procederà alle stesse solo se derivanti dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento.

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • Modifiche del contratto 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Modifiche contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

  • Modifiche al Regolamento La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Modifiche 12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituisce l'intero accordo tra le Parti. 12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. 3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione comunale, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice. 4. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 sexies del presente Capitolato. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione. 5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. 6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento. 7. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. 8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana), aggiornati all’anno di avvio dell’esecuzione del contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore. 9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore. 11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice. 12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice, l’appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 13. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”. 14. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo. 15. È facoltà della Stazione appaltante apportare modifiche al contratto di Accordo Quadro, nei limiti di quanto prescritto dal citato art. 106 del Codice nonché della normativa vigente.