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Common use of Modifiche contrattuali Clause in Contracts

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Regolamento Dell’attività Contrattuale Per L’acquisizione Di Beni E Servizi, Regolamento Dell'attività Contrattuale

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso.; 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 21), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione. 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le Le opzioni e le clausole di estensione nei contratti di appalto di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo il quadro economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Regolamento Attività Contrattuale Di Estar

Modifiche contrattuali. 1. I Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il documento di appalto o modifica. Il RUP approva il documento ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i contratti attuativi limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico dell’Accordo Quadro di Accordi Quadrofornitura. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’Accordo Quadro stesso, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economicoil RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di Nessuna modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo dell’Accordo Quadro tra le opzioni formalizzato può essere previsto anche il rinnovo espressointrodotta dall’Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di prestazioni difformi dal contratto di fornitura autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione. 3. Le Il DEC può disporre modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non sia possibile effettuare una nuova adesione superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 2)4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore economico l’esecuzione di modifiche al contratto di fornitura oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a prescindere dal loro sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore monetariodel contratto, devono avere un contenuto chiaroil RUP deve darne comunicazione all’Operatore economico che, preciso entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e inequivocabilea quali condizioni. Tali clausole fissano contenutoIl RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore economico non dia alcuna risposta, limite economicosi intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, destinatari e modalità sottoscritto dall’Operatore economico in segno di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivateaccettazione. 5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art 38 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 6. Le opzioni di modifica modifiche al contratto relative alla proroga di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti comma 11 dell’art. 106 del prodotto aggiudicatoCodice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame 18 del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della garapresente Capitolato Speciale d’appalto. 7. Per Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le convenzioni varianti, in aumento o accordi quadro aggiudicati ad in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; 8. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite. 9. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 2 e 3 4 dell’art. 106 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione Codice dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offertacontratti. 10. Resta salva la possibilità La modifica o variante dell’Accordo Quadro deve possedere un grado di ricorrere alle altre ipotesi approfondimento corrispondente a quello dell’Accordo Quadro originario in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di variazione raffronto con il contratto di cui all’art. 106 del Codicefornitura originale. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneriribasso. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente all’Operatore economico relativo ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento modifica o variante, riportano il differimento dei consumitermini per l’ultimazione dell’Accordo Quadro, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualenella misura strettamente indispensabile. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Framework Agreement

Modifiche contrattuali. 111.1. I contratti Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario ed opportuno, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadroappalto, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice per il configurarsi delle ipotesi previste e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. disciplinate dall’articolo 106, comma 1 – lett. a1, lettere b), c), d) ed e) del CodiceD.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione. 11.2. Qualora dette modifiche risultassero di variazione qualitative e quantitative corrispondentientità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, nei Capitolati Prestazionali, a clausole il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta della SA. 11.3. Se tali modifiche risulteranno di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale entità tale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento comportare degli aumenti o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento delle diminuzioni di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, le Parti hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo contrattuale medesimo. Quanto sopra sarà fatto constatare: a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini per la verifica di conformità e variazioni di prezzo; b) presenza con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di eventi inerenti alla natura prezzo, prolungamento dei termini per la verifica di conformità, diminuzioni di prestazioni e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervienecomunque di oneri e costi. Tali documenti, verificatisi nel sottoscritti dalle Parti, dovranno chiaramente precisare le modifiche da introdurre, descritte singolarmente. 11.4. Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposte all’approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. 11.5. La SA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. Nel In tal caso di contratti di appalto il Fornitore non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica altre disposizioni di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. all’articolo 106 del CodiceD.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Contratto Di Servizio

Modifiche contrattuali. 1. I contratti Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario ed opportuno, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadroappalto, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice per il configurarsi delle ipotesi previste e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. disciplinate dall’articolo 106, comma 1 – 1, lettere b), c), d) ed e), nonché comma 2, lett. a) e b), del CodiceD.Lgs. n. 50/2016, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione. Qualora dette modifiche risultassero di variazione qualitative e quantitative corrispondentientità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, nei Capitolati Prestazionali, a clausole il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta della SA. Se tali modifiche risulteranno di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale entità tale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento comportare degli aumenti o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento delle diminuzioni di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; comunque non superiori al 10% dell’importo complessivo, le Parti hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo contrattuale medesimo. Quanto sopra sarà fatto constatare: a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini per la verifica di conformità e variazioni di prezzo; b) presenza con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di eventi inerenti alla natura prezzo, prolungamento dei termini per la verifica di conformità, diminuzioni di prestazioni e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervienecomunque di oneri e costi. Tali documenti, verificatisi nel sottoscritti dalle Parti, dovranno chiaramente precisare le modifiche da introdurre, descritte singolarmente. Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposte all’approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. La SA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. Nel In tal caso di contratti di appalto il Fornitore non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica altre disposizioni di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. all’articolo 106 del CodiceD. lgs. n. 50/2016, come richiamate nel Disciplinare di Gara. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Contract for the Supply of Goods

Modifiche contrattuali. 1. I contratti 17.1 BrainBox si riserva la facoltà di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni modificare il Contratto e/o prestazioni aggiuntive d) clausola aggiornare i corrispettivi per i Servizi, per sopravvenute esigenze tecniche, economiche o gestionali, a causa dei seguenti giustificati motivi: per sviluppo e ammodernamento della rete, variazione dei costi tecnici e commerciali relativi all'erogazione del servizio, modifiche del mercato di revisione prezzi. Nel riferimento che abbia impatti rilevanti sull’Offerta, nonché in caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione modifica della disciplina regolamentare o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche normativa relativa al Servizio, nonché per sopravvenute esigenze tecniche, gestionali ed economiche il rinnovo espressocui dettaglio verrà comunicato all'atto dell'eventuale modifica. 3. 17.2 Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità precedente saranno efficaci solo decorsi 30 (trenta) giorni della data di integrazionicomunicazione al Cliente. 17.3 BrainBox informerà con un preavviso di almeno 30 giorni i Clienti interessati delle modifiche al Contratto, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicatospecificando i motivi a fondamento della variazione, pubblicando l’informativa presso i punti vendita, sul proprio sito web nonché con apposita comunicazione in fattura e specifico messaggio di posta elettronica ai recapiti forniti dal Cliente e associati al Contratto. 17.4 Il Cliente ha diritto, se non accetta le nuove condizioni, di recedere dal Contratto, senza penali né costi di disattivazione. Il DEC La volontà di recedere deve essere comunicata dal Cliente entro la data di entrata in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto vigore delle modifiche (entro 30 giorni dalla comunicazione di variazione delle condizioni). 17.5 BrainBox, nel caso in cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento riesca tecnicamente ad impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale provvede tempestivamente a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro stornare o Convenzione, a rimborsare all’utente le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo somme in eccesso eventualmente addebitate in virtù della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo modifica contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Modifiche contrattuali. 1Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. I contratti La Palermo ssd, tuttavia, potrà apportare modifiche al testo pubblicandole sul proprio sito e comunicandole agli aderenti con raccomandata a/r (anche a mezzo p.e.c.) agli indirizzi qui dall’aderente indicati. Dette ultime modifiche produrranno effetti dall’anno sportivo successivo di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadrociascuna disciplina e, Convenzioni o SDAove non condivise, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 consentiranno il recesso dell’aderente a partire dall’anno in cui esse saranno efficaci. Art. 8 – Risoluzione del codice Contratto Costituisce evento risolutivo del presente rapporto ai sensi e nei limiti del relativo quadro economicoper gli effetti dell’art.1456 c.c. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità il fallimento di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità una delle prestazioni eseguitedue società sottoscrittrici; b) presenza la condanna dei soci (anche di eventi inerenti alla natura maggioranza relativa) e/o degli Amministratori di una delle società sottoscrittrici, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 80 del D. L.vo n. 50 del 2016 (con l’intesa che limitatamente ai reati di cui agli art. 416 e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene416 bis del codice penale sarà ritenuto sufficiente, verificatisi nel corso al fine di esecuzione integrare il verificarsi della causa di scioglimento del contrattorapporto negoziale, il semplice rinvio a giudizio); c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni l’applicazione di una misura di prevenzione personale e/o prestazioni aggiuntive patrimoniale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1-34 del D. L.vo 159 del 2011 in capo agli amministratori e/o ai soci di maggioranza (anche relativa) delle società sottoscrittrici; d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto il mancato o non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto conforme utilizzo da parte dello specifico organo tecnicodella società aderente del marchio e dei colori sociali della Palermo s.s.d., ai fini ovvero e comunque l’adozione di ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all’immagine della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimentoconcedente. In particolare, per i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione fini di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, al precedente punto 2 - lett. ad), nel caso la società aderente dichiara di variazioni quantitative (estensione/riduzione)conoscere e di impegnarsi ad osservare in ogni sua parte il Codice Etico approvato dalla Palermo s.s.d. con particolare riferimento, conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per tra le quali altre, alla previsione secondo cui “è stato sottoscritto il contrattovietato alle società̀ pubblicizzare o concedere benefit promo–pubblicitari a movimenti o associazioni di natura politica o confessionale così come a marchi, il DECsocietà̀ o prodotti che siano attivi nei settori della pornografia, tenendo conto dell’importo del tabacco e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualegaming”. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Affiliation Agreement

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, 5.1 Wavin è legittimata a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni modificare lo scopo e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra la natura della Fornitura che le opzioni può deve essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2)consegnata, a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicatoentro termini ragionevoli. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato Contraente sarà tenuto ad indicare per iscritto a Wavin le modifiche a tal fine necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausoleentro termini ragionevoli e, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale oltre 8 (otto) giorni dalla relativa richiesta di Wavin. Il Contraente si impegna ad eseguire senza dilazione le modifiche chieste da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolareWavin, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DECad esempio, senza intento limitativo, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1disegni, punto 2 - lett. a)modelli, nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione)istruzioni, conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti specifiche e/o dell’andamento dei consumi registrati attività, anche se non è stato raggiunto uno specifico accordo sui costi addizionali. 5.2 Nel caso in cui il Contraente ritenga che una modifica di cui al precedente articolo 5.1 sia idonea ad influire sul contratto da parte prezzo e/o sui termini di ciascuna Azienda Sanitariaconsegna, verifichi seil Contraente dovrà informarne Wavin per iscritto appena possibile ma, in proiezioneogni caso, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedentientro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione nella quale Wavin ha chiesto la modifica o nel diverso minor termine indicato da Wavin nella sua comunicazione. Nel caso in cui Wavin ritenga che la variazione del prezzo e/o dei termini di consegna conseguenti alla modifica chiesta non siano ragionevoli e/o accettabili, Wavin avrà il diritto di revocare la richiesta di modifica e/o di recedere dal Contratto. Il RES trasmette tale reportistica recesso dal Contratto operato in conformità al RUP, unitamente ad una sintetica relazione presente articolo non darà diritto a nessuna delle conosciute cause dell’andamento parti di pretendere dall’altra il risarcimento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualedanni e/o qualsivoglia altra indennità e/o penale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi 5.3 Nel caso in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità il Contraente non abbia indicato a Wavin alcun effetto in conseguenza della richiesta di cessione dei prodottimodifica ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli entro il termine ivi indicato, le modifiche chieste si riterranno accettate ai termini originariamente concordati e senza alcun diritto del Contraente ad un compenso aggiuntivo, salvo il caso di riduzione della Fornitura, nel qual caso Wavin sarà legittimata ad ottenere una riduzione proporzionale del compenso originariamente pattuito.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Modifiche contrattuali. 121.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti di Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente Contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte. I contratti Per quanto concerne eventuali variazioni di appalto corrispettivi che derivino dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o i contratti attuativi di Accordi Quadroadeguamento automatico, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economicosi rinvia agli appositi articoli. 2. In attuazione 21.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica BT qualora, invece, dette modifiche non siano suscettibili di inserimento automatico, oppure qualora CURA GP si avvalga della facoltà di variare unilateralmente, per giustificati motivi, specifiche clausole contrattuali, in virtù di quanto previsto all’artdall’articolo 13 della Delibera AEEG 8 luglio 2010, n. 104/10, CURA GP medesima si impegna a darne apposita comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso). 106Fatta salva prova contraria, comma 1 – lett. la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. 21.3 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica BT, detta comunicazione conterrà l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni il testo completo di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; proposta; b) presenza l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di eventi inerenti esercitare il recesso senza oneri. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto dando un preavviso di un mese, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 3 della Delibera AEEG 25 Giugno 2007 n. 144/2007 e ss.mm.ii., da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare a CURA GP; 21.4 Con riferimento alla natura e alla specificità dei beni fornitura di energia elettrica MT, qualora intervengano modifiche del quadro normativo o dei luoghi sui quali parametri economici su cui si intervienebasa l’offerta sottoscritta dal Cliente ovvero ricorrano giustificati motivi, verificatisi nel corso CURA GP si riserva la facoltà di esecuzione del contratto; cproporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell’intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandolo tempestivamente a CURA GP entro e non oltre 5 (cinque) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola giorni lavorativi dalla data di revisione prezziricevimento delle stesse. Nel In caso di contratti mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di appalto non derivanti accettazione da Convenzione o Accordo Quadro tra parte del Cliente, il Contratto terminerà alla fine del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di non accettazione. Ai sensi della Delibera AEEG n. 78/99 e successive modificazioni e integrazioni, le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l’AEEG stessa dovesse definire ai sensi dell’artdell’articolo 6, D. Lgs. 64 4. Le opzioni e le clausole 16 marzo 1999, n. 79 si inseriranno di modifica di cui al comma 2)diritto – ove previsto – nel presente Contratto, a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivatedeterminandone l’automatica modificazione. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Contratti Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai 10.1 Ai sensi dell’art. 64 498-septies decies del D.Lgs. Le opzioni 259/03, i.e., il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la Società comunicherà al Cliente eventuali modifiche unilaterali del rapporto contrattuale, inclusi i corrispettivi economici, secondo i termini e le clausole di modifica di cui al comma 2), modalità previste dalle disposizioni applicabili in materia (a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono titolo esemplificativo e non possono essere applicate esaustivo attraverso comunicazione in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimentofattura, via SMS, sul sito web della Società). In particolare, la Società comunicherà tali modifiche in tempo utile rispetto all’esercizio del diritto di recesso, almeno 30 giorni prima che le stesse divengano efficaci. Le modifiche potranno essere determinate dai giustificati motivi di seguito elencati in via esemplificativa 10.2 In caso di modifica unilaterale il Cliente ha facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con la Società o di cambiare operatore senza penalità comunicando la propria volontà per iscritto ai recapiti indicati all’Art. 16 (comunicazione a cui dovrà essere allegata copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, in assenza della quale la dichiarazione non sarà presa in considerazione) entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica. Il recesso sarà efficace dalla data di ricevimento della comunicazione del Cliente da parte della Società. Decorsi i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati60 giorni senza che il Cliente abbia dichiarato il recesso le modifiche s’intenderanno accettate e il rapporto contrattuale proseguirà alle nuove condizioni. La Società potrà apportare modifiche alle condizioni del rapporto a seguito di cambiamenti degli oneri fiscali dovuti in base a leggi dello Stato, o di eventuali modifiche imposte e regolate da fonte normativa primaria o secondaria anche di natura regolamentare. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 i) siano esclusivamente a vantaggio del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni Cliente stesso, ii) siano di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto puramente amministrativo e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneriabbiano alcun effetto negativo sul Cliente, o iii) siano imposte direttamente dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Servizio Di Accesso a Internet

Modifiche contrattuali. 1. I contratti Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute: • nella Sezione C5 del Contratto; • nelle Condizioni per l’Erogazione di appalto ciascun Servizio di Paga- mento; • nel Documento di Sintesi o i contratti attuativi nel Foglio Informativo (e, con riferimento a quest’ultimo, limitatamente alla sua Sezione IV da “Condizioni economiche applicate ai servizi di Accordi Quadroprelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Convenzioni Cirrus/Maestro e FastPay” a “Condizioni economiche applicate al servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori”); deve essere proposta dalla Banca al Cliente ai sensi dell’Art. 126-sexies del TUB: a) su supporto cartaceo o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economicoaltro Supporto Duraturo; e b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella pro- posta per l’entrata in vigore delle modifiche. 2. In attuazione La comunicazione della Banca contenente la proposta di quanto previsto all’art. 106modifica, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di specifica che la modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca prima della data indicata nella proposta per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraentel’applicazione della modifica, che possono determinare, non intenda accettarla. In assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e il Cliente ha il diritto di recedere senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti spese prima della data prevista per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espressol’applicazione della modifica. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione Il recesso esercitato dal Cliente ai sensi dell’artdel precedente comma 2 non comporta l’applicazione di penalità o spese (ai sensi dell’Art. 64126-sexies, comma secondo, del TUB). 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al Il Cliente è stato informato che il recesso, esercitato ai sensi del precedente comma 2), con riguardo a prescindere determinati Servizi di Pagamento (Bonifico) determina il recesso automatico dall’in- tero Contratto perché la Banca non è, di norma, in grado di prestare i Servizi di Investimento e dei Servizi Bancari regolati dal loro valore monetarioContratto. Resta fermo tuttavia, devono avere un contenuto chiaro, preciso in tale ultima ipotesi quanto previsto nei commi 7 e inequivocabile8 dell’Art. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivateConsulenza. 5. Le opzioni Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preav- viso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d’interesse o di modifica di cui cambio più favorevoli al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzioneprecedenza. 6. Nei contratti Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preav- viso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d’interesse o di appalto non derivanti da Accordo Quadro cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se ha comunicato in anticipo al Cliente il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente, e l’indice o Convenzione, la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse o di cambio di riferi- mento. In tale ultima ipotesi la Banca renderà note al Cliente le opzioni e le clausole di estensione di cui all’artvariazioni intervenute in occasione della prima comunicazione periodica inviata al Cliente medesimo ai sensi dell’Art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo 12 della garaSezione A che precede. 7. Per Se il Cliente Pagatore è un Consumatore o Micro-Impresa, le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti disposizioni di cui al precedente comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non 1 possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziatimodificate se sussiste un giustificato motivo. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Qualora sia necessaria una modifica all’Accordo Quadro, Convenzioni o SDAil DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, possono essere modificatiaccertate le cause, senza necessità le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il documento di una nuova garamodifica. Il RUP approva il documento ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del codice e nei limiti del relativo quadro economicoeconomico dell’Accordo Quadro di fornitura. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’Accordo Quadro stesso, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di Nessuna modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo dell’Accordo Quadro tra le opzioni formalizzato può essere previsto anche il rinnovo espressointrodotta dall’Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di prestazioni difformi dall’Accordo Quadro di fornitura autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione. 3. Le Il DEC può disporre modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non sia possibile effettuare una nuova adesione superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 2)4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore economico l’esecuzione di modifiche alla fornitura oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore dell’Accordo Quadro. L’Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni dell’Accordo Quadro originale ed è obbligato a prescindere dal loro sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore monetariodell’Accordo Quadro, devono avere un contenuto chiaroil RUP deve darne comunicazione all’Operatore economico che, preciso entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e inequivocabilea quali condizioni. Tali clausole fissano contenutoIl RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore economico non dia alcuna risposta, limite economicosi intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni dell’Accordo Quadro in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo all’Accordo Quadro, destinatari e modalità sottoscritto dall’Operatore economico in segno di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivateaccettazione. 5. Tutte le modifiche all’Accordo Quadro sono valutate con riferimento ai prezzi unitari dell’Accordo Quadro. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art 38 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 6. Le opzioni di modifica modifiche all’Accordo Quadro relative alla proroga di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti comma 11 dell’art. 106 del prodotto aggiudicatoCodice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame 18 del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della garapresente Capitolato Speciale d’appalto. 7. Per Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le convenzioni varianti, in aumento o accordi quadro aggiudicati ad in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale dell’Accordo Quadro; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; 8. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite. 9. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario dell’Accordo Quadro, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 2 e 3 4 dell’art. 106 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione Codice dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offertacontratti. 10. Resta salva La modifica o variante dell’Accordo Quadro deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello dell’Accordo Quadro originario che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codicefornitura originale. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto L’autorizzazione del contratto RUP e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e l’Ordine del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente all’Operatore economico relativo ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento modifica o variante, riportano il differimento dei consumitermini per l’ultimazione dell’Accordo Quadro, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualenella misura strettamente indispensabile. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ricambi

Modifiche contrattuali. 1. I a) Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di: −cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di appalto assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e −cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli OICR che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo. b) Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio: − all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 17; −all’ammontare minimo e massimo dei Premi; − all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più OICR ai quali destinare i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità Premi; −all’esclusione di una nuova garao più Linee Multinvest da quelle collegabili al Contratto; − al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 21. L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, esclusivamente nei a carattere informativo ma non esaustivo. Nei soli casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Zurich. In attuazione tal caso il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di quanto previsto all’art. 106Riscatto totale cosi come calcolato ai sensi del precedente articolo 21 e, comma 1 – lett. a) laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni Contraente e/o prestazioni aggiuntive d) clausola del Beneficiario senza il pagamento di revisione prezzialcun costo o eventuale penale (es. Nel caso Penalità di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2Riscatto), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale. Resta salva la possibilità espressamente inteso che eventuali decisioni riconducibili alle Società di ricorrere alle altre ipotesi Gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di variazione un OICR, chiusura di cui all’artun OICR, incremento delle commissioni di gestione, ecc.) e pertanto estranee alla volontà di Zurich, saranno comunicate ai Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni, anche a tutti gli altri Contraenti. 106 Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich, non configurano una modifica unilaterale del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi Contratto da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto della stessa Zurich, fermo restando il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e diritto di Zurich di effettuare uno Switch Straordinario ai sensi del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualeprecedente articolo 6.4. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multiramo

Modifiche contrattuali. 1La Committente potrà avvalersi della facoltà di introdurre, ai sensi dell’art. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro120 del D.Lgs. n. 36/2023, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso sede di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/, sia sulle attività previste a canone che su quelle a plafond, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni aggiuntive d) clausola appaltate, nei limiti di revisione prezzilegge, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2)La Committente potrà, pertanto, procedere, a prescindere dal loro valore monetarioproprio insindacabile giudizio, devono avere un contenuto chiaro, preciso a stabilire modifiche e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento variazioni quantitative delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioniappaltate, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi a mero titolo esemplificativo, a: − sospendere o escludere in tutto o in parte uno o più impianti oggetto delle prestazioni; − aggiungere nuovi impianti o porzioni di impianti; − modificare la frequenza delle prestazioni; − dismettere impianti, a qualsiasi titolo, o cessarne l’utilizzazione. Le modifiche sopra indicate dovranno essere trasmesse con comunicazione scritta dalla Committente all’Assuntore, che dovrà sottoscriverla per accettazione. Qualora in corso di esecuzione si stima debbano renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originarie così come previsto dall’art. 120 c. 9 Dlgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento, il contratto in corso di esecuzione può essere integrati prorogato per il residuo periodo contrattualetempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro27.1 Durante tutta la durata del Contratto, Convenzioni o SDAl’Assicuratore può apportare unilateralmente modifiche al Contratto mediante apposite Clausole aggiuntive, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico.in particolare in caso di: 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni mutamento della legislazione primaria e/o prestazioni aggiuntive dsecondaria applicabile al Contratto stesso; b) clausola richiesta in tal senso formulata dall’Attuario incaricato nell’interesse della generalità dei Contraenti; c) modifica del Regolamento di revisione prezzi. Nel caso uno dei Fondi d’investimento sottostanti al Contratto o di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espressofusione dello stesso con altri Fondi d’investimento interni. 3. Le modifiche 27.2 Nelle ipotesi previste ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro punti a e b del precedente paragrafo, l’Assicuratore informerà tempestivamente il Contraente dell’intervenuta modifica legislativa e/o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni della richiesta dell’Attuario incaricato e le clausole di della conseguente modifica di cui da apportare al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivateContratto. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC 27.3 Fatto salvo il caso in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione. - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto. - Le variazioni così approvate hanno efficacia generale a livello di Accordo Quadro/Convenzione 6. Nei contratti di appalto non derivanti da Accordo Quadro o Convenzione, le opzioni e le clausole di estensione di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono l’importo economico complessivo della gara. 7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale la normativa secondaria preveda un termine preciso per la realizzazione delle disposte modifiche contrattuali, queste produrranno effetto a far data dal 60° giorno successivo alla ricezione da parte del Contraente della comunicazione con cui l’Assicuratore lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specificiinforma delle modifiche da apportare. 8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale 27.4 Qualora le modifiche da apportare modifiche che avrebbero l’effetto al Contratto derivino da una modifica del Regolamento di alterare un Fondo d’investimento sottostante al Contratto, il Contraente avrà facoltà di recedere dal medesimo dandone comunicazione scritta all’Assicuratore entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati. 9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta. 10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del Codice. 11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali quale è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base informato delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattualemodifiche. 13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.

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Samples: General Conditions of Contract