Monitoraggio, controlli e ispezioni Clausole campione

Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' del soggetto istruttore e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. 2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e, al soggetto istruttore le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 18.1 Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 18.2 In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione. 18.3 Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto. 18.4 A seguito del completamento degli investimenti devono essere redatte due relazioni differenti: - Relazione finale, predisposta dal Proponente che comprende quella dei singoli Beneficiari; - Relazione di saldo finale, predisposta dal Ministero. La relazione del Proponente consiste nella produzione di elementi che attestino l’evoluzione del contratto di distretto e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel corso del tempo con varianti, e nella certificazione delle dichiarazioni in essa contenute riguardo il Progetto presentato/Contratto di distretto. 18.5 Il Soggetto Proponente di ciascun Contratto di distretto dovrà trasmettere in formato PDF e Excel la relazione finale al Ministero, utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i beneficiari afferenti il Contratto stesso nella quale, per quanto attiene gli obiettivi, dovrà indicare quelli generici ovvero specifici per ciascun beneficiario e quelli di impatto/distretto che siano stati conseguiti/attualizzati.
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. L’Agenzia, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mette a disposizione presso gli uffici del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, con modalità telematica, consenta di conoscere l’avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all’erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari per la relazione annuale di cui al comma 6. 2. L’Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l’importo delle agevolazioni erogate, l’indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l’importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, le attività per le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dal presente decreto. 3. L’Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell’investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione del progetto agevolato. 4. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull’attività dell’Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell’Agenzia, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative, comporta l’applicazione di penali nella misura e con le modalità previste nella convenzione di cui all’art. 3. 6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concess...
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull’attività delle Banche autorizzate e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei Progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. 2. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il Soggetto proponente provvede a detto invio entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all’avvio del Programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma medesimo. Il dato relativo allo stato d’avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del Programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 3. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. L'Agenzia, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mette a disposizione presso gli uffici del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, con modalità telematica, consenta di conoscere l'avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari per la relazione annuale di cui al comma 6. 2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, le attività per le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dal presente decreto. 3. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione del progetto agevolato. 4. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dell'Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell'Agenzia, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative, comporta l'applicazione di penali nella misura e con le modalità previste nella convenzione di cui all'art. 3. 6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concess...
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. L’Agenzia, al 28 febbraio di ciascun anno, trasmette al Soggetto attuatore un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l’importo delle agevolazioni erogate. 2. L’Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell’investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione del progetto agevolato. 3. In ogni fase e stadio del procedimento il Soggetto attuatore può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull’attività dell’Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente bando e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 26 Art. 25 (Finanziamento delle opere infrastrutturali) 26 TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO 26 Art. 26 (Erogazione delle Agevolazioni 26 Art. 27 (Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Investimenti Produttivi) 26 Art. 28 (Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali) 27
Monitoraggio, controlli e ispezioni. 1. Con cadenza bimestrale il Soggetto Attuatore comunica al Amministrazione regionale dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di investimento, le proposte positivamente valutate nonché quelle per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito negativo. Inoltre, con cadenza semestrale, il Soggetto Attuatore trasmette al Amministrazione regionale un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di investimento sottoscritti e le eventuali revoche effettuate, secondo uno schema predisposto dallo stesso Amministrazione regionale. 2. In ogni fase e stadio del procedimento il Amministrazione regionale può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività del Soggetto Attuatore, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. E’ compito del Amministrazione regionale adempiere agli obblighi ed elaborare le relazioni previste dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Monitoraggio Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - lotto di riferimento - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice prodotto; - data e quantitativo del dispositivo consegnato; - data e quantitativo eventuale apparecchiature consegnate a noleggio - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_04_XXX).

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).