Normale retribuzione Clausole campione

Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: – paga base nazionale conglobata – terzi elementi; – scatti di competenza maturati; – premialità produttiva – altre voci derivanti dalla contrattazione nazionale o decentrata.
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge.
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita della seguenti voci: - minimo contrattuale del livello di inquadramento; - indennità di contingenza; - aumenti periodici di anzianità; - aumenti di merito e/o eventuali superminimi individuali o collettivi; - eventuale E.D.R. di cui all’art. 37.
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: paga base nazionale conglobata; indennità di contingenza; terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.184; altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi. L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'impor-to mensile. Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 186, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella sottostante tabella: Lire Euro QUADRI 1.046.308 540,37 I 1.040.778 537,52 II 1.031.140 532,54 III 1.022.162 527,90 IV 1.015.026 524,22 V 1.010.619 521,94 VI 1.006.395 519,76 VII 1.002.045 517,51
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge. Paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 135, 137 e 138 del presente contratto. Eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 131 del presente contratto. Eventuali assegni “Ad Personam”. Eventuali Superminimi. La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 mensilità
Normale retribuzione. Art. 186 114 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione Art. 187 115 - Retribuzione di fatto
Normale retribuzione. ART. 117 RETRIBUZIONE DI FATTO ART. 118
Normale retribuzione. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata; b) indennità di contingenza; c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.184; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi. L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile. Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 186, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella: 1.1.1990 lire euro Quadri 1.046.308 540,37 I 1.040.778 537,52 II 1.031.140 532,54 III 1.022.162 527,90 IV 1.015.026 524,22 V 1.010.619 521,94 VI 1.006.395 519,76 VII 1.002.045 517,51 A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91. Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 185 nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Normale retribuzione. 1. Di norma la retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: Pagina68