Scatti di competenza Clausole campione

Scatti di competenza. Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile per un massimo di 10 scatti triennali. Tali scatti matureranno in conseguenza della partecipazione ad attività/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferire a 50 in un triennio e secondo modalità attuative da definire congiuntamente tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, anche in riferimento alla possibilità di fruizione di permessi per la formazione. Qualora al termine del percorso formativo il lavoratore ottenga la certificazione delle competenze, acquisita secondo le normative vigenti, lo scatto di competenza verrà integrato di un ulteriore 0,5%. E' possibile definire a livello aziendale il riconoscimento, in sostituzione o integrazione dello scatto di competenza, di un premio di produttività. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, per la determinazione dell'ammontare dello scatto, dovrà essere presa a riferimento la retribuzione del livello acquisito. Per i lavoratori dipendenti provenienti dalla disciplina degli scatti di anzianità, la presente disciplina entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di raggiungimento dell'ultimo scatto di anzianità.
Scatti di competenza. Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti triennali di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile laddove dimostri l’acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti la propria qualifica professionale di inquadramento. Nel caso in cui il lavoratore acquisisca tutte le competenze tecnico specifiche previste per il proprio profilo professionale, potrà attingere alle restanti competenze trasversali o digitali facenti parte della medesima categoria. Il lavoratore, al fine di dimostrare l’acquisizione delle competenze, potrà avvalersi del modello di certificazione contrattuale di cui al seguente art. 42 che le Parti stipulanti il presente CCNL intendono realizzare, in via sperimentale, per il periodo di vigenza del presente CCNL. In una prima fase le competenze validabili ai fini contrattuali per mezzo della Piattaforma informatizzata sono le seguenti: Entro il periodo di validità del presente CCNL la Piattaforma informatizzata sarà progressivamente implementata con i contenuti formativi della totalità delle competenze digitali e trasversali riportate all’art. 38. Fino a tal momento, gli obblighi formativi derivanti dall’applicazione del presente articolo potranno essere assolti tramite la validazione delle competenze rese disponibili all’interno della Piattaforma nel periodo di riferimento. Resta comunque ferma per il lavoratore la possibilità di avvalersi di qualsiasi altra forma di validazione e certificazione delle competenze diversa dalla certificazione contrattuale di cui all’art. 42 del CCNL. Le competenze da acquisire andranno individuate tra quelle riportate per ogni qualifica di inquadramento all’allegato E (“Classificazione del personale”) del presente CCNL. Le modalità attuative di detto impegno formativo saranno definite congiuntamente tra datore di lavoro e lavoratore, anche in riferimento alla possibilità di fruizione di permessi per la formazione. E' possibile definire a livello aziendale il riconoscimento, in sostituzione o integrazione dello scatto di competenza, di un premio di produttività. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, per la determinazione dell'ammontare dello scatto, dovrà essere presa a riferimento la retribuzione del livello acquisito. Per i lavoratori provenienti dalla disciplina degli scatti di anzianità, la presente disciplina entra in vigore a pa...
Scatti di competenza. Gli scatti di anzianità sono stati trasformati in “scatti di competenza”. Gli aumenti periodici della retribuzione vengono legati ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo. Tali scatti. Infatti, matureranno in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attività e percorsi formativi inerenti alla propria qualifica professionale. E' prevista anche la possibilità, da definire a livello aziendale, di sostituzione e/o integrazione dello scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.
Scatti di competenza. Art. 41 La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo. Gli obblighi formativi derivanti dall’applicazione del presente articolo potranno essere assolti tramite la validazione delle competenze rese disponibili all’interno della Piattaforma informatizzata nel periodo di riferimento. Resta comunque ferma per il lavoratore la possibilità di avvalersi di qualsiasi altra forma di validazione e certificazione delle competenze diversa dalla certificazione contrattuale (art. 42 del CCNL).
Scatti di competenza. Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti triennali di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile laddove dimostri l’acquisizione, nel triennio, di nuove competenze. In particolare, i lavoratori, ai fini del riconoscimento dello scatto di competenza, dovranno dimostrare l’acquisizione di una competenza tecnico specifica di profilo, di una competenza digitale e di una trasversale, inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento; Nel caso in cui il lavoratore acquisisca tutte le competenze tecnico specifiche previste per il proprio profilo professionale, potrà attingere alle restanti competenze trasversali o, laddove previste, digitali facenti parte della medesima categoria. Il lavoratore, al fine di dimostrare l’acquisizione delle competenze, potrà avvalersi del modello di certificazione contrattuale di cui al seguente art. 44 che le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. intendono realizzare, in via sperimentale, per il periodo di vigenza del presente C.C.N.L. In una prima fase le competenze validabili ai fini contrattuali per mezzo della Piattaforma informatizzata sono le seguenti:
Scatti di competenza. 1. Ogni lavoratore ha diritto al riconoscimento di scatti di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile per un massimo di 10 scatti triennali. Tali scatti matureranno in conseguenza della partecipazione ad attivita/percorsi formativi inerenti la propria qualifica professionale, per un monte ore non inferire a 50 in un triennio e secondo modalita attuative da definire congiuntamente tra datore di lavoro e lavoratore, anche in riferimento alla possibilita di fruizione di permessi per la formazione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: