Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARIC, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadrol'attivazione e la prestazione degli stessi o, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato comunque, opportuna per un corretto e completo l’oggetto adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni da fornire a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e chesecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcolil'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro nei suoi Allegati e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e tenendo conto l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei fabbisogni servizi e delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura; - si impegna Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a verificare la completezza garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e la chiarezza dell’Ordinativo riservatezza;
e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di Fornitura ricevuto indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la /o alla prestazione dei servizi connessi connessi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in tutti atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi Ordinativi di fornitura Fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico impresa e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture e servizio oggetto della Convenzione dovranno essere eseguiti prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarieAmministrazioni Contraenti.
14. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di ARICFornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettarepertanto le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto applicabilidi propria competenza, possono affidare le norme vigenti stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dal Fornitore per la gestione l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e l’assicurazione della qualità all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietariattività, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadrodei servizi affidati.
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Samples: Convenzione
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: ; - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna obbliga a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro fornire le prestazioni di cui sopra per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati; - si impegna a eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi dell’ASL di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo dell’Ordine di Fornitura fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL l’ASL di Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi le prestazioni in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi Ordini di fornitura Fornitura emessi da ciascuna ASL dall’ASL di Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo nell’Ordine di fornituraFornitura, fermo restando che forniture e servizio i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitariecontinuità. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL l’ASL di Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche un’Azienda pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, natura per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornituradell’accordo quadro. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; l’ASL di - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie di ASL di e/o di ARICdel Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti all’ASL di Contraente le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti all’ASL di Contraente le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC il Soggetto Aggregatore e le Aziende Sanitarie l’ASL di Contraente non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture servizi e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarieall’ASL di Contraente, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC del Soggetto Aggregatore e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa dell’ASL di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico Quadro e dagli altri atti da tutta la Documentazione di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti nella Documentazione di garagara (lettera di invito, Capitolato d’Oneri, Capitolato Tecnico e tutti gli allegati); - si obbliga a eseguire tutte le prestazioni per il/i lotto/i n. in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo l’oggetto presente Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore settore, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICdell’A.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC all’A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC all’A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC l’A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC dell’A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare si obbliga a fornire la fornitura in oggetto per il/i lotto/i n. e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di garain conformità al presente Accordo Quadro; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornituraSanitarie; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo dell’ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente Asl contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Tecnico, nell’allegato al capitolato tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICA.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e ad A.R.I.C. ed alle ASL Contraenti singole AA.SS.LL. le modificazioni (soggettive) negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e ad A.R.I.C. ed alle ASL Contraenti AA.SS.LL. le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - in caso di indisponibilità temporanea di un farmaco ovvero di uno o più dosaggio dovuti ad eventi occasionali, vale a dire di “forza maggiore” non ascrivibili al Fornitore, quest’ultimo dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ad ARIC e, contestualmente alle singole Asl regionali contraenti, secondo le modalità meglio definite nella documentazione di gara; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare si obbliga a fornire la fornitura in oggetto per il/i lotto/i n. e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di garain conformità al presente Accordo Quadro; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi dagli ordinativi della Asl Capofila; - si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di fornituraeventuali variazioni della consistenza e dislocazione dei siti di consegna; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo dell’ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente Asl Capofila e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie della Asl Capofila e/o di ARICA.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC ad A.R.I.C. e alle ASL Contraenti alla Asl Capofila le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti ad A.R.I.C. ed alla Asl capofila le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati 1. Sono a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna carico del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento alla prestazione delle prestazioni contrattuali (ivi compresa attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il un corretto e completo adempimento delle stesse) cheobbligazioni previste, unitamente agli obblighi ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nel Piano de Fabbisogni, ivi inclusi i rispettivi eventuali Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli atti dalla necessità di garaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, dall’esecuzione anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autoritàresteranno ad esclusivo carico del Fornitore, considera intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; e checontrattuale indicato nel Piano dei Fabbisogni nonché, ove diverso, nel Piano Operativo approvato dall’Amministrazione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal tale titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Amministrazioni e/o di ARICdella Consip , assumendosene ogni relativa alea; - .
5. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto. A tal fine, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di cui il Fornitore si avvarrà, devono rispettare i requisiti minimi imposti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici nonché le proposte migliorative eventualmente presenti in Offerta tecnica.
6. Il personale impiegato dal Fornitore, ferme le verifiche in ordine alla relativa adeguatezza previste nel Capitolato Tecnico – Parte Generale, potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni/procedure di accesso. Sarà comunque cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al fine proprio oggetto sociale, e che è dotato di garantire propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un elevato livello nella esecuzione corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattualiobbligazioni previste.
9. Xxxxx gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) e relative Appendici, il Fornitore si impegna espressamente a:
a) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a impiegare il personale necessariotal scopo potranno essere predisposte da Consip e/o dagli Organismi di coordinamento e controllo, a per quanto di rispettiva competenza;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche in materia comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza riservatezza;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e a misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità”;
e) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a ;
g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed a ARIC Consip/Organismi di coordinamento e alle ASL Contraenti le modificazioni controllo, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per leggeamministrativi; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattualicoinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, unitamente ai indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economicoresponsabili;
h) non potranno opporre a Consip ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
i) adottare, in nessun caso costituire giustificazione fase di una eventuale mancata fornitura esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle Aziende Sanitariespecifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, né essere fonte sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti il “Portale dei progetti digitali”, di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte cui al Capitolato Tecnico Generale. In particolare, il Fornitore si obbliga, pena l’applicazione delle penali, a rendere disponibile la prima release del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie“Portale dei Progetti Digitali”, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta come definito nel Capitolato d’Oneri ai fini della Tecnico Generale, fornendo le credenziali per ciascuna tipologia di utente per il relativo collaudo al più tardi entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, in tempo utile per la relativa attivazione, nei tempi e secondo le modalità che verranno comunicate dopo la stipula.
11. Il Fornitore dovrà rendere disponibile la II release del Portale entro la data di stipula del primo Contratto Esecutivo e darne quindi contestualmente comunicazione a Consip.
12. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all’Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro, in particolare quelle di natura amministrativa, è effettuato dalla Consip mediante strumenti informatici, tra i quali il Portale dei progetti digitali, adottati in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare è richiesto al Fornitore, secondo le modalità indicate nell’allegato “ Flusso per le commissioni a carico del Fornitore” l'invio periodico di informazioni, riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni, i Contratti Esecutivi stipulati con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantità acquisite per ciascun servizio, importi, durate e date di consegna.
15. La Consip e/o gli Organismi di coordinamento e controllo si riservano il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo PEC, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo Contratto Esecutivo stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti Esecutivi, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo Contratto Esecutivo.
17. Si precisa che le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro verranno svolte dai soggetti indicati nell’Appendice Governance Fornitori al Capitolato Tecnico – Parte Generale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICA.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati 1. Sono a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna carico del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per il un corretto e completo adempimento delle stesse) obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell’Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, unitamente agli obblighi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s’impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli atti dalla necessità di garaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, dall’esecuzione dell’Accordo Quadroanche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autoritàresteranno ad esclusivo carico del Fornitore, considera intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; e checontrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal tale titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICdell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, .
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
7.1. impiegare, a impiegare sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti necessario per l’esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a nei rispettivi Allegati;
7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto
7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
7.5. comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti all’Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattualicoinvolta nell’esecuzione del Contratto, unitamente ai indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili responsabili;
7.6. non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e referentipretesa relative alla fornitura;
7.7. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
9.1. dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali ;
9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell’ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all’Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensidell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; - conferma resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di essere continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
11.2. manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla qualsiasi pretesa o richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadroterzi.
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Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei singoli Appalti basati sul presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo l’oggetto adempimento delle prestazioni da fornire obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro missione per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a quanto previsto dalla normativa di settoreperfetta regola d’arte, nel rispetto degli atti di gara delle norme vigenti e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza secondo le condizioni, le modalità, i termini e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e, in caso di incompletezza affidamento dei datisingoli Appalti, sarà suo compito contattare la ASL Contraente nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e chiedere l’invio le prescrizioni tecniche e di un nuovo Ordinativo sicurezza in vigore, nonché quelle che recepisca dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le opportune correzioni; - norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di Fornitura perfezionati in virtù dei singoli Appalti affidati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna eseguire espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
b) rilasciare ‐ per ciascun singolo appalto affidato ‐ a beneficio dell’Amministrazione contraente una garanzia definitiva pari al 5% dell’ammontare netto contrattuale del singolo Contratto di fornitura, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di perfezionamento di quest’ultimo e alle condizioni stabilite al par. 7.2 del Capitolato d’Oneri;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la consegna del prodotto conformità dei servizi e la delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi connessi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in tutti atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura.
10. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli ordinativi assetti proprietari, nella struttura di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico impresa e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e servizio e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere eseguiti prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarieAmministrazioni.
12. Salvo diverso accordo tra il Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore e la ASL Contraenteper l’esecuzione del contratto, resta comunque inteso che il è fatto obbligo al Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse stesso di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARIC, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessariocomunicare, a predisporre tutti gli strumenti Consip S.p.A. e metodiall’Amministrazione interessata, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettareil nome del sub‐contraente, per quanto applicabilil’importo del contratto, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità l’oggetto delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietariattività, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadrodei servizi affidati.
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Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il l’unico lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICdel Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC il Soggetto Aggregatore e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC del Soggetto Aggregatore e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto il/i lotto/i n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare rimandare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICA.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC A.R.I.C. e alle ASL Contraenti AA.SS.LL. contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC A.R.I.C. e alle ASL Contraenti AA.SS.LL. contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 4 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARIC, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare si obbliga a fornire la fornitura in oggetto per il/i lotto/i n. e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di garain conformità al presente Accordo Quadro; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornituraSanitarie; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo dell’ordinativo di Fornitura Xxxxxxxxx ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente Asl contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Tecnico, nell’allegato al capitolato tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICA.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e ad A.R.I.C. ed alle ASL Contraenti singole AA.SS.LL. le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e ad A.R.I.C. ed alle ASL Contraenti AA.SS.LL. le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 2 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARIC, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Diagnostici
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati 1. Sono a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna carico del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento alla prestazione delle prestazioni contrattuali (ivi compresa attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il un corretto e completo adempimento delle stesse) cheobbligazioni previste, unitamente agli obblighi ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nel Piano de Fabbisogni, ivi inclusi i rispettivi eventuali Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli atti dalla necessità di garaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, dall’esecuzione anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autoritàresteranno ad esclusivo carico del Fornitore, considera intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; e checontrattuale indicato nel Piano dei Fabbisogni nonché, ove diverso, nel Piano Operativo approvato dall’Amministrazione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal tale titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Amministrazioni e/o di ARICdella Consip , assumendosene ogni relativa alea; - .
5. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto. A tal fine, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di cui il Fornitore si avvarrà, devono rispettare i requisiti minimi imposti dal Capitolato Tecnico e relative Appendici nonché le proposte migliorative eventualmente presenti in Offerta tecnica.
6. Il personale impiegato dal Fornitore, ferme le verifiche in ordine alla relativa adeguatezza previste nel Capitolato Tecnico – Parte Generale, potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni/procedure di accesso. Sarà comunque cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al fine proprio oggetto sociale, e che è dotato di garantire propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un elevato livello nella esecuzione corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattualiobbligazioni previste.
9. Xxxxx gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) e relative Appendici, il Fornitore si impegna espressamente a:
a) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a impiegare il personale necessariotal scopo potranno essere predisposte da Consip e/o dagli Organismi di coordinamento e controllo, a per quanto di rispettiva competenza;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche in materia comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza riservatezza;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e a misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità”;
e) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a ;
g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed a ARIC Consip/Organismi di coordinamento e alle ASL Contraenti le modificazioni controllo, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per leggeamministrativi; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattualicoinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, unitamente ai indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economicoresponsabili;
h) non potranno opporre a Consip ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
i) adottare, in nessun caso costituire giustificazione fase di una eventuale mancata fornitura esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle Aziende Sanitariespecifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, né essere fonte sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti il “Portale dei progetti digitali”, di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte cui al Capitolato Tecnico Generale. In particolare, il Fornitore si obbliga, pena l’applicazione delle penali, a rendere disponibile la prima release del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie“Portale dei Progetti Digitali”, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta come definito nel Capitolato d’Oneri ai fini della Tecnico Generale, fornendo le credenziali per ciascuna tipologia di utente per il relativo collaudo al più tardi entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, in tempo utile per la relativa attivazione, nei tempi e secondo le modalità che verranno comunicate dopo la stipula.
11. Il Fornitore dovrà rendere disponibile la II release del Portale entro la data di stipula del primo Contratto Esecutivo e darne quindi contestualmente comunicazione a Consip.
12. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all’Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro, in particolare quelle di natura amministrativa, è effettuato dalla Consip mediante strumenti informatici, tra i quali il Portale dei progetti digitali, adottati in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare è richiesto al Fornitore, secondo le modalità indicate nell’allegato “Flusso per le commissioni a carico del Fornitore” l'invio periodico di informazioni, riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni, i Contratti Esecutivi stipulati con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantità acquisite per ciascun servizio, importi, durate e date di consegna.
15. La Consip e/o gli Organismi di coordinamento e controllo si riservano il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consip tramite PEC, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo Contratto Esecutivo stipulato, la data di cessazione dello stesso, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti Esecutivi, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci, nonché a comunicare la data dell’ultima fattura emessa alla scadenza dell’ultimo Contratto Esecutivo.
17. Si precisa che le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro verranno svolte dai soggetti indicati nell’Appendice Governance Fornitori al Capitolato Tecnico – Parte Generale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico L’erogazione della Fornitura e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura attività oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente Contratto devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo QuadroContratto e nei suoi Allegati. Sono a carico del Fornitore, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo intendendosi remunerati con corrispettivi contrattuali di fornituracui al successivo articolo 9 del presente Contratto, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto alla prestazione delle attività e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa forniture oggetto di Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per il un corretto e completo adempimento delle stesse) cheobbligazioni previste, unitamente agli obblighi ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei suoi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli atti dalla necessità di garaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, dall’esecuzione dell’Accordo Quadroanche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autoritàresteranno ad esclusivo carico del Fornitore, considera intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; e checontrattuale di cui al successivo articolo 9 ed agli Allegati del presente Contratto. Il Fornitore non potrà, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi compensi, a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICSACE, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione . Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a nei suoi Allegati richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti SACE, le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Referente;
c) manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il Fornitore si obbliga a consentire a SACE, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SACE. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma (b) prestare i servizi oggetto di essere a conoscenza del fatto Contratto nei luoghi che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro verranno indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo QuadroSACE.
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Samples: Licensing Agreements
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: ; - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si obbliga ad eseguire la fornitura in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore i Fornitori e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore i Fornitori dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore i Fornitori e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICSanitarie, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioniproprieprestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: ; - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna obbliga a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro fornire le prestazioni di cui sopra per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati; - si impegna a eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie di ATER Lanciano veicolati dai rispettivi ordinativi ordini di fornituraconsegna; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo dell’Ordine di Fornitura consegna ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL l’ATER Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi le prestazioni in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi ordini di fornitura consegna emessi da ciascuna ASL dall’ATER Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo nell’Ordine di fornituraConsegna, fermo restando che lavori, forniture e servizio servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitariecontinuità. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL l’ATER Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche un’Azienda pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, natura per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornituradell’accordo quadro. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL l’ATER Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie di ATER e/o di ARICdel Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti all’ATER Contraente le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC al Soggetto Aggregatore e alle ASL Contraenti all’ATER Contraente le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti; - conferma di essere a conoscenza del fatto che ARIC il Soggetto Aggregatore e le Aziende Sanitarie l’ATER Contraente non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture lavori e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarieall’ATER Contraente, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC del Soggetto Aggregatore e/o delle Aziende Sanitariedell’ATER Contraente, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Obbligazioni generali del Fornitore. Con la stipula dell’Accordo Quadro il 1. Sono a carico del Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso: - dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta; - prende atto che intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime; - dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara; - si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto n. 1 e n. 3 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura; - si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; - si impegna eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi; - è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente; - si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro; - si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti specifici discendenti dall’Accordo stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le forniture/prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, nei relativi Allega- ti e negli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali (ivi compresa dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative even- tualmente migliorative proposte in Offerta tecnica ed alle specifiche nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati; in ogni attività caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le pre- scrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli atti dalla necessità di garaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, dall’esecuzione dell’Accordo anche se en- trate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autoritàresteranno ad esclusivo carico del Fornitore, considera intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; e checontrattuale indicato nell’Offerta Economica – Allegato “C”, ed il Fornitore non potrà, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di ARICATS Sardegna, assumendosene ogni relativa alea; - al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a impiegare propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessarionecessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitu- ra secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati e, a predisporre tutti gli strumenti e metodipiù in generale, anche in materia nella documentazione di sicurezza e riservatezza e a ga- ra;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI-EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; - è tenuto ;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante;
e) comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti Stazione Appaltante le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge; - è tenuto a comunicare tempestivamente a ARIC e alle ASL Contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni inter- venute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) manlevare e tenere indenne ATS Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai con- tratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, da svolgersi presso i presidi e le Unità Operative di ATS Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti Presidi ed UU.OO.; modalità e tempi dovranno comunque essere con- cordati con i Referenti della Stazione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative di ATS Sardegna continueranno ad essere uti- lizzati dal Personale della predetta Amministrazione e/o da Terzi autorizzati e/o dagli Utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle pre- stazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti Presidi e Unità Opera- tive.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i Presidi e le UU.OO. di ATS Sardegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di ac- cesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ATS Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili nonché a prestare la propria colla- borazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e referenti; - conferma direttive relative alla corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici che dovessero essere eventualmente impartite da ATS Sardegna e si obbliga, altresì, a dare im- mediata comunicazione alla predetta Amministrazione di essere ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle atti- vità contrattuali.
10. In conformità a conoscenza quanto previsto dall’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti sti- pulati dal Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ATS Sardegna il nome del fatto che ARIC e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di Sub-contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di ARIC e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto; - dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadrocomunicate alla Stazione Appaltante.
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