Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione Clausole campione

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007...
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 2...
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. SEDE LEGALE Fornitura a noleggio di: • apparecchiature e sistemi per videoendoscopia; • apparecchiature e sistemi per re processing degli endoscopi; • sistema informatico gestionale e per l’acquisizione, archiviazione ed elaborazione di dati, immagini e filmati per le XX.XX.XX. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’AUSL della Romagna Lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Codice DUVRI 2018/416/cm N. Aggiornamento Data creazione N. paragrafo modificato Pagina Tipo – natura della modifica 0 06/02/2018 / / Emissione SEZIONE 1 - INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il presente documento deve essere allegato ai contratti di appalto relativi ai servizi affidati dall’amministrazione comunale a imprese esterne in caso di lavori all’interno delle scuole dell’istituto comprensivo Pinocchio Montesicuro Ancona Aggiornamento gennaio 2021
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambiente confinato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. SEDE LEGALE SEZIONE 1 - INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature SEDE LEGALE SEZIONE 1 - INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08 la ditta affidataria del presente contratto si impegna a fornire: 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art.26, comma 1, lettera a, X.Xxx. 81/08 e s.m.i., per il servizio di che trattasi.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture […]. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.