Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG). 4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. 5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente. 7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’artAl fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioniL. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, l’Appaltatorenonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggettociascun contratto applicativo, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e deve comunicare alla stazione appaltante Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di tale/i conto/i corrente/icui all’art. 3, nonché comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe di essi. In caso di successive variazioni, le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’accensione del/da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i conto/i corrente/i dedicato/i.
2termini di pagamento si intendono sospesi. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto Il Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale deve riportareovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della Legge n. 136/2010 filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita verifica dell’inserimento dell’apposita clausola di assunzione degli con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui alla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi s.m.i., ivi compreso quello di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentei dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della citata Xxxxx, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 114.1. Ai sensi dell’artL’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazionimodifiche.
14.2. A tal fine, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari l’Appaltatore ha l’obbligo di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatipostali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusivaesclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, per sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/iad essi relativi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
314.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a per ciascuna transazione posta relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in essere dai soggetti di cui al comma 1esecuzione del presente Accordo, il codice identificativo Codice Identificativo di gara Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente Accordo.
414.4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 Al fine della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltoex L. 136/2010, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spal’Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato, il nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello allegato al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Accordo.
614.5. L’appaltatoreL’Appaltatore si impegna, il subappaltatore inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia ed il subcontraente dovranno alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (proprio contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna ad inserire nei rispettivi contratti sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di assunzione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentefinanziari.
714.6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli In tutti i casi in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal cui le transazioni non vengano eseguite tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di documentazione della spesadiritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
14.7. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge 136/2010 n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioniss. mm. e ii., l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatipostali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/ialle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziaridelle operazioni, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (a seconda del lotto: N. CIG).
4. Il/LOTTO 1 : 56772853CA - N. CIG. LOTTO 2 : 5677299F54 Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei – Xxx Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - , entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatorecontratto, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita una clausola di assunzione degli obblighi di che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentederivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Educativi E Di Mediazione Culturale
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 3, co. 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazionilegge n. 136/2010, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
42. Il/i A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i dovràal presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/anno essere utilizzato/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentirelativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, consulenti tempestivamente e fornitori di beni comunque entro e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolatooltre 7 giorni.
53. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010 l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltol’adempimento, eseguendo transazioni senza avvalersi risolverà di banche o della società Poste italiane Spa, diritto il presente contratto si risolve di diritto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del comma 8 del medesimo artbonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei rispettivi contratti apposita sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di assunzione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta di cui alla citata legge.
5. La Società o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articoloall’art. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura territorialmente competente– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli e Roma.
76. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di fornitori risoluzione di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesapostale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for Insurance Services
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 3, comma 8, della Legge legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazionis.m.i., l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
42. Il/i A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i dovràal presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/anno essere utilizzato/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentirelativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, consulenti tempestivamente e fornitori di beni comunque entro e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolatooltre 7 giorni.
53. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltol’adempimento, eseguendo transazioni senza avvalersi risolverà di banche o della società Poste italiane Spa, diritto il presente contratto si risolve di diritto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del comma 8 del medesimo artbonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno comma 8, della l. 136/2010, ad inserire nei rispettivi contratti apposita sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di assunzione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta di cui alla citata legge.
5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articoloall’art. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura territorialmente competente– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino.
76. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di fornitori risoluzione di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesapostale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L’appaltatore deve comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 3 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazionicomunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, l’Appaltatorei termini di pagamento s’intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, gli even- tuali secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivainteressate al presente appalto, per tutti la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante contraenti assumono gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- comma 2, con le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentemodalità e nei tempi ivi previsti.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).
1. Ai sensi dell’artL’Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori o subaffidatari a cottimo, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010 legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazionidegli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, l’Appaltatoren.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, assumono senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari obblighi di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.commesse pubbliche.
2. Tutti Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto casi in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Società Poste italiane Spa, Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3contratto.
63. L’appaltatoreL’Appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore ed o il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli subaffidatario a cottimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante.
4. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni procedimentali contenute nell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e negli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, anche se qui non materialmente esplicitate.
5. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e segg. del Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n. 145, come risulta dal documento allegato al presente articolocontratto sotto la lettera « » per farne parte integrante e sostanziale, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a nato/a a in data , codice fiscale , residente/i in , il quale è autorizzato ad operare sui conti correnti dedicati elencati al successivo comma 6, ai sensi di quanto disposto dall’art. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
6. I pagamenti da parte della Stazione appaltante committente saranno effettuati a favore dell’appaltatore mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche corrispondente al/ai codice/i IBAN di seguito indicato/i, accessi presso il/i seguente/i istituto di credito: - BANCA - BANCA IBAN: IBAN: ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competenteStazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto, se diverso, entro n. 7 (sette) giorni dall’accensione del conto stesso.
7. I Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche gli eventuali cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG riportato nell’Articolo 1, comma 3, e ad anticipare i pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal all’appaltatore mediante bonifico bancario o postalepostale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, fermo restando l’obbligo quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di documentazione della spesacui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, gli eventuali pagamenti a favore dell’appaltatore per varianti in corso d’opera che dovessero essere approvate successivamente all’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti (per opere non previste nel progetto esecutivo posto a base di gara) saranno effettuati mediante bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati indicati al precedente comma 6.
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Samples: Contract for Public Works
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’artL’Ente esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui al DL 1/2012, art. 3 della Legge 136/2010 35 commi 8-13 (convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per alla relativa circolare attuativa MEF n. 11 del 24/03/12. Conseguentemente si rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto trasferimenti dovranno avvenire con la procedura del Girofondi in contabilità speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi Tesoreria Provinciale dello Stato di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.Roma n° 130195 intestato all’Istat.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto L’Ente esecutore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalesuccessive modifiche.
3. Ai fini della L’Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del progetto, di beni lavori o servizi – quanto prescritto dal Nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e dal suo regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati L’Ente Esecutore è responsabile dell’attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente Convenzione ai dipen- dentisensi dell’art. 23 del D. Lgs. N.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, consulenti trasparenza e fornitori diffusione di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolatoinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 L’Ente Esecutore si impegna a rilasciare un’attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta ed in materia di contabilità degli enti pubblici.
6. L’Ente Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione all’AICS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentefinanziaria.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Convenzione
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti fi- nanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare utiliz- zare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti movi- menti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione sta- zione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice codi- ce fiscale delle persone che posso- no possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appaltoap- palto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire perve- nire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rentecorrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentidi- pendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita appo- sita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento dell’inadempimen- to della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta Dell’avve- nuta risoluzione contrattua- le contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 3, co. 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazionil. 136/2010, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
42. Il/i A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i dovràal presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/anno essere utilizzato/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentirelativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, consulenti tempestivamente e fornitori di beni comunque entro e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolatooltre 7 giorni.
53. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010 l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltol’adempimento, eseguendo transazioni senza avvalersi risolverà di banche o della società Poste italiane Spa, diritto il presente contratto si risolve di diritto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del comma 8 del medesimo artbonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei rispettivi contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di assunzione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta di cui alla citata legge..
5. La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articoloall’art. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura territorialmente competente– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
76. I pagamenti agli Enti previdenzialiLa Società, assicurativisi obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, istituzionali, quelli in favore verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di fornitori risoluzione di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesapostale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Fornitura in Acquisto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatoreintegrazioni l’Appaltato- re, gli even- tuali eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari concessio- nari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni co- municazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rentecorrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo identi- ficativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentidipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono riferi- scono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire inserire, nei rispettivi contratti contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento dell’ina- dempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articoloarti- colo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione stazio- ne appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, L’affidatario assume tutti gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari obblighi di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano ovvero utilizzerà in oggetto, devono utilizzare uno via esclusiva un c/c bancario o più conti correnti bancari o postali dedicatipostale “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale la gestione delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5commesse pubbliche. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spasopra citata, il presente contratto di appalto si risolve di diritto diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola L’affidatario deve comunicare all'Ente di assunzione degli obblighi di tracciabilità Gestione dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità Sacri Monti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al all’articolo 3, comma 1 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolocomma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competenteL'Ente di Gestione dei Sacri Xxxxx risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.
7. I pagamenti agli Enti previdenzialiA., assicurativiin contrasto con quanto stabilito dall’articolo 3, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione comma 1 della spesalegge n. 136 del 13 agosto 2010.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge 136/2010 n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioniss. mm. e ii., l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatipostali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/ialle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziaridelle operazioni, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).
4a seconda del lotto: Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Bologna – Istituzione Bologna Musei – Xxx Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - , entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Il/Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatorecontratto, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita una clausola di assunzione degli obblighi di che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentederivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’artL’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).
2. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di tale/i conto/i corrente/icui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe di essi. In caso di successive variazioni, le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante generalità e il codice fiscale delle nuove perone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del bonifico bancario o postaled.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini L’Ente non esegue alcun pagamento all’Aggiudicatario in pendenza della tracciabilità comunicazione dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti dati di cui al comma 1precedente. Di conseguenza, il codice identificativo i termini di gara (CIG)pagamento si intendono sospesi.
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i L’Ente risolve il contratto in presenza anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpaItaliane s.p.a., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo artin contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
65. L’appaltatoreL’Aggiudicatario deve trasmettere all’Ente, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi entro quindici gioeni dalla stipulazione, copia dei contratti apposita sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola di assunzione degli con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare all’Ente i dati di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- comma 2, con le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi modalità e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.nei tempi ivi previsti
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Samples: Mutuo
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 116.1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri sub affidatari e sub contrattisti la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L. 136/2010”) e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia – nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto – e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
16.2. L’Appaltatore, a sua volta, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
16.3. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazionifini di cui al precedente punto 16.1, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatipostali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusivaesclusiva – al Contratto, per sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/iad esso relativi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
316.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., entrambi identificati nelle Premesse del presente atto.
16.5. In tutti i casi in essere dai soggetti cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e dell’art. 9 del Protocollo di Legalità, le conseguenze di cui al successivo art. 22, comma 1, lett. m). In tali casi, fermo restando quanto stabilito all’art. 6 della L. 136/2010, l’Appaltatore, fatto salvo il codice identificativo pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà in una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione eseguita in violazione. Nelle ipotesi di gara (CIG)movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione effettuata in violazione.
416.6. Il/Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i conto/dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per seguenti:
16.7. In caso di Raggruppamenti Temporanei, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti destinati ai dipen- dentieffettuati alle mandanti.
16.8. L’Appaltatore si impegna ad acquisire dai propri subappaltatori e sub‐contraenti ed a trasmettere ad APL formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, consulenti ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e fornitori del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati multimediale, di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito cui all’art. 6 del Protocollo di immobilizzazioni tecnicheLegalità di cui all’art. 1.3, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto lett. c), n. (ii) del presente capitolatoatto prima dell’ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell’esecuzione dei nuovi contratti. L’Appaltatore provvederà ad inserire, in ciascun contratto o subcontratto relativo alla realizzazione, a pena di nullità assoluta dello stesso, apposite clausole, analoghe a quelle di cui punti 6.1 e 6.2 del Protocollo di Legalità, con la quale le imprese contraenti o subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore provvederà, inoltre, ad inserire in detti contratti o subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 16.5.
516.9. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi citata L. 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l’art. 6 di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentequest’ultima.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Service Agreement
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’artAl fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioniL. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, l’Appaltatorenonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggettocosì come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo quadro del presente capitolato e lotto, in relazione al contratto, deve comunicare alla stazione appaltante Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di tale/i conto/i corrente/icui all’art. 3, nonché comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe di essi. In caso di successive variazioni, le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’accensione del/da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i conto/termini di pagamento si intendono sospesi. Il Committente, i corrente/i dedicato/i.
2sensi dell'art. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale deve riportareovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della Legge n. 136/2010 filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita verifica dell’inserimento dell’apposita clausola di assunzione degli con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui alla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi s.m.i., ivi compreso quello di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentei dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della citata Xxxxx, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010 n. 136, del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazionis.m.i., l’Appaltatore, sia nei rapporti con l’Amministrazione sia nei rapporti con gli even- tuali eventuali subappaltatori e i subcontraenti.[ inserire gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti della appartenenti alla filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati interessate all’appalto in oggetto]. In particolare, devono utilizzare l’Affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente Contratto, sia attivi che passivi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.dedicati alle commesse pubbliche.
2. Tutti Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della citata legge, i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/conti dedicati ed i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalesoggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono indicati dall’Affidatario nella dichiarazione che si allega al presente Contratto sotto la lettera “H”.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziariL’Affidatario si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG)entro 7 giorni dall’avvenuta variazione degli stessi.
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non L’Affidatario si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno obbliga ad inserire nei rispettivi contratti apposita con eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di assunzione degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge di cui alla citata legge n. 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta e s.m.i.. L’Affidatario, inoltre, si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Taranto, della notizia dell’inadempimento della propria con- troparte controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentefinanziaria.
75. I pagamenti agli Enti previdenzialiCostituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo, assicurativinelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal del bonifico bancario o postalepostale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della spesa.Legge n. 136/2010 e s.m.i..
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche n. 136 del 13.8.2010, s.m.i., ed integrazionia pena di nullità assoluta del presente atto, l’Appaltatorel’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell’articolo 3 della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggettolegge 13 agosto 2010, devono utilizzare uno o più n. 136, s.m.i..
2. Entro sette giorni dall’accensione dei predetti conti correnti bancari o postali dedicatio, anche non in via esclusivanel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per tutti i movimenti finanziari relativi operazioni afferenti il presente contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di tale/i conto/i corrente/i, nonché cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.di essi
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di comunicare al Comune ogni modifica a tali dati.
4. I bonifici bancari o postale deve postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1transazione, il codice identificativo gara CIG il CIG deve essere riportato in qualsiasi documento contabile riferibile al presente atto. Il mancato utilizzo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto risoluzione del presente capitolato.contratto
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’artE’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto136 del 13.8.2010, eseguendo transazioni senza avvalersi s.m.i..
6. Agli obblighi in materia di banche o tracciabilità, di cui all’art. 3 della società Poste italiane SpaLegge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i. ed al presente articolo, sono soggetti eventuali subcontraenti.
7. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto si risolve sarà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 136/2010 n.136/2010 e successive modifiche ed integrazionis.m.i., l’Appaltatorein materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggettoconformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i stipula e devono essere saranno effettuati esclusivamente tramite mediante lo strumento del bonifico bancario bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o postaledel numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Ai fini della La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione nonché a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG)dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- dentiL’ACI verificherà che nei contratti di subappalto, consulenti e fornitori sia inserita, a pena di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecnichenullità assoluta del contratto, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per un’apposita clausola con la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, quale il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui alla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento e s.m.i;
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competenteLegge n. 136/2010 e s.m.i.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativiil mancato utilizzo, istituzionalinella transazione finanziaria, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal del bonifico bancario o postalepostale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, fermo restando l’obbligo aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di documentazione della spesacessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge 136/2010 n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioniss. mm. e ii., l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatipostali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/ialle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziaridelle operazioni, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (gara: N. CIG).
4. IlLOTTO 1 : 5207549D5E OPPURE N. CIG. LOTTO 2 : 52075638ED Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Bologna – Istituzione Biblioteche – Xxx Xxx Xxxxx 2/c - 40126 Bologna - , entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatorecontratto, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita una clausola di assunzione degli obblighi di che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competentederivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG Z83257FB58 assegnato al presente servizio. Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’artdel citato art. 3 della Legge legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazionis.m.i., l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatiil contraente dovrà utilizzare, anche non in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appaltopossono riscuotere, delegate ad operare su sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportareoppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, documenti che dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG).
4CIG sopra evidenziato. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno dovrà essere utilizzato/i utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipen- dentidipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
5contratto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi costituirà causa di tracciabilità di cui al risoluzione del presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7contratto. I pagamenti agli Enti enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. Ai sensi dell’art. 3 In particolare, l’ Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioniStazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via non esclusiva, per alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/Appalto, verso o da i conto/i corrente/isuddetti soggetti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appaltosui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i ai fini dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/d. ad utilizzare i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati ai dipen- dentia dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle tra le spese generali generali, nonché per quelli destinati all’acquisito alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se tali pagamenti questo non si riferiscono sia riferibile in via esclusiva all’esecuzione del contratto alla realizzazione degli interventi di appalto oggetto del cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10; Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpaAppalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente contratto si risolve di diritto procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, dati trasmessi inerenti il subappaltatore conto corrente dedicato e/o le generalità ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di assunzione degli obblighi sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della propria con- troparte agli stessi obblighi legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di tracciabilità di cui al adeguamento. Per quanto concerne il presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenzialiAppalto, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono potranno essere effettuati eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
a. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
b. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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Samples: Servizio Di Pulizia
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai 0.Xx sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti fi- nanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare utiliz- zare uno o più conti correnti bancari o postali postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti movi- menti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione sta- zione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice codi- ce fiscale delle persone che posso- no possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appaltoap- palto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire perve- nire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i. 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rentecorrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattua- le dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici ser- vizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
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Samples: Cottimo