Common use of Obblighi in caso di sinistro Clause in Contracts

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Incendio Fabbricato

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Aderente (e/o l’Assicurato deve: - denunciare il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta fatto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogoluogo entro 12 ore da quando esso si è verificato, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, specificando la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o danneggiatein parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, con indicazione del rispettivo valoreperde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, mettendo comunque il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento della Società la documentazione e fornire le informazioni che possa essere richiesto possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del danno. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento data di uno sottoscrizione dell’atto di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale liquidazione del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civiledanno.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Per Assistenza, Scippo E Rapina, Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o l’Assicurato od il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare impedire o diminuire il danno; limitare le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 conseguenze del Codice Civiledanno e salvaguardare le cose rimaste; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogoda trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione Analoga denuncia deve essere trasmessa alla fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avereavere in alcun caso, per questotale titolo, diritto ad a qualsiasi indennità alcunaspeciale; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento Nell’ipotesi di uno di tali obblighi può comportare garanzia prestata a primo rischio assoluto l’obbligo riguarda esclusivamente la perdita totale dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civiledanneggiate.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Globale Fabbricati Civili, Assicurazione Globale Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’assicurato deve: a) a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società di AXA MPS Xxxxx secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civilec.c.; b) b. darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicuratoc.c.; c) farec. presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno danno, senza avere, per questo, avere diritto ad indennità alcuna; e) e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società da AXA MPS Xxxxx o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio in Forma Collettiva, Polizza Incendio

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è é possibile per evitare contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi le norme e nei limiti dell’art. 1914 del Codice Civilecodice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del proprietario diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Fabbricato Assicurato.codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivisuccessivi a quello della comunicazione alla Società, dichiarazione denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questotale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indicazione l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile; c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei cinque 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo all’indennizzo ai sensi dell’articolo dell’art. 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o sinistro, l’Assicurato od il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civilec.c.; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1913 c.c.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: ca) fare, nei cinque giorni successivi, successivi – con esclusione dei sinistri relativi al Settore C - Cristalli – dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, : il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; db) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; ec) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricatosinistro, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire limitare il danno; danno e /o salvare le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civilecose assicurate; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità Civile. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del proprietario diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Fabbricato Assicurato.Codice Civile. L’Assicurato deve inoltre: c) farein tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione sporgere denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogocompetente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro specificando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa , trasmetten- done copia all’Agenzia o alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del danno sinistro senza avere, avere per questo, questo diritto ad indennità alcuna; e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte perdute o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale Le spese fatte per evitare o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge legge, ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto all’Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza conoscenza, ai sensi dell’artdell’Art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento In caso di uno danno alle “MERCI” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di tali obblighi può comportare magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la perdita totale o parziale documentazione analitica del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione. L’inadempimento

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è é possibile per evitare contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi le norme e nei limiti dell’art. 1914 del Codice Civilecodice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del proprietario diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Fabbricato Assicurato.codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivisuccessivi a quello della comunicazione alla Società, dichiarazione denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questotale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indicazione l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) devel’Assicurato devono: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civile1911 c.c.; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha hanno avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicuratoc.c.; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, : il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento; e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcunaalcun indennizzo; ef) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione preesistenti al momento del rispettivo valore, mettendo comunque sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione i suoi registridella Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro nonché facilitare le indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare gli accertamenti che la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice CivileSocietà ed i Periti ritenessero necessario esperire.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire il danno; le relative eventuali spese sono a carico della Società Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civiledell’art.1914 c.c.; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.Compagnia, anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegnain forma scritta, entro tre dieci giorni da quando quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto avuta conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato(art.1913 c.c. c) e fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogoda trasmettere alla Compagnia, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale Analoga dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;fatta, se richiesta dalla Compagnia entro 15 giorni dalla richiesta stessa, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. dc) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcunaalcuna indennità; ed) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società Compagnia o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) Contraente deve: a) : fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi termini dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, ; entro tre trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato. c) fare1915 C.C. Il Contraente deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare , le tracce ed e i residui del sinistro fino a liquidazione e gli indizi del danno reato eventualmente commesso senza avereavere in nessun caso, per questotale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre di indennità; predisporre, con i tempi necessari, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’inadempimento Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di uno modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale prendere tutte le misure del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civilecaso.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile; c) fare, nei cinque 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo all’indennizzo ai sensi dell’articolo dell’art. 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi le norme e nei limiti dell’art. 1914 del Codice Civilecodice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del proprietario diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Fabbricato Assicurato.codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivisuccessivi a quello della comunicazione alla Società, dichiarazione denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questotale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con indicazione l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o sinistro, l’Assicurato od il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civilec.c.; b) darne avviso scritto per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.c.c. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: ca) fare, nei cinque giorni successivi, successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, : il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; db) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; ec) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/la Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell'art. 1914 del Codice CivileC.C.; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società; L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.1915 C.C. c) fareper i sinistri di origine presumibilmente dolosa, nei cinque giorni successivi, fare dichiarazione scritta all’Autorità all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla SocietàSocietà contestualmente alla denuncia del sinistro; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e o verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricatosinistro, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire limitare il danno; danno e/o salvare le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civilecose assicurate; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità Civile. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del proprietario diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Fabbricato Assicurato.Codice Civile. L’Assicurato deve inoltre: c) farein tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione sporgere denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogocompetente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro specificando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa , trasmettendone copia alla Società; d) ; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del danno sinistro senza avere, avere per questo, questo diritto ad indennità alcuna; d) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte perdute o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture conti, fatture, bilanci o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale Le spese fatte per evitare o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Per Piccole Medie Imprese

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; Cod.Civ.; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegnaoppure alla Società, entro tre 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità codice civile. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del proprietario del Fabbricato Assicuratodiritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, qualora tenuto a norma di legge, nei cinque 15 giorni successivi, dichiarazione denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; ; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno all’accertamento peritale, senza avere, avere per questo, questo diritto ad indennità alcuna; ; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civileall’indennizzo.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/sinistro, la Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l'Assicurato deve: a) : fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le . Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell'Art. 1914 del Codice Civile; b) darne ; xxxxx avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, al Broker entro tre 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta notizia del sinistro e l’entità approssimativa del dannoè pervenuta all’ufficio preposto della Contraente. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo all'indennizzo ai sensi dell’articolo dell'Art. 1915 Codice civile. La Contraente deve altresì:  in caso di furto, rapina o atti dolosi, fare, nei dieci giorni successivi, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del Codice Civileluogo in cui è avvenuto il sinistro precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;  conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;  predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/sinistro, il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b2) darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c1) fare, nei cinque giorni successivi, successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, avere per questo, diritto ad indennità alcuna; e3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Elettronica

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 9 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Rischio Cyber si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il proprietario del FabbricatoContraente ha l’obbligo di denuncia solo se, se diverso dall’Aderente) deveo quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta. L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà inoltre: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto alla Società fare dichiarazione scritta, esposto o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, precisando in particolare, particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;. dc) conservare Conservare le tracce ed i residui del sinistro Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcunadanno; ed) predisporre Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento subiti, approntando un’esaustiva descrizione delle circostanze e del valore economico e) Dare la collaborazione necessaria alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione Società per la gestione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civilesinistro.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Dell’assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/sinistro, il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le . Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, al Broker entro tre 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza conoscenza. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1913 del 1915 Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile. Il Contraente deve altresì: c1) fare, nei cinque 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisandoluogo precisando , in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di denunciare l’evento alle Autorità competenti viene meno per sinistri di attribuzione non dolosa il cui indennizzo ragionevolmente si stimi non superiore all’importo di Euro 5.000; d2) non effettuare alcun lavoro di riparazione, salvo quelli di prima necessità tese a contenere il danno e/o a garantire la continuazione dell’attività, senza autorizzazione della Società; 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno danno, salvo diversa autorizzazione della Società, senza avere, avere per questo, diritto ad indennità alcuna; e4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/sinistro, il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le . Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b2) darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre trenta giorni da quando l’Azienda ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile. Il Contraente deve altresì: c1) fare, nei cinque giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d1) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, avere per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa pattuizione con la Società; e3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice CivileC.C.; b) darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a) A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) B. darne avviso scritto all’Agenzia alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile; c) C. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogoluogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’inizio dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta del sinistro dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Societàa Reale Mutua; d) D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valoree valore dei beni sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società da Reale Mutua o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Altri Veicoli

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/o sinistro, l’Assicurato od il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 del Codice Civilec.c.; b) darne avviso scritto per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: ca) fare, nei cinque giorni successivi, successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, : il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; db) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; ec) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’Aderente (e/sinistro, il Contraente o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) l’Assicurato deve: a1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le . Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b2) darne avviso scritto al Broker oppure alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.Civile. Il Contraente/l’Assicurato deve, altresì: c1) fare, per quei casi per i quali si presuppone che il sinistro sia stato causato dal comportamento doloso di una o più persone ancorché ignote, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia ; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement