Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio. 2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e . 3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani. 6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente. 7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi. 8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore. 9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. 10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Patti Parasociali, Collaboration Agreement
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il presente Accordo ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e smi, ha la valenza richiamata all’Art. 212 comma 1 lettera a) della LR 21/01/2015 n. 1 e smi ai fini della realizzazione dell’intervento di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, Restyling del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e fabbricato viaggiatori di cui al successivo Art. Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio3.
2. In particolarevirtù di quanto riportato al precedente comma 1, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme il presente Accordo:
x. Xxxxxxxx l’interesse pubblico dell’intervento di esercizio congiuntoRestyling del fabbricato viaggiatori, da parte degli Enti locali soci delle attività inquadrando lo stesso all’interno del più ampio processo di controllo rigenerazione dell’ambito della Stazione ferroviaria di Terni e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e cui alla specifica strategia condivisa di cui al successivo Art. 4;
b. Formalizza l’assenso del Comune di Terni all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori;
c. Contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente, legittimando conseguentemente le opere relative all’intervento di Restyling del fabbricato viaggiatori.
3. L’esercizio In virtù di quanto specificamente riportato all’Art. 34 del controllo analogo D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedentesmi, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo :
a. E’ promosso dal Comune di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri Terni in virtù della sua competenza primaria sull’intervento non interessato a procedure di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territorivariante urbanistica, nonché sui programmi oggetto della strategia condivisa richiamata la precedente comma 2;
b. E’ stato approvato con Decreto del Sindaco a conclusione dell’iter amministrativo di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale formazione, approvazione e verticale dei servizi stessi.sottoscrizione e viene pubblicato sul BUR;
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti c. E’ sottoposto, in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamentemerito all’esecuzione, alla verifica dell’Accordo vigilanza della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia Privata del Comune di Terni, titolare del controllo dei procedimenti edilizi e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessaridel processo di rigenerazione dell’ambito della Stazione di Terni.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Oggetto e finalità. 1Concessione, ai sensi degli artt. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme 30 e 164 del D.lgs. 50/2016 di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio “Servizi di gestione dei rifiuti e di impianti sportivi”, ricompreso nell’Allegato IX del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitarid.lgs. n. 50/2016, costituzionali e normativinella categoria “servizi amministrativi, sociali, in un quadro materia di tutela prioritaria degli utentiistruzione, assistenza sanitaria e cultura”, dell’impianto sportivo di proprietà del decoro e pulizia del territorioComune di Caserta, di tutela dell’ambiente e di economicitàdenominato “PalaVignola", efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolareubicato in Caserta, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5Xxxxxx Xxxxx (ex area Saint Gobain), comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5ed iscritto nel Catasto Fabbricati al Foglio 52, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10p.lla 5485. Per la valorizzazione economica descrizione e rappresentazione grafica indicativa dell’impianto e della relativa area pertinenziale esterna oggetto di concessione, si rimanda al Capitolato. La gestione ha come scopo la promozione ed il potenziamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo attività sportive, sociali ed aggregative di interesse pubblico. La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione della convenzione o contratto di concessione tra il concessionario dell'impianto e l'Amministrazione comunale. Alla scadenza di tale periodo è esclusa tassativamente la proroga tacita della concessione. L’impianto sportivo viene concesso nella consistenza e nello stato di fatto in cui esso si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed trova, e che i contratti partecipanti alla procedura dovranno dare atto di servizio.conoscere e accettare senza riserva alcuna
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Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrativeatto, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendonoa parziale modifica dell’Accordo sottoscritto fra le Parti, con il presente Accordo, raggiungere ha lo scopo di fissare le modalità, le tempistiche e gli oneri a carico delle Parti interessate per la realizzazione degli interventi di seguito elencati, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza nonché favorire la velocizzazione del servizio e migliorare la regolarità dell’esercizio ferroviario e veicolare. Esso ha come oggetto le seguenti attività:
a) chiusura definitiva dei PL della linea Bologna-Portomaggiore, insistenti presso il territorio comunale di Budrio e nello specifico dei seguenti passaggi a livello pubblici:
i. n° 30 di Xxx Xxxxx Xxxxx (progr. km 14+606)
ii. n° 40 Via Mingarano (progr. km 20+090)
iii. n° 43 Via Bacchiere (progr. km 21+244)
b) in conseguenza del precedente punto a), realizzazione di opere compensative sulla viabilità, finalizzate a migliorare l’accessibilità alle varie zone a migliorare la percorribilità in sicurezza dei tratti stradali, coinvolti, nonché opere aggiuntive, di pertinenza o funzionali alle stazioni ferroviarie della linea, comprendenti alcuni interventi atti a migliorare l'accessibilità alle stazioni stesse, la mobilità pedonale, ciclabile e viaria, coerentemente alla soluzione tecnica indicata nel Documento Tecnico redatto dal Comune allegato al presente Atto, (ALL. 1). Le Parti, all’esito dell’espressione di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri concorde volontà ed in pieno mutuo consenso, dichiarano che detti interventi si devono intendere sostitutivi a quelli previsti all’art. 2 dell’Accordo, rispettivamente, al punto 1) (“realizzazione di efficaciaun’opera di superamento stradale e relativa connessione alla viabilità esistente del proseguimento di via Edera per la eliminazione del P.L. di Via del Moro”) e al punto 4) (realizzazione di un sottopasso viario in sostituzione dell’attuale passaggio a livello n° 34 alla progr. km 17+077 posto sulla via Zenzalino), efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico che non saranno più realizzati nel contesto del presente Atto e del connesso Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipatedi Programma a cui si riferisce. A parziale modifica dell’Accordo di Programma, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore con la sottoscrizione del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenzaatto ricognitivo, le Parti si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo danno reciprocamente atto che con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che la corretta esecuzione degli obblighi disciplinati dai seguenti articoli si rendessero necessariintendono soddisfatti da ogni pretesa o avere.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Di Programma
Oggetto e finalità. 1In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 12/09/2017. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il Comune di esercizio congiuntoCampli rende noto che, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per al fine di garantire la rispondenza delle attività procedere alla valorizzazione e all’utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità, di produzione ed erogazione un immobile di proprietà comunale (ex scuola elementare di Campli) sito in Campli alla Via Largo Tempera, facente parte del servizio patrimonio immobiliare comunale, intende concederlo in locazione a terzi affinchè venga adibito a centro diurno per anziani. Il presente Avviso, in ossequio ai principi di gestione dei rifiuti e del servizio trasparenza, di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci parità di BEA S.p.A. trattamento e di ai principi comunitarinon discriminazione, costituzionali intende favorire la partecipazione e normativiconsultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e costituisce procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di soggetti privati, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo possesso dei requisiti di cui al comma precedentesuccessivo punto 3, è riservato agli Enti locali socidisponibili ad assumere in locazione l’immobile di proprietà comunale sopra indicato ed a destinarlo a Centro Diurno per Anziani, direttamente e anche in via indiretta in conformità assicurando la realizzazione di attività/interventi a rilievo socio-sanitari destinate alla previsione fruizione diffusa da parte della popolazione anziana con precedenza ai cittadini residenti nel territorio comunale. L’obiettivo principale del progetto consiste nell’adeguamento strutturale dell’immobile da adibire realizzazione di cui all’art. 5, comma 2 un CENTRO DIURNO PER ANZIANI con gestione interamente a carico del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che soggetto privato; il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utentidovrà essere rivolto, di decoro e di pulizia dei rispettivi territoriin primis, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione anziana residente nel Comune di Campli; solo qualora siano soddisfatte le richieste dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti cittadini residenti nel Comune di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamenteCampli potranno essere accolte domande di soggetti provenienti da territori limitrofi. La presente procedura non vincola il Comune di Campli in alcun modo, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che il quale si rendessero necessaririserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Lease Agreement
Oggetto e finalità. 1In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 29/4/2015 e della Determinazione Dirigenziale n.451 del 29/4/2015. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il Comune di esercizio congiuntoBondeno rende noto che, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per al fine di garantire la rispondenza delle attività procedere alla valorizzazione e all’utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità, di produzione ed erogazione un immobile di proprietà comunale ( ex Scuola primaria di Scortichino) sito in Bondeno, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx n.7, facente parte del servizio patrimonio immobiliare comunale, intende concederlo in comodato gratuito a terzi affinchè venga adibito a centro diurno per anziani . Il presente Avviso, in ossequio ai principi di gestione dei rifiuti e del servizio trasparenza, di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci parità di BEA S.p.A. trattamento e di ai principi comunitarinon discriminazione, costituzionali intende favorire la partecipazione e normativiconsultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e costituisce procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di soggetti privati, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo possesso dei requisiti di cui al comma precedentesuccessivo punto 3, è riservato agli Enti locali socidisponibili ad assumere in comodato gratuito l’immobile di proprietà comunale sopra indicato ed a destinarlo a Centro Diurno per Anziani, direttamente e anche assicurando la realizzazione di attività/interventi a rilievo socio-sanitari destinate alla fruizione diffusa da parte della popolazione anziana con precedenza ai cittadini residenti nel territorio comunale . L’obiettivo principale del progetto consiste nell’adeguamento strutturale, a carico del soggetto privato, dell’immobile concesso in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 comodato gratuito per adibirlo a CENTRO DIURNO PER ANZIANI con gestione interamente a carico del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che soggetto privato ; il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utentidovrà essere rivolto, di decoro e di pulizia dei rispettivi territoriin primis, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione anziana residente nel Comune x Xxxxxxx; solo qualora siano soddisfatte le richieste dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti cittadini residenti nel Comune di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamenteBondeno potranno essere accolte domande di soggetti provenienti da territori limitrofi. La presente procedura non vincola il Comune di Bondeno in alcun modo, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che il quale si rendessero necessaririserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Concessione in Comodato Gratuito
Oggetto e finalità. Sulla base di queste premesse e alla luce delle esperienze attivate con i progetti 285 del precedente Piano, senza trascurare l’importanza del lavoro finora svolto a tutela e sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza che ha visto nascere diversi Centri di aggregazione e di socializzazione, , il Municipio Roma XIII (in seguito denominato anche come Ente Gestore, Amministrazione Comunale, Amministrazione) propone una nuova progettualità che abbia come fulcro centrale l’attivazione di un
(1) Servizio di Educativa territoriale che copra tutto il territorio in sinergia con n.2 o 4 poli di aggregazione, socializzazione e sostegno per bambini, ragazzi e giovani adolescenti. I presenti Patti parasociali disciplinano Poli dovranno essere ripensati come luoghi flessibili, a bassa soglia, aperti al territorio ed in rete con tutte le forme realtà esistenti che operano attualmente a tutela dei minori e a sostegno delle loro famiglie. Tali realtà vanno riconsiderate quali risorse preziose ai fini di esercizio congiuntoun intervento capillare e specifico sia sul versante del disagio giovanile , da parte degli Enti locali socisia su quello della promozione del benessere, attraverso attività o eventi nell’ambito del controllo analogo richiesto gioco, arte, cultura, sport, musica. Inoltre i poli di aggregazione dovranno essere in regola con la normativa della L.R. n.41/2003, ove necessario L’Amministrazione promuove, a tal fine, un tavolo di coprogettazione sociale, secondo quanto disposto dall'art. 7 del DPCM 30/3/2001. “Al tavolo” parteciperanno i soggetti che verranno selezionati con il presente bando e il Municipio Roma XIII. La Presidenza del “tavolo” di coprogettazione è dell'Ente Gestore che convocherà la prima riunione del "tavolo"entro 10 giorni dall'aggiudicazione e fisserà il calendario delle riunioni, le modalità di convocazione e cogestione del tavolo, le modalità di monitoraggio dell'attività svolta in corso d'opera, ed individuerà il responsabile del procedimento, nonché, il segretario verbalizzante. Il tempo assegnato per completare la suddetta coprogettazione è di massimo 20 giorni dalla vigente normativa nei confronti data fissata nel calendario delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo riunioni di cui al comma precedenteprecedente capoverso, è riservato agli Enti locali socifatta salva diversa, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016motivata indicazione dell’Ente Gestore.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Il presente regolamento intende disciplinare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i presupposti, le forme condizioni, nonché la procedura di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. sponsorizzazioni e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativiconseguente scelta dello sponsor, in un quadro materia di tutela prioritaria degli utentieventi culturali, del decoro sociali, ricreativi, sportivi, lavori pubblici e pulizia del territorioaltro, promossi dall’Amministrazione Comunale per il perseguimento di tutela dell’ambiente finalità di pubblico interesse e nell’osservanza dei criteri di economicitàefficienza, efficacia ed efficienza e trasparenza, che regolano l’operato della gestione del servizioPubblica Amministrazione.
2. In particolareIl presente regolamento disciplina la sola attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute: o nell’art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i presenti Patti parasociali disciplinano servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività della Legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii; o nell’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; o nell’art. 15 “Risorse per le forme politiche di esercizio congiunto, da parte sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 1° aprile 1999; o nell’art. 26 “Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato” del C.C.N.L. dei dirigenti degli Enti locali soci Locali sottoscritto in data 23 dicembre 1999; o nell’art. 26 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. 12.04.2006; o nell'art. 199-bis del D. Lgs. n. 163/2006 "Disciplina delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .procedure per la selezione dello sponsor";
3. L’esercizio del controllo analogo Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedentea realizzare maggiori economie, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione al fine di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 ottenere miglioramenti economicamente apprezzabili della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5qualità dei servizi erogati, comma 6supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative, nonché per l’ottimizzazione della spesa.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate, in particolare, al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e coordinamento tra attività amministrativealla tutela del patrimonio artistico e culturale, tecniche eventi artistici e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità culturali, nonché alla realizzazione di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbaniprogetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo – sperimentale.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:
a) le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale;
b) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee;
c) i profili economici della sponsorizzazione;
d) le clausole condizionanti il presente Accordo, raggiungere lo scopo rapporto;
e) gli strumenti di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambienteverifica dell’efficacia della sponsorizzazione per l’Amministrazione.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di serviziosponsorizzazione inerenti i beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenze competenti in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e al fine di assicurare che l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto ed il decoro del bene.
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Samples: Sponsorship Agreement
Oggetto e finalità. Le prestazioni di cui si tratta nel presente documento rientrano tra quelle previste all'art. 3 - septies “Integrazione Socio-Sanitaria" del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i. "Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui al DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". I presenti Patti parasociali disciplinano le forme La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di esercizio congiuntopiù Operatori Economici con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dagli artt. 3, lett. iii) e 54 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzato alla successiva attivazione di interventi aventi ad oggetto attività di co- progettazione e realizzazione dei singoli Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati (PTRI) destinati ad utenti con disagio e disturbo psichico afferenti all'area della Salute Mentale Adulti, in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna (di seguito DSM DP), da parte eseguirsi con le modalità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, in corso di vigenza dell'AQ. La Stazione Appaltante è l'Azienda USL di Bologna. La gestione del complesso degli Enti locali sociinterventi riabilitativi è definito e si consolida attraverso il dispositivo di progettazione/valutazione dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati di diversa intensità, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.sugli assi principali della residenzialità o della domiciliarità, BEA Gestioni S.p.A. e e nel rispetto dei principi contenuti nelle delibere di giunta regionale che disciplinano la materia, con particolare riferimento alla DGR n. 1554/2015. Tale modalità gestionale prevede di disciplinare in maniera uniforme le prestazioni relative alla residenzialità e di promuovere progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo e attivando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul territorio dai partner, al fine di favorire il miglior funzionamento personale e sociale dell'utente e la sua massima inclusione nel tessuto sociale di appartenenza. Il DSM DP attiverà gli interventi con la predisposizione e sottoscrizione del contratto applicativo e svolgerà le funzioni di coordinamento e supervisione del servizio, provvederà al controllo ha e alla verifica delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti gestionali con gli Operatori Economici esecutori. L'esecuzione dei servizi di cui al presente AQ si colloca nel contesto attuativo del "Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011", approvato con la DGR della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 313/2009, la quale pone quale obiettivo prioritario quello di adottare un approccio di salute pubblica lungo due principali direttrici:
a) costruire e organizzare una rete di attori e di relazioni finalizzata alla realizzazione di una politica di salute mentale, secondo una concezione allargata di benessere, promozione e salute;
b) porre l'attività dei Servizi per la Salute Mentale all'interno di questa rete, con il duplice compito di assolvere, da un lato, alla missione tradizionale di offrire risposte efficaci ai bisogni clinico-assistenziali espressi dall'utenza e, dall'altro, integrarsi nella rete per concorrere a raggiungere gli obiettivi più complessivi di salute pubblica. Inoltre, nella programmazione degli interventi in risposta ai bisogni terapeutico riabilitativi è di sostanziale importanza, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, tenere sempre presente il criterio di prossimità alla collettività in cui la persona vive. In considerazione delle suddette finalità diventa indispensabile poter effettuare gli interventi previsti nel presente AQ quanto più possibile nel territorio di appartenenza dell'Utente, sia perché questo favorisce la prossimità del servizio facilitando l'integrazione tra i diversi trattamenti, sia perché permette un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso terapeutico- riabilitativo, con conseguente valorizzazione degli strumenti tesi alla diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale. L'Azienda USL garantisce inoltre il rispetto: • della continuità assistenziale; • della specificità di alcuni bisogni che possono trovare risposta solo in sedi particolari, anche in deroga al criterio della prossimità alla collettività in cui la persona vive; Per questi motivi e in ragione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e medie imprese, il presente appalto viene diviso in lotti corrispondenti ai diversi livelli di intensità assistenziale. Inoltre, sempre in ragione dei principi sopra evidenziati e in particolare del principio di prossimità del servizio, la sede operativa degli Operatori Economici deve essere territorialmente inserita nella rete naturale di attori e relazioni, ancorché collocata fuori dal territorio aziendale, ad una distanza non superiore a 100 km nell’ambito regionale. Ciò al fine di garantire la rispondenza possibilità di cura di Utenti che, pur risiedendo nel territorio dell'Azienda USL di Bologna, hanno domicilio in località poste ai confini del territorio aziendale e per i quali i CSM valutino come appropriati interventi di livello residenziale in strutture limitrofe collocate fuori dal territorio dell'Azienda USL. Attraverso l'espletamento dell'AQ in oggetto si intende perseguire l'obiettivo di omogeneizzare e ridefinire in maniera innovativa l'offerta dei servizi residenziali e le modalità di attuazione degli interventi riabilitativi nell'area della salute mentale, con l'intento di uniformare i contenuti prestazionali dei modelli di presa in cura, di co-progettazione e gestione di progetti riabilitativi attualmente presenti nei diversi ambiti territoriali. La finalità del presente AQ è la co-progettazione e il conseguente affidamento della gestione di progetti a favore dei pazienti in carico ai CSM dell'Azienda USL di Bologna. L'AQ consente di coniugare ad un tempo la flessibilità delle risposte ai bisogni delle persone, la tempestività e la pluralità dei soggetti giuridici che ne concorrono alla realizzazione. Inoltre, l'istituto dell'AQ permette un'approfondita conoscenza delle opportunità del territorio e del contesto per favorire il mantenimento delle reti relazionali naturali nel proprio contesto di cura. Il PTRI è la cornice di contesto che introduce cultura, pratiche e organizzazione secondo metodologie di lavoro integrate, unitarie e condivise. L'insieme di finalità e di obiettivi è ben più di una sommatoria di bisogni, di azioni, di risposte. È un insieme di elementi e di obiettivi che variano al variare dei bisogni dell'utenza e delle trasformazioni di contesto e che definiscono il campo di esistenza del sistema e l'appropriatezza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione e dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativipercorsi. Il DSM DP, in un quadro co-progettazione con gli OE che saranno parte dell'AQ, promuove lo sviluppo e la realizzazione di tutela prioritaria degli utenti, del decoro PTRI coerenti ai bisogni espressi e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizioa quelli professionalmente rilevati.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Quadro
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il Comune di esercizio congiuntoSorso concede, nelle more della verifica di congruità da parte degli Enti locali socidell’Agenzia del Demanio, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.valore determinato dall’Agenzia del Territorio, BEA Gestioni S.p.A. dell’immobile di via Sennori, distinto al catasto al foglio n° 56 mappale 673 di mq 710 Piano T-1-2, di proprietà di ATS con la successiva e conseguente valutazione dei futuri rapporti patrimoniali ATS/COMUNE sulle strutture di via Sennori, in comodato d’uso gratuito con carattere transitorio e temporaneo ad ATS Sardegna, che accetta, parte dell’immobile di proprietà del Comune, distinto al catasto fabbricati al Fg. 45 mappale 2115 sub. 1,2, sito in via Dessì n. 4, ovvero la porzione di immobile destinata a “Casa della Salute” completa di area pertinenziale esterna, per destinarlo all’erogazione dei servizi sanitari territoriali, come da planimetria allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente Comodato. Tale controllo ha per fine Contratto si propone di garantire la rispondenza delle attività tutela di produzione ed erogazione interessi primari della cittadinanza, ad aver riconosciuti i presidi sanitari in loco, senza alcuna interruzione e conseguente trasferimento al di fuori del servizio territorio comunale di gestione Sorso, a seguito della chiusura già operata dall’ATS, dei rifiuti e servizi poliambulatoriali ubicati nell’edificio di Via Sennori. Stante la natura giuridica del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni comodatario e le proprie Società da essi totalitariamente partecipatefinalità istituzionali perseguite dal medesimo, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni l’immobile oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti provvedimento viene concesso a titolo gratuito per il periodo di serviziodurata del presente contratto.
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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo Il presente Accordo territoriale ha per fine di garantire oggetto la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione formazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni soci di BEA S.p.A. Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa in raccordo con la Convenzione “per la gestione associata di funzioni urbanistiche” (Prot. n. 9949 del 10/11/2017), stipulata ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, sensi dell'art. 30 del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizioD.Lgs. 267/2000.
2. In particolare, Il PUG sarà elaborato in modo unitario sotto il profilo dell’analisi e valutazione del Quadro Conoscitivo del territorio di tutti i presenti Patti parasociali disciplinano le forme Comuni aderenti e predisposto attraverso una metodologia unica unitamente alla Valutazione di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo sostenibilità ambientale e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e territoriale – Valsat.
3. L’esercizio Il PUG verrà approvato singolarmente da ciascun Comune sottoscrittore. Resta inteso che il processo di formazione ed approvazione del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione PUG dovrà comunque essere conforme alle tempistiche complessive del cronoprogramma di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/20164.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo La forma di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 elaborazione del PUG intercomunale, Quadro Conoscitivo e dell’articolo 5Valsat fa riferimento a una struttura organizzativa, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50articolata in Poli Territoriali già previsti nella Convenzione associativa in essere e nello schema organizzativo dell’Unione.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendonoA tal fine, con il presente AccordoAccordo Territoriale i Comuni di Casalecchio di Reno, raggiungere lo scopo Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Xxxx Predosa intendono sviluppare la struttura organizzativa dell’Ufficio di una gestione dei rifiuti effettuata Piano secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambientegli standard e requisiti definiti dalla L.R. 24/2017 e dalla D.G.R. n. 1255/2018.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Territoriale
Oggetto e finalità. 1Il Comune di Carloforte concede una parte pari a mq 1.275,00 del terreno suddetto,ubicato in Carloforte, Via Pianosa s.n.c., distinto al catasto al Foglio 25, mappale n.3394, di superficie complessiva di mq 8.905,5 di proprietà comunale, in comodatod’uso gratuito ad AREUS, che accetta, ovvero la porzione di terreno destinata inprecedenza a a spazio per eventi all'aperto, per destinarlo all’erogazione qui siriporta, facente parte integrante e sostanziale del presente Contratto di comodato. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine Il presente contratto si propone di garantire la rispondenza delle attività tutela di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitariinteressi primari dellacittadinanza, costituzionali e normativi, in un quadro ad aver riconosciuti i propri diritti di tutela prioritaria degli utentidella salute, agevolando ilcelere trasferimento al di fuori del decoro e pulizia del territorio, territorio comunale di tutela dell’ambiente e Carloforte nelle situazioni di economicità, efficacia ed efficienza emergenza. La disponibilità della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme porzione di esercizio congiunto, terreno in Via Pianosa costituisce presupposto perl’attivazione dell’accreditamento da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5AREUS. Il presente Accordo costituisce strumento contratto è finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo alla realizzazione di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri piazzola di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 atterraggio perle operazioni in ambito di attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) e di soccorso sanitario in primary pick-up. Stante la natura giuridica del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni comodatario e le proprie Società da essi totalitariamente partecipatefinalità istituzionali perseguite dalmedesimo, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni l’immobile oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti provvedimento viene concesso a titologratuito per il periodo di serviziodurata del presente contratto.
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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dello Statuto Comunale, i criteri e le forme modalità a cui l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di esercizio congiuntosovvenzioni, da parte degli Enti locali socicontributi finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad enti, associazioni, gruppi. Il presente atto disciplina inoltre la concessione del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del serviziopatrocinio comunale.
2. In particolareLa concessione delle provvidenze è effettuato in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo imparzialità e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. trasparenza dell’azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di ridurre i rischi di corruzione, come previsto dalla recente Legge n. 190/2012 e dal "Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione" che annualmente è adottato dalla Giunta Comunale.
3. L’esercizio L'Amministrazione Comunale intende, con l’erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica, mediante il sostegno economico-finanziario e sostenendo iniziative rientranti tra le funzioni istituzionali del controllo analogo e delle altre attività Comune che quest’ultimo svolge normalmente attraverso l’opera di controllo ed indirizzo terzi, realizzate nell’esclusivo interesse della comunità, anche alla luce del principio di cui al comma precedentesussidiarietà orizzontale, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016118 della Costituzione.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo La finalità è quella di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 favorire la crescita civile e dell’articolo 5culturale e la valorizzazione del territorio, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni, e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali del Paese, sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello statuto, realizzare azioni coordinate diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di sviluppo favorire la omogenea crescita socio- culturale della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settorepopolazione residente.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Regolamento Per La Concessione Di Patrocini E Agevolazioni
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Il presente regolamento dei contratti, d’ora innanzi definito Regolamento, disciplina le forme procedure negoziali del Comune di esercizio congiuntoFano, da parte degli Enti locali sociin materia di pubblici appalti di lavori, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.opere, BEA Gestioni S.p.A. servizi e e . Tale controllo ha per fine forniture, nel rispetto dei principi di garantire la rispondenza delle attività correttezza amministrativa, economicità, imparzialità, efficacia, di produzione ed erogazione del servizio libera concorrenza, parità di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. trattamento, trasparenza, proporzionalità, desumibili dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea e di ai principi comunitariseguito indicato come “Trattato”. Si intende per appalto pubblico qualsiasi contratto a titolo oneroso, costituzionali stipulato per iscritto tra l’amministrazione aggiudicatrice e normativil’operatore economico (intendendosi per operatore economico, imprenditore, fornitore, prestatore di servizi), finalizzato all’esecuzione di lavori, fornitura di prodotti o prestazione di servizi. La concessione di lavori o di servizi è invece, un contratto con le stesse caratteristiche di quelle già indicate, ad eccezione che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera od il servizio o che tale diritto può essere accompagnato anche da un prezzo o in un quadro alternativa solo dal prezzo. Rientrano nel campo di tutela prioritaria degli utentiapplicazione del presente Regolamento anche le procedure contrattuali dell’Ente, del decoro finalizzate all’acquisizione di contratti di concessioni di lavori di beni e pulizia del territorioservizi, compresi gli incarichi di progettazione, nonché di sponsorizzazioni, così come definite all'apposito Titolo V. Il Regolamento disciplina altresì le procedure per le aggiudicazione di lavori, servizi e forniture in economia, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione cui all’art.125 del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5Decreto Legislativo 163/2006. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione Regolamento trova fonte ispiratrice dalle direttive comunitarie in materia di aggiudicazioni di appalti, nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e coordinamento tra attività amministrativeforniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (d’ora in avanti per brevità definito “Codice”), tecniche nonché, per gli appalti di lavori, nel Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 ed il D.P.R. 34/2000 e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono s.m.i. e nelle disposizione emanate con appositi atti dall'Autorità per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6Vigilanza sui Pubblici Contratti. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico Le varie Strutture dell’Ente dovranno attenersi alle norme del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e Regolamento per l’applicazione delle procedure finalizzate alle attività contrattuali inerenti le proprie Società da essi totalitariamente partecipatecompetenze, finalizzata a garantire che per il servizio pubblico raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani esecutivi di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessigestione.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il presente Regolamento disciplina l’accesso e l’uso dei locali della Casa del Tecnologie Emergenti di esercizio congiuntoRoma, di seguito denominata anche CTE - Roma, ubicati all’interno del Complesso della Nuova Stazione Tiburtina, con ingresso principale da parte degli Enti locali sociCirconvallazione Nomentana n. 275, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni di proprietà di RFI S.p.A. e gestita da Grandi Stazioni Rail S.p.A. in virtù della “Convenzione per la gestione, l'utilizzazione e . Tale controllo ha lo sfruttamento degli Spazi Rail nonché per fine la gestione funzionale, la conduzione e la manutenzione ordinaria del Complesso Immobiliare della Stazione di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA Roma Tiburtina”, sottoscritta il 4 luglio 2016 tra RFI S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del serviziola detta società Grandi Stazioni Rail S.p.A.
2. In particolareI locali, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme come individuati all’art. 2, sono stati concessi in data 12 aprile 2021 in diritto d’uso trentennale gratuito a Roma Capitale a seguito della stipula dell’Atto notarile di esercizio congiunto, costituzione del diritto d’uso trentennale gratuito da parte degli Enti locali soci delle attività del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di controllo Roma Capitale e di indirizzo sulle società BEA Gestioni RFI S.p.A. e sono stati presi in consegna in data 28 aprile 2021 dall’Ufficio di Scopo “Progettazione ed Innovazione Economica Urbana” (ora Direzione Sviluppo Economico).
3. L’esercizio La Casa Delle Tecnologie Emergenti di Roma è uno spazio fisico di innovazione, vero e proprio centro di trasferimento tecnologico volto a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del controllo analogo Blockchain, dell’IoT e delle altre attività dell’intelligenza artificiale, favorendo lo sviluppo di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016nuove soluzioni per la città.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo La CTE - Roma mira a coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centri e/o Enti di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 Ricerca (pubblici o privati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive La finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo regolamento è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni disciplinare le modalità di accesso dei soggetti pubblici e le proprie Società da essi totalitariamente partecipateprivati (Partner del Progetto, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione Start-up e PMI destinatari finali del Progetto, team selezionati ed ospiti), per la fruizione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità locali, dei servizi resi nell’interesse degli utentie delle attrezzature della CTE, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessinel rispetto delle norme vigenti.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Regolamento Per L’accesso Ai Locali, Ai Servizi Ed Alle Attrezzature
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che viene attuato con gli effetti e le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. modalità previste dall’art. 15 della L. 241/90 e s.m. e dall’art. Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza 58 della gestione del servizio.L.R. 24/2017;
2. In particolareIl presente Accordo territoriale ha per oggetto la formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .Sambro;
3. L’esercizio Il PUG sarà elaborato in modo unitario sotto il profilo delle analisi e valutazione del controllo analogo Quadro Conoscitivo del territorio di tutti i Comuni aderenti e delle altre attività predisposto attraverso una metodologia unica unitamente alla Valutazione di controllo ed indirizzo Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Valsat;
4. Il PUG Intercomunale verrà redatto e approvato singolarmente da ciascun Comune sottoscrittore. Resta inteso che il processo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente formazione e anche in via indiretta in conformità alla previsione approvazione del PUG Intercomunale dovrà comunque essere conforme alle tempistiche complessive del cronoprogramma di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.;
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione Ogni Comune sottoscrittore promuoverà il coordinamento e coordinamento tra attività amministrativela collaborazione di tutte le fasi operative con l'Ufficio di Piano, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e insieme dovranno definire le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.strategie comuni;
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Samples: Accordo Territoriale
Oggetto e finalità. 1Il Comune di Sorso concede, nelle more della definizione dei valori di mercato del suddetto immobile e di quello di proprietà dell’ATS sito in Via Sennori a Sorso distinto al catasto al foglio n° 55 mappale 974 di mq 2.024 Piano T-1-2, in comodato d’uso gratuito con carattere transitorio e temporaneo ad ATS Sardegna, che accetta, parte dell’immobile di proprietà del Comune, sito in xxx Xxxxx x. 0, censito al Foglio 54, mappali n. 632, 684, 686, 1419, 1421, 1420, 1425, 1423, 1422, della superficie complessiva di mq. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme 11.962 (in fase di esercizio congiuntoaggiornamento catastale), ovvero la porzione di immobile destinata a “Casa della Salute” completa di area pertinenziale esterna, per destinarlo all’erogazione dei servizi sanitari territoriali, come da planimetria allegata, facente parte degli Enti locali soci, integrante e sostanziale del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e presente Contratto di comodato. Tale controllo ha per fine Il presente contratto si propone di garantire la rispondenza delle attività tutela di produzione ed erogazione interessi primari della cittadinanza, ad aver riconosciuti i presidi sanitari in loco, senza alcuna interruzione e conseguente trasferimento al di fuori del servizio territorio comunale di gestione Sorso, a seguito della chiusura già programmata dall’ATS, dei rifiuti e del servizio servizi poliambulatoriali attualmente ubicati nell’edificio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci Via Sennori. La disponibilità della porzione di BEA S.p.A. e immobile nella nuova sede di ai principi comunitarivia Dessì, costituzionali e normatividestinata a Casa della Salute, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, costituisce presupposto per l’attivazione dell’accreditamento da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3dell’ATS-Azienda Tutela Salute. L’esercizio Stante la natura giuridica del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni comodatario e le proprie Società da essi totalitariamente partecipatefinalità istituzionali perseguite dal medesimo, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni l’immobile oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti provvedimento viene concesso a titolo gratuito per il periodo di serviziodurata del presente contratto.
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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme In attuazione di esercizio congiuntoquanto previsto dalla L.R. 32/2009, da parte degli Enti locali socila Regione Toscana, l'Associazione Banco Alimentare della Toscana onlus, la Conferenza Episcopale – Caritas Toscana, Unicoop Firenze, Esselunga Spa e Conad del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha Tirreno si impegnano a realizzare il progetto sperimentale “Spesa per tutti ” al fine di garantire porre in essere in- terventi per combattere la rispondenza delle attività di produzione povertà ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2il disagio sociale nel territorio regionale. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come Il presente accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ha ad oggetto la realizzazione del progetto sperimentale “Spesa per tut- ti”. L’articolazione organizzativa del progetto prevede l'acquisizione di generi di prima necessità presso i sog- getti appartenenti alla cd. grande distribuzione i quali applicheranno, in ragione delle finalità sociali e dell’articolo 5solida- ristiche del progetto, comma 6, del D.Lgsprezzi di favore dedicati in relazione a determinati beni di prima necessità. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata La Conferen- za Episcopale – Caritas Toscana provvede alla suddetta acquisizione dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico beni tramite le risorse regionali rice- vute nell’ambito del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni accordo nonché alla successiva distribuzione ai cittadini bisognosi, residenti in Toscana e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. L'Associazione Banco Alimentare della Toscana effettuerà lo stoccaggio delle merci acquisite e le proprie Società da essi totalitariamente partecipateattività di natura più prettamente logistica, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessiin ac- cordo con Conferenza Episcopale-Caritas Toscana.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Collaborative Agreement
Oggetto e finalità. 1Il Comune di Carloforte concede una parte pari a mq 1.275,00 del terreno suddetto, ubicato in Carloforte, Via Pianosa s.n.c., distinto al catasto al Foglio 25, mappale n. 3394, di superficie complessiva di mq 8.905,5 di proprietà comunale, in comodato d’uso gratuito ad AREUS, che accetta, ovvero la porzione di terreno destinata in precedenza a a spazio per eventi all'aperto, per destinarlo all’erogazione dei servizi sanitari territoriali, come da planimetria allegata al progetto preliminare che qui si riporta, facente parte integrante e sostanziale del presente Contratto di comodato. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine Il presente contratto si propone di garantire la rispondenza delle attività tutela di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitariinteressi primari della cittadinanza, costituzionali e normativi, in un quadro ad aver riconosciuti i propri diritti di tutela prioritaria degli utentidella salute, agevolando il celere trasferimento al di fuori del decoro e pulizia del territorio, territorio comunale di tutela dell’ambiente e Carloforte nelle situazioni di economicità, efficacia ed efficienza emergenza. La disponibilità della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme porzione di esercizio congiunto, terreno in Via Pianosa costituisce presupposto per l’attivazione dell’accreditamento da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5AREUS. Il presente Accordo costituisce strumento contratto è finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo alla realizzazione di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri piazzola di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 atterraggio per le operazioni in ambito di attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) e di soccorso sanitario in primary pick-up. Stante la natura giuridica del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni comodatario e le proprie Società da essi totalitariamente partecipatefinalità istituzionali perseguite dal medesimo, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni l’immobile oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti provvedimento viene concesso a titolo gratuito per il periodo di serviziodurata del presente contratto.
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Samples: Contract of Free Use
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativiLa presente convenzione, in un quadro attuazione della legge regionale n. 11/2001, della DGR n. 819/2018, della DGR n. 1033/2018 e della DGR n. 1094/2021, regola i rapporti tra Regione del Veneto e Azienda ULSS 8 Berica (di tutela prioritaria seguito Azienda ULSS), relativi all’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli utenti, adulti; b) trasporto scolastico degli alunni/studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del decoro diritto-dovere all’istruzione e pulizia del territorio, formazione; c) interventi residuali socio assistenziali a favore di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del serviziominori.
2. In particolareNello svolgimento delle suddette funzioni delegate, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte l’Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli Enti locali soci delle attività di controllo eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. procede in piena autonomia gestionale e .
3. L’esercizio tecnica avvalendosi del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo personale regionale di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 DGR n. 819 del D.Lgs. 50/20162018.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Schema Di Convenzione
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Il presente Addendum integra il precedente Accordo sottoscritto il 9 luglio 2015 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il MiSE per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni a supporto della diffusione della banda ultra larga nel territorio della regione Sardegna. L’azione è finalizzata a proseguire l’infrastrutturazione a 30 Mbit/s per le forme citate aree rurali classificate zone C e D ricadenti nel cluster D non ancora coperte dal precedente intervento di esercizio congiuntocui alla Deliberazione G.R. 33/6 , da parte e l’infrastrutturazione ad almeno 100Mbs (FTTH) per tutti gli edifici pubblici e scuole degli Enti locali socistessi comuni, secondo le priorità definite nell’Accordo di Partenariato e della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e secondo il citato Modello A di intervento diretto di cui all’ aiuto SA.34199 (2012/N) e all’aiuto SA.42553 “Attuazione del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha Piano per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, banda ultralarga in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizioregione Sardegna”.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, Le aree sono classificate bianche a seguito della consultazione pubblica indetta da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni Infratel Italia S.p.A. A e conclusa a luglio 2015.
3. L’esercizio La Regione delega al Ministero, in qualità di Amministrazione delegata, la responsabilità dell'esecuzione del controllo analogo progetto per tutte le azioni necessarie alla predisposizione e delle altre attività realizzazione degli interventi di controllo ed indirizzo di cui al comma precedenteinfrastrutturazione, è riservato agli Enti locali soci, direttamente sotto il coordinamento e anche la supervisione della Direzione Generale per gli Affari Generali e Società dell’Informazione della Regione Autonoma della Sardegna. Il Ministero assicura l’attuazione dell’attività delegata tramite l’organismo in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.house Infratel Italia SpA.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l’elenco dei comuni oggetto di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgsintervento sono riportati in allegato alla Convenzione operativa. 18 aprile 2016 n. 50L’investimento complessivo è pari a Euro 9.200.000 (oltre IVA).
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento L’affidamento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicitàsuddette funzioni all’Amministrazione centrale è conforme a quanto previsto in merito alla cooperazione “pubblico-pubblico”, come previsto dall’articolo 178 definita dalla Risoluzione del Testo Unico dell’ambienteParlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)).
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Di Programma
Oggetto e finalità. 1Il Comune di Alezio affida in gestione, mediante concessione d’uso vincolato a “Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori”, l’immobile in disponibilità al patrimonio di codesto Ente ubicato in Alezio, alla via Matteotti inserito nelle schede progettuali del Piano Sociale di Zona come immobile destinato a “Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori” a servizio del territorio degli otto Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli (Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Tuglie, Taviano) e ristrutturato in parte con fondi regionali specificamente destinati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., in parte con fondi comunali. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Lo scopo della presente concessione è affidare in gestione, mediante concessione d’uso vincolato a “Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori”, l’immobile in disponibilità al patrimonio dell’Ente, ubicato in Alezio alla via Matteotti, ex sede municipale, dando così attuazione piena agli obiettivi del Piano Sociale di esercizio congiuntoZona nelle cui schede lo stesso immobile è inserito quale infrastruttura sociale, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per nonché al fine di garantire dare pieno compimento alla finalità impressa ai finanziamenti regionali impiegati per la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5ristrutturazione dell’edificio. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità“Centro”, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo dalla suddetta normativa regionale, è realizzare una cooperazione tra struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i medesimi Comuni minori, la quale, attraverso la realizzazione di un programma di attività e le proprie Società da essi totalitariamente partecipateservizi socioeducativi, finalizzata a garantire che il servizio pubblico culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica socializzazione o esposti al rischio di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro emarginazione e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessidevianza o diversamente abili.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Di Un Centro Semiresidenziale
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Le norme di cui al presente titolo codificano le forme disposizioni volte a disciplinare la gestione delle sponsorizzazioni, intese come le relazioni a carattere di esercizio congiuntoaccordo negoziale tradotte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con funzione di pubblicità, da parte degli Enti locali socidell'Amministrazione Locale, sia qualora esso operi come soggetto sponsorizzato, sia qualora assuma il ruolo di sponsor. L'Amministrazione operante come soggetto sponsorizzato, con qualificazione del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.ruolo definita anche con il termine “sponsee”, BEA Gestioni S.p.A. procede alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione con qualificati soggetti pubblici e e . Tale controllo ha per privati al fine di garantire ottenere miglioramenti economicamente apprezzabili della qualità dei servizi da essa erogati, sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative, nonché al fine di acquisire risorse utili per realizzare risparmi di spesa. L'Amministrazione operante come sponsor formalizza i contratti di sponsorizzazione non alterando il proprio ruolo di neutralità e l'imparzialità della propria azione, in conformità ai principi costituzionali e normativi vigenti, al fine di ottenere benefici d'immagine significativi dall'associazione con iniziative, attività o progetti di qualificati soggetti pubblici e privati. L'Amministrazione perviene alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione sulla base di accurate valutazioni di natura economica e riferite al potenziale beneficio d'immagine. Le procedure per la rispondenza formalizzazione die contratti sono tradotte attraverso specifici atti amministrativi. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione l'Amministrazione e l'altra parte contraente assumono a riferimento il principio per cui le obbligazioni assunte dal soggetto sponsorizzato hanno piena natura patrimoniale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1174 del Codice Civile. Il presente Regolamento costituisce strumento normativo attuativo delle disposizioni previste in materia di sponsorizzazioni delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. delle Amministrazioni Pubbliche in generale e di ai principi comunitariquelle Locali in particolare dall'art. 43 della legge n. 449/1997, costituzionali e normatividall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, in un quadro di tutela prioritaria degli utentidall'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2dall'art. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4n. 30/2004 e dall'art. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, 120 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 5042/2004.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano Il Comune di Tivoli concede in uso i locali e le forme palestre delle scuole dell’obbligo, dichiarati disponibili dai Consigli di esercizio congiuntoCircolo o d’Istituto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine al di garantire la rispondenza fuori dell’orario delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti didattiche. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo delle palestre e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. locali annessi agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico ai sensi dell’art. 12 della L. 517/1977, dell’art. 89 D.Lgs 297/1994, dell’art. 12 L. 23/1996 e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.s.m.i..
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano Le attività e le forme finalità perseguite mediante la concessione d’uso di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci e delle attività palestre delle scuole dell’obbligo sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di controllo promozione dell’educazione sportiva e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. ricreativa della comunità. L’uso dei locali e delle palestre scolastiche è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. L’esercizio Le concessioni saranno rilasciate con validità triennale, le stesse potranno altresì essere revocate in ogni momento per sopraggiunti motivi di provata inadempienza del controllo analogo e delle altre attività presente regolamento o per sopraggiunti motivi di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016pubblico interesse a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo Le utilizzazioni sono consentite a tempo determinato. Le concessioni hanno la durata massima di collaborazione tre anni, il concessionario deve essere in regola con i pagamenti e con tutte le altre eventuali spettanze dovute sia ai sensi dell’articolo 15 fini della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50concessione sia ai fini della partecipazione al bando triennale.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione L’utilizzazione dei locali scolastici può essere: - Occasionale (per periodi non superiori ai tre giorni-Deposito cauzionale €. 100,00) - Periodica (per periodi superiori ai tre giorni e coordinamento tra attività amministrative, tecniche non eccedenti i due mesi- Deposito cauzionale €. 200,00) - Continuativa e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono prolungata (per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare periodi superiori ai tre mesi e non eccedenti la gestione integrata dei rifiuti urbanidurata dell’anno scolastico- Deposito cauzionale €. 500,00).
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utentiLe concessioni per attività continuative saranno, di decoro norma, della stessa durata dell’anno scolastico. Sono possibili autorizzazioni all’uso dei locali e degli impianti scolastici anche durante il periodo estivo. Le attività giornaliere non possono protrarsi, di pulizia dei rispettivi territorinorma, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessioltre le ore 22,00, salvo specifici accordi sulla gestione degli impianti che non coinvolgano il personale scolastico o comunale.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Regolamento Per l'Uso Dei Locali E Delle Palestre Delle Scuole Dell'obbligo
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiuntoLa presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. della funzione e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio acquisizione dei lavori e dei servizi di gestione dei rifiuti e del servizio cui al successivo art. 3 mediante la costituzione della Centrale Unica di teleriscaldamento nei territori Committenza dei Comuni soci di BEA S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorioVaglia, di tutela dell’ambiente e di economicitàseguito C.U.C. ai sensi dell’art. 37, efficacia ed efficienza della gestione comma 4 lett. b) del serviziod.lgs. n. 50/2016.
2. La convenzione attua quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli emanandi decreti attuativi ivi previsti. In particolaretal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. L’esercizio La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall’art. 37, del controllo analogo d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli approvvigionamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione
d) produrre risparmi di spesa, mediante la eventuale gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.competenze;
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo Ciascuna stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5committenza di cui fa parte, comma 6, è responsabile del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50rispetto del “codice dei contratti pubblici” per le attività ad essa direttamente imputabili.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione La Centrale Di Committenza, svolge ai sensi dell’art. 39 comma 1 del Codice dei Contratti, attività di committenza ausiliarie come definite all’art. 3 del Codice dei contratti Pubblici fornendo supporto agli enti associati per le attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e coordinamento tra attività amministrative, tecniche per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo conto della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.stazione appaltante interessata;
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Samples: Convenzione Per La Costituzione Di Centrale Unica Di Committenza
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano 1.1 Il presente documento, denominato “Disciplinare tecnico”, costituisce allegato integrativo delle disposizioni contrattuali sottoscritte mediante il “Contratto di Servizio” stipulato tra il Gestore e l’AUSIR in data [indicare, anche, eventuali addenda], in conformità con lo schema approvato dall’Assemblea regionale d’Ambito con delibera n. 53 del 10 dicembre 2019.
1.2 Il Disciplinare illustra le forme modalità tecniche di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (o dei singoli servizi che la compongono), gli standard di esecuzione e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale.
1.3 Le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di teleriscaldamento nei territori gestione dei Comuni soci rifiuti urbani e assimilati sono quelle definite con delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF dd 30 ottobre 2019, come di BEA S.p.A. seguito elencate: - raccolta e di ai principi comunitari, costituzionali trasporto dei rifiuti urbani; - spazzamento e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli lavaggio delle strade; - gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del decoro ; - trattamento e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente recupero dei rifiuti urbani; - trattamento e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono1.4 L’assimilazione, con il presente Accordoper qualità e quantità, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficaciaspeciali non pericolosi ai rifiuti urbani è definita dai vigenti Regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 198 comma 2) del D.lgs. 152/2006, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambienteovvero da quelli che dovessero essere successivamente adottati in conformità alla normativa vigente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione 1.5 La proprietà dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica raccolti nell’esercizio delle attività regolamentate dal presente disciplinare è mantenuta in capo al Comune fino al momento in cui il rifiuto viene ceduto agli impianti di conseguire obiettivi trattamento di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessiterzi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Service Agreement
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Comune e ANCI Toscana intendono collaborare all’attività di esercizio congiuntoricognizione delle aree connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico inserite nel perimetro dei centri abitati del Comune, da parte degli Enti locali socioggetto dell’Accordo tra Regione To scana e ANCI Toscana del 20 dicembre 2013, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.in funzione della successiva predisposizione di un programma di interventi di rigenerazione urbana, BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per in coerenza con gli obiettivi dichiarati dal Xxxx XX xxx xxxxx X.X. 0/0000, anc he al fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano sperimentare le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione procedure di cui all’art. 5, 74 quinquies comma 2 della L.R. 1/2005. Comune e ANCI Toscana intendono inoltre collaborare per la sperimentazione di criteri/indicatori che attengono alla sostenibilità urbana e che verranno definiti dal Gruppo di lavoro costituito da Regione Toscana e ITACA - Istituto per la Trasparenza, Aggiornamento e Certificazione degli Appalti, per la elaborazione di un "Protocollo per la sostenibilità a scala urbana", oggetto dell’Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana del D.Lgs20 dicembre 2013. 50/2016Comune e ANCI Toscana intendono infine collaborare all’attività di valorizzazione e riqualificazione del paesaggio, ai fini della semplificazione paesaggistica, oggetto dell’ Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana del 30 dicembre 2013.
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di Il presente accordo è diretto a garantire la rispondenza delle una fattiva attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti coordinamento sanitario tra le Parti, nei termini e del servizio di teleriscaldamento secondo le modalità descritte nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. successivi articoli e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
2negli allegati al presente Accordo. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano XXXX s’impegna a garantire la presenza di un proprio incaricato dell’Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di AREU che ricopre la funzione di “rappresentante del Servizio Sanitario”, ex art. 19 ter co. 1 lett. c) del D.M. 18.3.1996, presso il Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello stadio “X. Xxxxxxxxxx” di Como. L’incaricato deve, unitamente agli altri componenti del G.O.S., cooperare per l’espletamento, ai sensi dell’art. 19 ter co. 2 del D.M. 18.3.1996, delle funzioni del G.O.S.:
a) verificare la predisposizione di tutte le forme misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di esercizio congiuntosicurezza;
c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della Provincia. Presso la sala del G.O.S. dello stadio “X. Xxxxxxxxxx”, sito in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 2 - 22100 Como, viene garantita ad AREU l’attivazione di una postazione di lavoro da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e .
3porre in collegamento diretto con la SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) territorialmente competente. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo L’attività di cui al comma precedentepresente accordo dev’essere espletata e garantita nei confronti di tutti i soggetti presenti in occasione delle manifestazioni sportive giocate in casa dalla squadra Como 1907 s.r.l. (ovvero, è riservato agli Enti locali socia titolo esemplificativo e non esaustivo: partite di campionato di serie B, direttamente amichevoli, esibizioni, coppe nazionali e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016internazionali e ogni altro eventuale incontro calcistico che dovesse disputarsi presso il medesimo impianto sportivo “Stadio G Sinigaglia”).
4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente.
7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.
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Samples: Accordo Di Coordinamento Sanitario
Oggetto e finalità. 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme Il Comune di esercizio congiuntoPalazzolo sull’Oglio (di seguito anche solo “Comune”) intende acquisire proposte di finanza di progetto, da parte degli Enti locali sociformularsi ai sensi dell’art. 183, comma 15, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A.D.Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito anche solo “Codice dei Contratti Pubblici”) per la progettazione, BEA Gestioni S.p.A. realizzazione e gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (di seguito anche solo “RSA”), secondo le disposizioni nazionali e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, regionali vigenti in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del serviziomateria.
2. In particolareIl presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici (di esercizio congiuntoseguito anche solo “Proposta”), favorendo la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati (di seguito anche “Proponenti” o disgiuntamente “Proponente”), in possesso di adeguata qualificazione, per la progettazione, la realizzazione e successiva gestione di una RSA da parte degli Enti locali soci delle attività realizzarsi nel territorio di controllo e proprietà comunale, in conformità agli indirizzi di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e seguito riportati.
3. L’esercizio del controllo analogo Le proposte dovranno prevedere la progettazione e la realizzazione della RSA sull’area facente parte delle altre attività aree di controllo ed indirizzo maggiore consistenza già appartenute alla Cementeria Italcementi (di cui al comma precedenteall’Allegato 1), è riservato agli Enti locali socidi superficie pari a circa 13.000,00 mq e di proprietà del Comune di Palazzolo sull’Oglio, direttamente e in forza dell’atto a rogito del Notaio Elena Peperoni di Palazzolo sull’Oglio stipulato in data 12 ottobre 2021 – repertorio n. 16246 – raccolta n. 9441 (di seguito anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016solo “Area”).
4. I presenti Attualmente, nel territorio del Comune di Palazzolo sull’Oglio è presente la Fondazione “Casa di riposo Don F. Cremona” Xxxxx parasociali valgono (di seguito anche come accordo solo “RSA Xxx Xxxxxxx”) accreditata dalla Regione Lombardia con funzione di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 RSA per n. 241 70 posti letto accreditati a contratto e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 ulteriori n. 505 posti letto autorizzati.
5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato Sulla base dei dati pubblicati sul sito dell’ATS Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia, aggiornati alla data del 31/10/2022, ci sono attualmente n. 163 pazienti in lista d’attesa, potenzialmente interessati ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbaniaccedere a servizi socio-sanitari ed essere accolti nella RSA Xxx Xxxxxxx.
6. Gli Enti sottoscrittori intendonoIl Comune, d’intesa con il presente Accordola RSA Xxx Xxxxxxx, raggiungere lo scopo intende dunque migliorare l’offerta di servizi attraverso la costruzione di una gestione nuova struttura, in possesso dei rifiuti effettuata secondo criteri requisiti di efficaciaqualità indicati nelle direttive regionali per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento, efficienzamediante la concessione del diritto di superficie su un comparto dell’Area “Ex Italcementi” (di cui all’Allegato 1) nel cui perimetro dovrà essere realizzata la nuova RSA. L’area è gravata da vincolo di destinazione socio- sanitario per tutta la durata del diritto di superficie. L’area sarà concessa libera da persone e cose, economicitàdiritti reali e personali, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambientepesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni di pregiudizio, arretrati di imposte e tasse.
7. Il contenuto specifico La RSA Xxx Xxxxxxx, in via collaborativa e al fine di garantire ai cittadini di Palazzolo sull’Oglio un’offerta assistenziale in linea con le esigenze del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra territorio, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario della successiva procedura di gara – e consentire il trasferimento nella nuova struttura – i medesimi Comuni n. 70 posti letto accreditati a contratto da Regione Lombardia e le proprie Società da essi totalitariamente partecipateulteriori n. 5 posti letto autorizzati, finalizzata a garantire che il servizio pubblico attualmente gestiti dalla RSA Xxx Xxxxxxx, dietro corresponsione di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessiun giusto indennizzo come calcolato nella perizia allegata (Allegato 2).
8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto La realizzazione dell’intervento avverrà con apporto di risorse a promuovere carico del concessionario aggiudicatario e realizzare azioni coordinate l’opera sarà realizzata mediante apporto di sviluppo della gestione capitali privati in project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice dei rifiuti Contratti Pubblici. Competeranno al concessionario la richiesta e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant’altro necessario per l’esecuzione dell’opera, inclusiva degli oneri di sicurezza, la messa in conformità ai criteri di efficaciaesercizio, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà oltre agli operatori del settoreoneri relativi al collaudatore tecnico amministrativo, la cui nomina è riservata al Comune.
9. Ciascun soggetto sottoscrittore Il concessionario dovrà inoltre gestire l’opera garantendone la funzionalità e dovrà provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione. Resta inteso che la realizzazione dell'intervento è strettamente legata alla gestione del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessariservizio per tutta la durata del rapporto concessiorio.
10. Per la valorizzazione economica Al termine del contratto, i beni e le infrastrutture edificate sui comparti delle prestazioni oggetto Aree “Ex Italcementi”, realizzate in diritto di superficie su terreno messo a disposizione dal Comune di Palazzolo sull’Oglio, passeranno gratuitamente nel pieno possesso, proprietà, disponibilità e responsabilità del Comune medesimo, proprietario delle Aree come identificate all’Allegato 1.
11. Il presente Accordo si vedano la Relazione ex avviso non costituisce fase di preselezione dei contraenti, offerta al pubblico (art. 34 D.Lgs1336 codice civile), promessa al pubblico (art. 179/2012 ed i contratti 1989 codice civile) e non vincola in alcun modo il Comune di servizioPalazzolo sull’Oglio, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale (art. 1337 codice civile).
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