Opposizione Clausole campione

Opposizione. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze: 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato; 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato; 5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché ...
Opposizione. Contro tale decisione è possibile presentare opposizione entro 30 giorni dal- la ricezione. L’assicuratore esamina l’opposizione ed emana una decisione scritta e motivata con indicazione dei rimedi giuridici.
Opposizione. (Art. 151), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
Opposizione. Contro l’affitto complementare di un fondo molto distante dal cen- tro dell’azienda dell’affittuario e manifestamente fuori del raggio d’esercizio localmente abituale può esser fatta opposizione.
Opposizione. Il ricevente e le sue Società consociate sono tenuti a rispettare le richieste ragionevoli dell'altra parte qualora questa si opponga alla divulgazione delle proprie Informazioni riservate.
Opposizione. 1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata. 2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La conva- lida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Opposizione. Il Titolare deve informare la Piattaforma della perdita o del furto dei suoi Dati di identificazione, della sottrazione o di qualsiasi uso non autorizzato del suo Spazio personale o dei suoi dati ad esso relativi da quando ne ha conoscenza per chiederne il blocco. Siffatta dichiarazione deve essere effettuata: - chiamando telefonicamente il Servizio clienti della piattaforma al numero indicato nelle Condizioni Generali del Sito; o - direttamente con messaggio elettronico mediante il modulo di contatto accessibile sul Sito. Il Prestatore, tramite la Piattaforma, eseguirà immediatamente la richiesta di opposizione. Il Prestatore non risponde delle conseguenze di un’opposizione inviata con fax o email, non proveniente dal Titolare. Una domanda di opposizione è ritenuta presentata nel giorno e nell’ora di ricevimento effettivo da parte della Piattaforma. In caso di furto dei Dati di identificazione o di uso fraudolento dello Spazio personale, il Prestatore è autorizzato a chiedere tramite la Piattaforma una ricevuta o una copia del deposito del reclamo al Titolare che si impegna a rispondervi il prima possibile.
Opposizione. 1. Le decisioni di Sympany possono essere impugnate per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. 2. Sympany provvederà a motivare le deci­ sioni su opposizione, indicando un avverti­ mento relativo ai rimedi giuridici. 3. Il procedimento di opposizione è gratuito; non sono rimborsate spese ripetibili.
Opposizione. 1. Contro l‟ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all‟articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all‟articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all‟articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l‟udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all‟opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell‟udienza. 2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall‟opponente all‟opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. 3. L‟opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all‟articolo 416 del codice di procedura civile. Se l‟opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 4. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell‟opposto, osservati i termini di cui al comma 2. 5. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3. 6. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione. 7. All‟udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino ...
Opposizione. La opposizione al decreto non sospende la disciplina; il fermo sul pegno o sul resto vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.