Opposizione. [I]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. [II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La Corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. [III]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla Corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento, arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. [IV]. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la Corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra presti idonea garanzia. [V]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono alt...
Opposizione. (Art. 151), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
Opposizione. Contro tale decisione è possibile presentare opposizione entro 30 giorni dal- la ricezione. L’assicuratore esamina l’opposizione ed emana una decisione scritta e motivata con indicazione dei rimedi giuridici.
Opposizione. 1. Le decisioni di Trust Sympany possono essere impugnate per iscritto entro 30 giorni.
2. Trust Sympany provvederà a motivare le decisioni su opposizione, indicando un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3. Il procedimento di opposizione è gratuito; di regola non sono rimborsate spese ripetibili.
Opposizione. Il destinatario si atterrà alle ragionevoli richieste dell'altra parte di opporsi alla divulgazione delle sue Informazioni riservate.
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Opposizione. Contro l’affitto complementare di un fondo molto distante dal cen- tro dell’azienda dell’affittuario e manifestamente fuori del raggio d’esercizio localmente abituale può esser fatta opposizione.
Opposizione. 1. Le decisioni di Sympany possono essere impugnate per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della decisione.
2. Sympany provvederà a motivare le deci sioni su opposizione, indicando un avverti mento relativo ai rimedi giuridici.
3. Il procedimento di opposizione è gratuito; non sono rimborsate spese ripetibili.
Opposizione. La opposizione al decreto non sospende la disciplina; il fermo sul pegno o sul resto vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.
Opposizione. 1 Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
2 L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La conva- lida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.