Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Samples: Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare
Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti in- quadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappre- sentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendadall’Amministrazione, con l'osservanza l’osservanza delle norme di legge in materiamateria e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario l’orario settimanale in turni giornalierigiornalie- ri, nell'ambito nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art.77; l'orario l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 36/38 ore, a se- conda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentan- ze Sindacali di cui all’art.77. La durata media dell'orario dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52all’art.59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitariadall’assistenza sani- taria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione sottoscri- zione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando tute- lando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della dero- ga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle al- le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle compre- se nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma del- l’art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a otto undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente
Orario di lavoro. L'orario Per la durata normale dell'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle si fa riferimento alle norme di legge in materiavigore ed alle relative deroghe ed eccezioni. In considerazione delle particolari esigenze della produzione cinematografica, ripartendo le parti convengono nella necessità di assicurare, ove richiesta, una prestazione lavorativa di due ore giornaliere, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 8. Sarà concessa un ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa. Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annualisarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore. Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7a ora. Per la prima ora di prolungamento del lavoro (ottava ora è in tal caso dovuta la quota oraria con orari superiori o inferiori alle 38 orela maggiorazione del 25% escluse le maggiorazioni di cui al successivo art.8. Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 10 ottobre - 31 marzo, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orarioestate: 1~ aprile - 30 settembre). La durata media dell'orario produzione dovrà comunicare l'ora di lavoro, inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima. Tra la fine di una giornata lavorativa o l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese venisse rispettato al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più' contingenza su tutte le ore di lavoro straordinario effettivo che cadono nel predetto intervallo di cui all'art10 ore. 52. Tale media, in ragione Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando ore 12) qualora il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste si protragga oltre le 38 ore in regime 21, ai lavoratori sarà data una seconda ora di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalepausa.
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Orario di lavoro. L'orario Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizio- ne del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, con esclusione del tempo impiegato per recarsi a lavoro nonché il tempo intercorrente tra una prestazione lavorativa ed un’altra. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione lad- dove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dal- le Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 68, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendadall’Amministrazione, con l'osservanza l’osservanza delle norme di leg- ge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge in materiadel direttore sanitario, ripartendo l'orario l’orario settimanale in turni giornalierigiorna- lieri, nell'ambito nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 68; l'orario l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito debi- to orario, sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 68. La durata media dell'orario dell’orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore ore, comprese com- prese le ore di lavoro straordinario di cui all'artall’art. 5231. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici do- dici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per ve- rificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede lavoro quelle comprese nei turni di contrattazione aziendaleservizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell’art. 31 del presente contratto.
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Samples: www.frgeditore.it
Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro ordinario settimanale si articola in 40-45 ore settimanali, che vengono innalzate a 48 nel caso di lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa (quali, per esempio, guardarobieri, magazzinieri, portinai, bagnini, fattorini e maschere); la normale settimana lavorativa è fissato in 38 ore considerata formata da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giornigiornate e mezza. L'orario Al datore di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme è consentito chiedere fino a due ore al giorno di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 oreprestazione straordinaria, con un minimo massimo settimanale di 28 ore ed 12 ore. Sono previsti un massimo giorno di 44 ore nella settimanariposo settimanale (possibilmente coincidente con la domenica, nel rispetto a meno che le esigenze di servizio obblighino a disporre diversamente) e 26 giorni di ferie da consumare durante l’anno. L’art 55 del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare CCNL definisce le regole per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore lo svolgimento di lavoro straordinario straordinario, cioè eccedente il normale orario di cui all'artlavoro giornaliero e settimanale previsto dal contratto. 52. Tale mediaSecondo l’attuale legislazione, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo il datore di dodici mesi calcolato dalla data lavoro può richiedere fino a 200 ore annue di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarielavoro straordinario, che deve essere garantita anche poi riconosciuto in busta paga: - + 15%, per le prestazioni di lavoro fino alla 48° ora settimanale; - + 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale. Inoltre, in caso di lavoro festivo e notturno, verranno applicate maggiorazioni salariali di maggior favore: - + 20% per lavoro straordinario diurno e festivo - + 30% per lavoro straordinario notturno - + 40% per lavoro straordinario notturno festivo Il lavoro supplementare, invece, consiste in quella quantità in più di ore prestate dal lavoratore part-time per il raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a fronte tempo pieno: secondo la legge n. 863/84, sono autorizzate prestazioni di eventi imprevedibili lavoro supplementare fino a 60 ore annue, ma solo per circostanze particolari (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.elencate all’art. 56 del CCNL). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per Per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita è stata stabilita una retribuzione forfettaria, consistente in sede di contrattazione aziendaleuna maggiorazione del 25% della paga oraria.
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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali
Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale normalmente è fissato in 38 di 40 ore da articolare di norma su 6 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella della settimana, nel rispetto del debito orariofatto salvo quanto previsto dall'art. La durata media dell'orario 24 ed i casi di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di lavoro straordinario fatto maggiorata delle percentuali di cui all'artagli artt. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)26 - 27 - 28. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanalmente previste oltre contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le 38 ore prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il lavoro supplementare e straordinariopresente c.c.n.l. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede al livello di contrattazione aziendalecollettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
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Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale normale è fissato in 38 36 ore da articolare di norma su 6 giorni esettimanali, laddove l'organizzazione aziendale lo consentache corrispondono normalmente a 7 ore e 12 giornaliere, anche su 5 giorniper il personale amministrativo ed ausiliario ed in 32 ore medie annuali rilevabili dagli squadrari per il personale gioco. L'orario settimanale potrà tuttavia essere superato per recupero d'ore lavorate in meno in precedenza. Per gli impiegati del ramo gioco detti recuperi potranno essere disposti in occasione della manifestazione di cui all'allegato sub 7 CCAL 01/09/1981. Dalla normativa di cui sopra è escluso il personale con funzioni direttive, ispettive, di controllo e vigilanza ed il personale addetto allo Chemin-de-fer. Il personale del turno cessante non potrà abbandonare il posto di lavoro se non sostituito dal personale del turno successivo; la Società dovrà garantire la sostituzione al più presto possibile e comunque entro e non oltre 2 ore dallo scadere del turno di lavoro. Tra la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendafine di una giornata lavorativa e l'inizio delle seguente dovranno intercorrere, con l'osservanza delle norme di legge in materiacome minimo 12 ore e detto intervallo deve essere osservato per tutto il personale, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari salvo l'effettuazione di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo straordinario. Le attuali pause di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario lavoro già in atto sono comprese nell'orario di lavoro. Sono mantenute ad personam le condizioni attuali di miglior favore. Sono istituiti 3 giorni di permesso a titolo di riduzione d'orario, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalepersonale amministrativo ed ausiliario con decorrenza 01/01/1990.
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Samples: uilcampione.files.wordpress.com
Orario di lavoro. L'orario La durata dell'orario normale di lavoro ordinario settimanale è fissato pari a 1.666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in 38 ore da articolare periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giornisospensione di attività. L'orario Per tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro e ivi disciplinate, la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendadurata massima dell'orario medio settimanale non potrà, con l'osservanza delle norme di legge in materiaogni caso, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un minimo di 28 ore arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente c.c.n.l., esplicitate all'art. 31 ed un massimo di 44 ore nella settimanaal sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, nel rispetto del debito orario. La la durata media massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può in ogni caso superare le 11 ore giornaliere per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale medialo svolgimento delle attività ordinarie dell'azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in ragione delle occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitariadi servizio delle aziende aderenti a FEDERCULTURE, sarà riferita per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando assicurare il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.servizio:
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Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale lavoro, di norma, è fissato in 38 di sei ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme xxxxxxx xxxxxxxxxxx è di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 nove ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo, devono di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica. Se la prestazione di lavoro settimanalmente previste oltre giornaliero eccede le 38 sei ore continuative il personale può usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa sarà comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. Nell'organizzazione dei turni degli orari, si tiene conto delle eventuali richieste del personale motivate con esigenze personali o familiari, nel rispetto dell'esigenza di funzionalità del servizio e purché non determinino aggravi per gli altri lavoratori Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro comunicando sempre on-line all’ufficio di segreteria. I turni e gli orari di lavoro giornalieri, assegnati a ciascun dipendente, sono definiti e non sono modificabili nemmeno in regime caso di assenza dell'interessato; ciò comporta che eventuali assenze, in giorni con orario superiore o inferiore alle 6 ore, non determinano crediti o debiti orari per l’interessato. Nell'Istituto sono adottate le sotto indicate tipologie di orario di lavoro: orario di lavoro flessibile; orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare ; turnazione secondo le esigenze e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalegli obiettivi definiti dalla scuola.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto 2021 22
Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro ordinario settimanale è fissato stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da articolare concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di norma su 6 giorni riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, laddove l'organizzazione aziendale lo consentacomunque, anche su 5 giornisecondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. L'orario Dalla data dell'1.1.92 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelle esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orariodiversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale mediaPertanto, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitariaentrambi i casi, sarà riferita ad un periodo la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalesettimanali (165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori
Orario di lavoro. L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è fissato in 38 consentita nel limite di 75 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 oreannue, con un minimo di 28 ore ed un massimo di orario settimanale di 44 ore nella settimanaore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, nel rispetto compresi quelli di informazione dei lavoratori. Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del debito orario. La durata media lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo . In materia di sette giorni le 48 ore , comprese le ore orario di lavoro straordinario per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione al primo comma del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza articolo, i Contratti Provinciali di garantire sempreLavoro potranno prevedere, senza soluzione facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalequelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
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Samples: trasparenza.teramoambiente.it
Orario di lavoro. L'orario Con riferimento all’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 si applicano le disposizioni dell’art. 30 del CCNL. L’orario di lavoro normale ammonta pertanto a 39 ore da articolare la settimana. Ciascuna azienda ha facoltà di norma su suddividere le 39 ore nei modi seguenti: • settimana di 5 giorni lavorativi, con 7 ore e 48 minuti di lavoro al giorno, • settimana di 6 giorni egiornate lavorative, laddove l'organizzazione aziendale lo consentacon 6 ore e 30 minuti al giorno, anche su 5 • settimana di 6 giornate lavorative con orario di lavoro ridotto al sabato e necessità di recuperare le ore non lavorate di sabato nei restanti giorni. L'orario In deroga alle disposizioni del CCNL, i datori di lavoro e hanno la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme facoltà di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari distribuire il carico di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo settimanale su 4,5 giornate. Il datore di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese lavoro potrà tramutare le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, effettuate dal lavoratore/dalla lavoratrice a tempo indeterminato in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili giornate libere (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.recuperi). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre straordinario effettuate da lavoratori/lavoratrici a tempo determinato verranno retribuite con le 38 relative maggiorazioni orarie o, su richiesta della persona interessata, attraverso giornate di recupero, che potranno essere concesse, in base alle esigenze aziendali, in periodi di pausa lavorativa in periodi caratterizzati da una modesta attività di lavoro. Ai sensi dell’art. 4, Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sull’orario di lavoro, si stabilisce che ai fini del calcolo della media del carico massimo di lavoro, corrispondente a 48 ore settimanali, verrà considerato un periodo di 6 mesi. Ciò è necessario in regime considerazione delle particolarità di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalenatura tecnico-organizzativa del settore agricolo.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale normalmente è fissato in 38 di 40 ore da articolare di norma su 6 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella della settimana, nel rispetto del debito orariofatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di lavoro straordinario fatto maggiorata delle percentuali di cui all'artagli artt. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)21 - 22 - 23. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanalmente previste oltre contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le 38 ore prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole, e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il lavoro supplementare e straordinariopresente c.c.n.l. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede al livello di contrattazione aziendalecollettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
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Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6. Premesso che la durata massima dell'orario normale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in materia37 ore e 30 minuti, ripartendo l'orario con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, della ex festività civile (4 novembre ex legge n. 54/77) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle legge n. 54/77 e successive modificazioni. L'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 di 37 ore (diurni e notturni30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali. Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto alla successiva lett. B); l'orario può essere programmato con calendari . Per l'applicazione dell'orario di lavoro plurisettimanali settimanale e per una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o annualiesigenze, con in relazione alla collocazione e utilizzo collettivo di riposi compensativi, nonché la scelta dell'epoca delle ferie, anche in funzione della salvaguardia delle esigenze aziendali, Direzione aziendale e RSU/Organizzazioni sindacali procederanno ad apposito incontro da tenersi di norma entro il 1° trimestre di ogni anno. Eventuali variazioni al programma saranno oggetto di incontro tra le parti di cui sopra. Anche nei periodi in cui operano orari superiori di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o inferiori alle 38 orein meno, con un minimo in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 28 37 ore ed un massimo e 30 minuti e comunque a fine anno o alla precedente data di 44 ore nella settimana, nel rispetto risoluzione del debito orario. La durata media dell'orario rapporto di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Orario di lavoro. L'orario Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro ordinario settimanale lavoro, la durata dello stesso è fissato fissata in 38 40 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche settimanali a partire dal 1° giugno 1992 distribuite su 5 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività di acconciatura ed estetica. Resta confermato quanto previsto dall'art. 19 circa le competenze delle parti sociali. L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconcia- tura e la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendadell'estetica, con l'osservanza delle norme in ciascuna settimana lavorativa l'orario di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario lavoro può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orariodiversamente distribuito. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare straordinario superate le 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e straordinarioportato a conoscenza dei lavoratori. Il Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribu- zione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore ha avrà diritto a otto permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di riposo consecutivo ogni ventiquattro lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; diversa articolazione deve essere definita nel caso essi non siano del tutto o in sede di contrattazione aziendaleparte utilizzati saranno diretta- mente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
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Samples: Contratto Metalmeccanici
Orario di lavoro. L'orario La durata dell’orario di lavoro ordinario è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è fissato possibile in 38 ore da articolare attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell’azienda (come, ad esempio, iper- mercati e centri commerciali). L'orario giornaliero di lavoro è di norma su 6 giorni edi 8 ore, laddove l'organizzazione aziendale lo consentama considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, anche su 5 giorniin ciascuna settimana lavorativa l'orario di la- voro può essere diversamente distribuito. Resta confermato quanto previsto dall’art. 17 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prio- ritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendafrazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, con l'osservanza per asse- condare la variabilità delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimanarichieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del debito orario. La durata media dell'orario sistema di lavororelazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, non può in ogni caso superare per ogni periodo le Parti convengono che le modalità di sette giorni le 48 ore , comprese le ore attuazione dei seguenti schemi di lavoro straordinario orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del ai punti a) e b) saranno concor- date fra le parti stipulanti il presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede CCNL al livello di contrattazione aziendale.collettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale:
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Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro ordinario settimanale normalmente è fissato in 38 di 40 ore da articolare di norma su 6 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella della settimana, nel rispetto del debito orariofatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese Resta inteso che le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di lavoro straordinario fatto maggiorata delle percentuali di cui all'artagli artt. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)21 - 22 - 23. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanalmente previste oltre contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le 38 ore prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell’ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell’artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per o diverse distribuzioni od articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede presente CCNL al livello di contrattazione aziendalecollettiva regionale, o su delega di quest’ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
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Samples: www.filctemlazio.it
Orario di lavoro. L'orario a) Flessibilità di orario individuali Nell’intento di venire incontro a specifiche esigenze di flessibilità, ferma restando la durata ed il rispetto dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero previsto dal CCNL 19 dicembre 2019 e tenuto conto che si tratta di previsioni di orario scelte volontariamente dagli interessati e non disposte dall’Azienda, al Personale che non opera in turni, su base volontaria, in via non continuativa e previo accordo con il proprio Responsabile, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, è riconosciuta un’elasticità di orario in entrata che consente di anticipare l’inizio della propria prestazione lavorativa a partire dalle ore 7:00 o posticipare tale inizio sino alle ore 10:00 con correlato spostamento dell’orario di fine lavoro. A fronte di sopraggiunte esigenze organizzative urgenti il Responsabile può richiedere, con anticipo di 24 ore, il rispetto dell’orario ordinario settimanale è fissato di lavoro. Analogamente, il Personale assegnato alle strutture indicate nell’allegato b) nel caso di svolgimento di Smart Working/Lavoro Flessibile “da casa” potrà fruire della medesima flessibilità di orario in 38 inizio di giornata, tra le ore da articolare 7:00 e le ore 10:00, sempre con correlato spostamento dell’orario di norma su 6 giorni efine lavoro e possibilità anche di svolgere due intervalli meridiani, laddove l'organizzazione aziendale lo consentaquello previsto come diritto dall’art. 108 del CCNL 19 dicembre 2019 ed uno volontario, anche su 5 giorni. L'orario entrambi non inferiori a 30 minuti e non superiori a 2 ore, rispettando comunque la durata giornaliera dell’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, eccindividualmente prevista.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Samples: Verbale Di Accordo
Orario di lavoro. L'orario L’articolazione dell’orario di lavoro ordinario settimanale risponde a criteri di efficienza, efficacia e di funzionalità per conciliare le esigenze dell’utente con quelle dei lavoratori. L’orario di lavoro è fissato di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. La regolamentazione degli orari è distinta per l’area amministrativa e per l’area dell’assistenza sanitaria in 38 ore genere: ־ nel primo caso la disciplina deve essere sostanzialmente omogenea, per avere uniformità di orari, salvo situazioni particolari da articolare individuare e motivare specificatamente; ־ nel secondo caso necessita un’organizzazione degli orari conforme alle peculiarità delle prestazioni, in relazione soprattutto al loro carattere di norma continuità, con una maggiore attenzione alla massima soddisfazione dell’utenza. Il personale afferente l’area amministrativa, il cui l’orario di lavoro è articolato su 6 cinque giorni lavorativi, osserva le seguenti fasce orarie: ־ lunedì 8.00 / 14.00 ־ martedì 8.00 / 14.00 pomeriggio 15.00 / 18.00 ־ mercoledì 8.00 / 14.00 ־ giovedì 8.00 / 14.00 pomeriggio 15.00 / 18.00 ־ venerdì 8.00 / 14.00 La flessibilità dell’orario di lavoro in entrata ed in uscita, a seconda delle condizioni lavorative dei singoli servizi o strutture, è consentita per non più di 30 minuti. Nei giorni di rientro pomeridiano il tempo impiegato per il consumo del pasto e, laddove l'organizzazione aziendale lo consentacomunque, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e per la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendapausa necessaria per il recupero psicofisico, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario non può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali inferiore a 30 minuti. I 30 minuti vanno rilevati e conteggiati. In ogni caso dovrà essere rispettata una pausa, non retribuita o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario computata come orario di lavoro, non può in ogni caso superare per inferiore a dieci minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di sette giorni le 48 ore lavoro. Nell’area dei servizi dell’assistenza sanitaria, comprese le ore l’articolazione dell’orario di lavoro straordinario è su: ־ tre turni per l’assistenza continua; ־ su due turni per l’assistenza nelle dodici ore o per l’utilizzo, nel periodo, di cui all'artmacchinari e strumentazioni che possono essere utilizzati costantemente nella giornata; ־ altre forme di articolazione potranno essere determinate dall’azienda previa concertazione. 52Per quanto riguarda il personale turnista, il numero sostanzialmente equilibrato dei tre turni svolti [ n. 4 o 5 turni a seconda la peculiarità della struttura di appartenenza], al fine del pagamento della relativa indennità, potrà essere considerato prendendo come riferimento un bimestre calendarizzato [febbraio / aprile /giugno / agosto / ottobre / dicembre], tenuto conto comunque della programmazione del turno predisposto. Tale mediaPer tutte le aree può essere previsto un impiego flessibile della distribuzione dell’orario di lavoro, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato [L. 266/1991]. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto definito all’art. 26 del CCNL 7 aprile 1999. Si intendono inoltre incluse nel presente articolo, le disposizioni contenute, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitariamateria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempredal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, senza soluzione di continuitàn. 66, ottimali livelli di assistenzaintegrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, eccn. 213.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 di 39 ore da articolare settimanali di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche distribuito su 5 giorni. L'orario La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendasuccessivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, con l'osservanza delle norme non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in materiavigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori con siderati pesanti o nocivi, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 pari a 2 ore, con un minimo di 28 ore ed fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 44 5 ore nella settimanagiornaliere, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare dovendo essere adibiti per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'artresidue ad altre diverse attività. 52. Tale mediaI lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitariainoltre, sarà riferita ad un periodo monte ore aggiuntivo di dodici mesi calcolato dalla data permessi retribuiti di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime predetta riduzione di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita compete in sede di contrattazione aziendalequanto computata nel 3° elemento.
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Orario di lavoro. L'orario Gli articoli 32 e 33 del CCNL disciplinano l’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 per i lavoratori impegnati nel settore dei servizi integrati: essi stabiliscono un orario di 40 ore da articolare di norma su 6 giorni esettimanali, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche distribuito su 5 giorni lavorativi consecutivi, in ciascuno dei quali non possono essere previsti più di 2 turni, equamente distribuiti tra il personale. Nel caso di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, può essere richiesto un orario settimanale di 45 ore, compensato da periodi da 35 ore settimanali, con il limite delle 10 ore giornaliere. Oltre alle tradizionali festività, i lavoratori hanno diritto a 2 giorni di riposo, tra cui la domenica (salvo nei settori di pubblica utilità e nelle attività a ciclo continuo): se ciò non dovesse essere possibile per esigenze tecniche oppure organizzative, l’altro giorno di riposo può essere fruito in qualsiasi momento della settimana. In più, ogni 12 mesi di anzianità portano all’assegnazione di 22 o 26 giorni lavorativi di xxxxx, a seconda che la prestazione settimanale sia distribuita su 5 o 6 giorni. L'orario Il lavoro straordinario, oltre cioè la 40° ora, viene retribuito con una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione base; il lavoratore, inoltre, può decidere di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese far confluire le ore di lavoro straordinario di oltre la 45° in una banca individuale delle ore, da cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)verranno sottratti eventuali riposi compensativi. Le ore altre percentuali di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanalemaggiorazione, svolto nell'ambito di turni programmatirilevanti ai fini contributivi e tra loro non cumulabili, non danno luogo alle maggiorazioni previste sono: - 50% per il lavoro supplementare e straordinariostraordinario notturno (dalle 22 alle 6); - 65% per il lavoro straordinario festivo; - 75% per il lavoro straordinario notturno festivo; - 50% per il lavoro festivo; - 20% per il lavoro notturno in turni avvicendati; - 30% per il lavoro notturno in turni non avvicendati. Il lavoratore ha diritto a otto ore Se la prestazione notturna è svolta con carattere continuativo, la relativa maggiorazione dovrà essere calcolata anche per le ferie, le festività, le mensilità straordinarie, il TFR ed il trattamento di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalemalattia ed infortunio.
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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali
Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro ordinario del personale con rapporto subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali. L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore. Si conviene sulla possibilità di introdurre la flessibilità di entrata-uscita dal lavoro, dove non esistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. L’orario settimanale è fissato in 38 distribuito su 5/6 giorni; su sei giorni con una media di 6 ore da articolare giornaliere, su cinque giorni con una media giornaliera è di norma 7 ore e 12 minuti. La diversa organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale comporta una ridefinizione del numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore. Nello specifico: se il lavoro è organizzato su 6 giorni ele ferie sono n. 32 + 4 giorni di festività soppresse, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche se il lavoro è organizzato su 5 giorni, le ferie sono n. 26 + 4 giorni di festività in quanto ogni giorno di ferie corrisponde a 1,2 giorni di lavoro. L'orario Il superamento delle 36 ore settimanali comporterà, se preventivamente autorizzato dalla Direzione, la maturazione dello straordinario con la maggiorazione stabilita dall’art. 39 e 40 del CCNL o l’accantonamento del corrispettivo credito orario nella banca delle ore, così come previsto dal CCNL Art. 39. L’orario giornaliero è articolato su uno o due turni in ragione dell’organizzazione della sede; non sono previsti, salvo consenso del lavoratore, più di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in due turni giornalieri. Non viene considerato cambiamento di turno, nell'ambito all’interno delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 6 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orariola pausa pranzo superiore ai 30 minuti e inferiore all’ora. La durata media dell'orario Tale pausa non costituisce orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
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Samples: Contratto Regionale
Orario di lavoro. L'orario La durata dell'orario di lavoro ordinario è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è fissato possibile in 38 attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario perii 3° turno è di 36 ore da articolare settimanali a parità di retribuzione. L'orario giornaliero di lavoro è di norma su di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori, nel caso in cui l'orario settimanale sia articolato in 6 giorni egiorni; l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. Resta confermato quanto previsto dall'artt. 26 e 27 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 26,27, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni42 e 43 del presente CCNL. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno i dodicesimi considerando un dodicesimo la relativa distribuzione sono fissati dall'Aziendafrazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, con l'osservanza per assecondare la variabilità delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimanarichieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del debito orario. La durata media sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli Accordi interconfederali dell'artigianato, le Parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario settimanale di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del ai punti 1 e 2 saranno concordate fra le parti stipulanti il presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede CCNL al livello di contrattazione aziendale.collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Alimentaristi
Orario di lavoro. L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2), D.lgs. 8.4.03 n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è fissato in 38 consentita nel limite di 75 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 oreannue, con un minimo di 28 ore ed un massimo di orario settimanale di 44 ore nella settimanaore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, nel rispetto compresi quelli di informazione dei lavoratori. Per gli operai addetti alle stalle, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del debito orario. La durata media lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo . In materia di sette giorni le 48 ore , comprese le ore orario di lavoro straordinario per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui all'art. 52. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione al comma 1) del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza articolo, i contratti provinciali di garantire semprelavoro potranno prevedere, senza soluzione facendo salve le attività zootecniche e anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.)lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendalequelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
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Samples: rsu.unipi.it