Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 280 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di stabilito in 39 ore settimanalisettimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario Tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro entro il per una o più settimane in misura superiore a 39 ore e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. (orario multiperiodale) Tale variabilità è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario orario settimanale di lavoro è demandata 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla con- trattazione integrativacontrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori operai addetti alle stalle e le aziende potranno concordare la trasformazionealle attività agrituristiche, in tut- to o in parteconsiderazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, delle ore annue i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore lavoro. Fermo rimanendo il limite di riposo compensativoorario di 39 ore, i Contratti provinciali possono prevedere, fatte salve le relative maggiorazioni che attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero nella giornata del sabato. Le ore non lavorate verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruiteaggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
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Samples: CCNL Operai Agricoli E Florovivaisti, CCNL Operai Agricoli E Florovivaisti 2014 2017
Orario di lavoro. L’orario di lavoro ordinario è di 39 38 ore settimanalisettimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni. Su tali basi L’orario di lavoro e la relativa distribuzione è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione fissato dall’ Impresa con l’osservanza delle norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa per un periodo superiore alle 6 ore continuative è garantita una pausa retribuita di 10 minuti. La durata media dell’orario di lavoro entro il limite massimo lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (dlgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore settimanali e 24 settimane nell’anno di straordinario. Le ore settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario. Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, entro salvo quanto si può concordare per singola Impresa. Le Imprese attueranno, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali le modalità operative, ad ogni verifica semestrale delle ore di lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per prestazioni di lavoro straordinario nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, nel corso del semestre, il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale datore di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme tenuto a informare la DPL Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to ritorno e/o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitemezzo equipollente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. L’orario Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è di fissata in 39 ore settimanalisettimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore. Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno settimanale in cinque giornate lavorative per 6 giorni lavorativi per settimanaun periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale L'orario giornaliero di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativadegli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere. Per gli adolescenti trovano applicazione l’impiegato tecnico-amministrativo al seguito dell’orchestra si applicano – per quanto possibile – le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile regole valide per il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitecomplesso artistico.
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Orario di lavoro. Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia. L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 fissato in 40 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi di media annua ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì. È ammesso il lavoro straordinarioIl predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, entro il limite massimo semprechè non ostino motivi di 300 ordine tecnico od organizzativo. Agli operai che eseguono un orario superiore alle 40 ore annualisettimanali verranno corrisposte le maggiorazioni retributive previste dai rispettivi CCNL. L’articolazione dell’orario settimanale Ove l’impresa per obiettive esigenze tecniche o produttive ripartisca su sei giorni, l’orario normale contrattuale di lavoro lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è demandata alla con- trattazione integrativadovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai CCNL richiamati in premessa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme operai addetti a lavori discontinui o di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to semplice attesa o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessicustodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoroquanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL. Il godimento Per la regolamentazione dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con annui le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruiteParti concordano di dare pratica applicazione alla norme contenute nei richiamati XXXX.
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Orario di lavoro. L’orario La durata normale dell’orario di lavoro è di 39 40 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione I limiti di cui al primo comma non trovano applicazione riguardo alle categorie E e F le quali, stanti le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Per le altre categorie, nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro entro il che prevedano, in periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor presenza senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. Vengono riconosciute 3 ( tre ) giornate di riduzione d’orario ( ROL ), da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun operatore/operatrice, nell’arco dell’anno solare sotto forma di permessi retribuiti anche frazionabili nel limite minimo di un’ora. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia – intendendosi per tali gli addetti al sevizio portineria, magazzino, centralino e inoltre autisti e fattorini – si intende esteso, in caso di necessità, fino a 46 ore settimanali, con un massimo di 48 10 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimanagiornaliere. È ammesso Le ore lavorate eccedenti il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale normale orario di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori settimanale stabilito dalla Struttura saranno retribuite con quote orarie, maggiorate del 30%, ovvero del 50% per quelle notturne (dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo) e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitenei giorni festivi.
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Samples: Regolamento
Orario di lavoro. L’orario Fermo restando quanto è previsto in materia dalle norme di lavoro legge, la durata settimanale dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di 39 norma in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore settimanaligiornaliere dal lunedì al venerdì. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione Le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorate delle percentuali di cui all’art. 14. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale. Le parti convengono che a partire dall’1.1.1996 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite31 gennaio dell’anno successivo.
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Orario di lavoro. L’orario La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende del settore turismo è fissata in 40 ore settimanali. Per i dipendenti: custodi, guardiani, portieri, inservienti, camerieri, personale di servizio e di cucina, centralinisti ed interpreti, con mansioni discontinue o di semplice attesa l’orario di lavoro è di 39 fissato in 45 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale Al datore di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativaconsentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigentilavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante Le ore di riposo compensativolavora svolte nelle giornate di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 3% della paga base tabellare. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 5% sulla paga base tabellare. La durata del tempo per la consumazione dei pasti è compresa tra un minima di mezz’ora ad in massimo di un’ora al giorno. Inoltre, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori possono essere assunti con contratto part time fissato in 20 ore settimanali, l’orario minimo giornaliero è fissato in 4 ore in cinque giorni e, tale contratto può essere trasformato a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitepieno.
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Orario di lavoro. L’orario La durata dell’orario di lavoro è di 39 fissata in 36 ore medie settimanali. Su tali basi è demandato Si provvederà alla redistribuzione del predetto orario nell’arco della settimana lavorativa, in modo da rendere ottimale la funzionalità. I limiti di cui al primo comma non trovano applicazione rispetto ai CIT l’eventuale distribuzione quadri, agli operatori politici e di staff, i quali stante le peculiari funzioni esplicate, sono tenuti all’occorrenza a superarli. Nell’ambito delle esigenze organizzative potranno essere stabiliti regimi di flessibilità dell’orario di lavoro entro il limite lavoro, che prevedano in periodi prefissati, maggiori orari da compensare con periodi di minor orario senza che ciò comporti maggiorazioni della retribuzione. L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non può superare le 46 ore settimanali con un massimo di 48 10 ore settimanali giornaliere. Si considerano lavoratori discontinui i portinai, gli uscieri, i fattorini e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessiautisti. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso discontinui le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori e nell’ambito del rapporto loro orario normale contrattuale, saranno compensate con quote orarie di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente retribuzione se non eccedono l’orario di 46 ore e con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la quote di retribuzione ordinaria maggiorata delle percentuali di straordinario per le ore accantonate e non fruiteprestate oltre i suddetti limiti.
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Samples: Regolamento
Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro Fermo quanto disposto nel CCNL vigente per il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno personale delle aree professionali, per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario tutti i quadri direttivi l’orario standard settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazionepari a 37,5 ore distribuite, prevalentemente, in tut- to o cinque giornate di 7,5 ore ciascuna. Il controllo delle presenze avviene con le stesse modalità previste per i lavoratori delle aree professionali (timbratura in parte, delle ore annue entrata e in uscita). Al fine di semplificare la gestione della riduzione di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore settimanale prevista dal CCNL vigente, vengono accordate a tutti i quadri direttivi quattro giornate di riposo compensativoferie oltre a quelle annualmente previste dal contratto nazionale. In applicazione dell’art. 34 del CCNL vigente, fatte salve le relative maggiorazioni una giornata verrà destinata ad alimentare il Fondo per l’Occupazione. L'Azienda può riconoscere ai dipendenti, su richiesta scritta, la possibilità di posticipare o anticipare fino ad un massimo di 30 minuti l'orario di ingresso, previo accordo con i responsabili delle diverse Direzioni/Servizi/Funzioni. Nel caso, il relativo recupero dovrà essere effettuato nella medesima giornata. Salvi casi particolari, è riconosciuta priorità alle richieste dei dipendenti con figli minorenni o familiari entro il secondo grado non autosufficienti, e ai dipendenti che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese per raggiungere la sede di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento fruiscono dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitemezzi pubblici.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario di lavoro. L’orario Regimi di lavoro è di 39 orario Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su tali basi Il valore medio settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) va calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a 12 mesi. Articolazioni dell’orario: l’azienda può disporre, previo esame con la rsu, articolazioni giornaliere non uniformi, orari elastici di entrata/uscita e, per periodi definiti, diverse modalità di collocazione della prestazione. Per le ore non coincidenti con la collocazione ordinaria è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario corrisposta la maggiorazione del 15%. Flessibilità: per fronteggiare variazioni di lavoro entro il limite intensità dell’attività lavorativa l’azienda può realizzare l’orario normale come media plurisettimanale, nell’arco di ciascun semestre, adottando orari variabili da un massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno 12 giornaliere fino a un minimo di 32 ore settimanali o formule compensative equivalenti. Per le ore effettuate oltre le 45 settimanali è riconosciuta la maggiorazione del 15% da calcolare sugli elementi utili per 6 giorni lavorativi il computo della maggiorazione di straordinario. Turnisti: i lavoratori addetti a turni avvicendati per settimana8 ore giornaliere e 40 settimanali beneficiano di una pausa retribuita di 30 minuto per la refezione. È ammesso Banca ore A richiesta del lavoratore da comunicare entro il mese successivo a quello di effettuazione, possono confluire in banca ore le prestazioni di lavoro straordinario. Per le ore accantonate viene corrisposta una maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
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Samples: Telecommunications
Orario di lavoro. L’orario L'orario di lavoro è del personale dipendente e’ di 39 38 ore settimanaliper tutti i livelli. Su L'orario puo’ essere distribuito in forme diverse a seconda delle esigenze del servizio in una fascia oraria che, di norma, non superi le 12 ore giornaliere. L'orario settimanale si calcola dal totale delle ore mensili effettivamente prestate diviso 4,33, per cui l'orario puo’ essere inferiore o superiore alle ore 38 nel corso del mese. Quando l'orario, nella media mensile, non supera l'orario settimanale, non si da’ luogo a straordinario. Il personale potra’ essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risultera’ proporzionale alle ore assegnate. Nelle Istituzioni educativo-assistenziali, negli Istituti Psico-pedagogici e ovunque si richiedano incontri formativi fra educatori e/o terapisti, a tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario lavoratori possono essere chieste ore al di lavoro entro il sopra dell'orario normale nel limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso 60 annue che possono essere: - recuperate con giornate di ferie aggiuntive quando l'lstituto effettui la sospensione estiva dell'attivita’; - retribuite come supplementari con la paga base piu’ l'anzianita’ piu’ il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite50%.
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Orario di lavoro. L’orario Gli eventuali ritardi all’inizio dell’attività lavorativa, se non compensati con un relativo posticipo in uscita, possono essere addebitati solo per il tempo effettivo del ritardo. Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di lavoro è permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di 39 mezz’ora. Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno si procederà, al termine del rapporto, monetizzare le ore settimanaliche il lavoratore non sia riuscito a recuperare interamente. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinarioLa prestazione lavorativa chiesta nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazionea scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in tut- to o in parte, banca delle ore annue o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di lavoro straordinario prestate promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da ciascun lavoratore in altrettante ore recuperare. La riduzione oraria maturata fino alla data di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente passaggio alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento categoria dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate quadri direttivi e non fruitegoduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in giornate di ferie.
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Orario di lavoro. L’orario di La durata normale del lavoro effettivo è di 39 fissata in quaranta ore settimanalisettimanali suddivise in sei giorni lavorativi. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione La durata media dell’orario di lavoro entro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all’organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività. Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite massimo di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro non superare il limite massimo delle 48 ore medie nel periodo di 300 ore annualiriferimento. L’articolazione dell’orario settimanale L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi. L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del terziario. I limiti settimanali del normale orario di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativaprevisti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme La durata massima dell’orario di legge vigentilavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazioneLe suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in tut- to o in parterelazione all'art. 3, delle ore annue RD 10.9.23 n. 1955. Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto ad una maggiorazione pari al 10 per cento per ogni ora lavorata. L’orario di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative sarà esposto nei locali dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
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Orario di lavoro. L’orario è distribuito in 5 giornate lavorative. I giorni di lavoro è riposo (2) devono comprendere la domenica salvo i casi di 39 ore settimanaliattività nei settori di pubblica utilità. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione La durata dell’orario di lavoro entro il può risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco dell’anno con limite massimo di 48 45 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana10 ore giornaliere. È ammesso Le prestazioni eccedenti il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale normale orario di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigentigiornaliero e settimanale non daran- no luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da com- pensare. I lavoratori e le aziende riposi di cui sopra potranno concordare la trasformazioneessere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazio- ne (facendono specifica richiesta con 5 giorni di preavviso). qualora non sia possibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi, l’importo corrispondente verrà liquidato sulla base della retri- buzione oraria. Inoltre, in tut- to o in partenuovo CCNL, delle ore annue prevede che la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore può essere articolata in altrettante non più di due frazioni, ed il riposo giornaliero di 11 ore di riposo compensativo, deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese attività caratterizzate da due frazioni di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque durante la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruitegiornata.
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Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione La durata dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali effettivo settimanale è fissato in 38 ore. La distribuzione dell’orario dovrà tenere conto del contemperamento della miglior utilizzazione dei fattori produttivi aziendali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigenti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, della ricerca dei possibili miglioramenti delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto condizioni complessive di lavoro. A tal fine si conviene che, l’orario di lavoro dovrà essere così articolato: la normale distribuzione di lavoro settimanale è su 6 giornate e prevederà di norma 2 mezze giornate di riposo (turni unici). L’intervallo minimo tra il turno mattutino e pomeridiano è pari a 2 ore. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con nastro orario giornaliero massimo, inteso per tale il tempo intercorrente tra l’ora di inizio del primo turno e l’ora in cui termina l’ultimo turno, è fissato in 13 ore. La durata minima della singola prestazione lavorativa è di 2 ore e 30 minuti, ad eccezione dell’eventuale necessità per l’espletamento dell’attività di inventario mensile. In presenza di durata minima della prestazione lavorativa come sopra definita, l’azienda si impegna a ricercare le esi- genze organizzative dell’aziendacondizioni di effettuare tale turno in presenza di un nastro orario inferiore alle 13 ore. Qualora si renda impossibile Fermo restando il godimento dei riposi entro i termini previ- stilimite della ordinaria prestazione giornaliera di 8 ore, al lavoratore deve potrebbero essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate effettuate prestazioni eccedenti tale orario da concordare tra Azienda e non fruiteRSU/RSA.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario di lavoro. Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali con riposo di norma al sabato; la durata massima è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. Flessibilità: per esigenze di carattere produttivo e organizzativo, le aziende possono disporre l’effettuazione, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, di prestazioni prolungate fino a 45 ore settimanali – per un massimo di 90 ore nell’arco di 12 mesi consecutivi - da compensare con equivalenti riposi. I lavoratori che effettuano almeno 30 ore dopo l’orario normale di 40 settimanali, maturano 4 ore di permesso retribuito. Il regime di flessibilità non comporta variazioni del trattamento retributivo mensilizzato. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro è fissato in un massimo di 39 10 ore giornaliere e 50 settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per settimana. È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla con- trattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di legge vigentiTurnisti. I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazioneche effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore). I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall’ac- cantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi com- pensativi devono essere effettuati nel corso hanno comunque diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti e ad un compenso sostitutivo per la parte residua pari alla quota oraria della retribuzione maggiorata del rapporto di lavoro. Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esi- genze organizzative dell’azienda. Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque 5% (la retribuzione ordinaria per le ore accantonate maggiorazione è omnicomprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e non fruitelegali).
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Samples: CCNL