Orario di sportello. 1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’impresa.
2. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
3. Presso le succursali di cui al comma 2, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
4. Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 2 (esclusi i complessi industriali).
5. Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
6. Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
7. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture anche oltre il nastro orario extra standard e senza incidere sulla percentuale del 2% di cui all’art. 92, comma 1, 3° alinea. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 92, comma 3.
8. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le...
Orario di sportello. Art. 123 Intervallo
Orario di sportello. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda. Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
Orario di sportello. L’indiscriminato prolungamento dell’orario di lavoro e di apertura della banca, certamente non sollecitato nella nostra piattaforma, è stato proposto dall’ABI nel corso della trattativa, come uno strumento per aumentare la produttività aziendale. L’aumento dell’orario di sportello, fermo restando l’orario di adibizione individuale, così come regolamentato dall’ipotesi di accordo, può rappresentare una leva per innalzare la produttività ma anche contribuire alla tenuta occupazionale in un momento di grande ristrutturazione della rete e dei modelli distributivi delle banche. Le aziende potranno fissare l’orario di apertura tra le ore 8 e le 20, coinvolgendo il sindacato in una procedura che si conclude entro 10 giorni. Potranno allargare la fascia di apertura tra le ore 7 e le 22 esclusivamente con un accordo sindacale aziendale. L’articolazione dell’orario sarà definita a livello aziendale e verrà data la precedenza al personale che manifesti la sua volontarietà. È bene ricordare che sia l’orario settimanale che l’orario individuale non cambiano, che l’orario di lavoro è continuativo (interrotto solo dalla pausa pranzo secondo le attuali previsioni) e che l’ampliamento dell’orario di sportello non riguarda il sabato. È stata battuta la pretesa delle banche di incrementare la produttività attraverso l’aumento individuale dell’orario di lavoro (XXX chiedeva la sospensione della fruizione delle 23 ore della Banca delle ore), favorendo invece una soluzione che offre l’opportunità di un miglior utilizzo delle professionalità e delle strutture oggi esistenti nelle aziende di credito. La relativa Commissione tecnica, senza modifiche al dettato contrattuale, verificherà il coordinamento della nuova norma con le altre previsioni in materia, che restano tali e quali quelle che sono ora. L’Osservatorio sulla produttività analizzerà l’impatto della modifica contrattuale, la coincidenza tra orario di lavoro e orario di fatto e lo stato delle innovazioni che verranno effettivamente introdotte.
Orario di sportello. (ART. 122) BANCA DEL TEMPO SOLIDALE
Orario di sportello. Soltanto per la vigenza del presente contratto, l’orario di sportello nei giorni semifestivi non potrà superare le 4 ore e 30 minuti. Eccezionalmente, per il periodo di vigenza del presente contratto, l’Azienda, anche al fine di garantirsi opportunità nella concorrenza di mercato, ha la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20, ferme restando le condizioni di sicurezza del personale coinvolto, informando preventivamente gli organismi sindacali aziendali circa le articolazioni dell’orario di lavoro e di sportello. Entro 10 giorni dalla informativa i predetti organismi sindacali possono formulare le loro osservazioni, con l’eventuale assistenza dei rispettivi Organismi sindacali locali. Al termine di tale periodo l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati. Le Parti si danno atto che l’apertura al sabato sarà resa possibile, informandone gli organismi sindacali aziendali, anche negli sportelli ubicati nelle immediate vicinanze di: centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.), complessi industriali, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands), sportelli cambio, posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità.
Orario di sportello. La durata dell’apertura dello sportello al pubblico è stabilita in un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri fermo restando che, nel corso dell’anno, l’orario di sportello potrà anche eccedere tale limite per un numero di giornate non superiore a 20. I giorni in cui ricorrono le suddette condizioni - che potranno riguardare anche la giornata di sabato - verranno comunicati dalle aziende alle XX.XX. con un preavviso di almeno 10 giorni. Fra l’inizio dell’orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti. La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Orario di sportello. Obiettivo dichiarato. Favorire i processi produttivi ed il più ampio utilizzo dei diversi canali distributivi, anche in un’ ottica di contenimento e razionalizzazione dei costi di gestione. • L’Accordo prevede che le imprese possano fissare lo orario di sportello giornaliero tra le ore 8.00 e le ore 20.00, informandone gli organismi sindacali circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello. • Nel corso dell’incontro o max nei 10 giorni successivi gli organismi sindacali formulano osservazioni, con l’eventuale assistenza al tavolo delle Segreterie Nazionali. • Al termine del periodo, l’impresa può adottare i provvedimenti che ha deliberati. • La fascia oraria di sportello dalle 8 alle 20 potrà essere ampliata tra le ore 7.00 e le ore 22.00,in questo caso soltanto tramite intese. • E’ previsto un confronto negoziale, da concludere entro 10 giorni dall’informativa resa dall’azienda/gruppo, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise. • Le OO.SS.nazionali raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente le disponibilità di lavoratori in caso di inizio orario di sportello fra le 7 e le 8 ovvero di termine fra le 20 e le 22. • Entrambi i limiti all’orario di sportello possono essere superati, previa informativa, nelle succursali operanti presso (*) : • prima il limite superabile era di 40 ore.
Orario di sportello. Gli orari di sportello sono fissati dalla Direzione Aziendale, nell’ambito degli orari e dell’intervallo indicato all’articolo precedente, e la loro durata non può comunque essere protratta oltre il limite entro il quale devono essere garantite le normali procedure di apertura e chiusura giornaliera. La R.S.A. ha facoltà di chiedere un incontro per verificare congiuntamente alla Direzione tali tempi di apertura e chiusura. Qualora venga superato il monte ore di cui all’art. 11 (lavoro straordinario) la R.S.A. potrà richiedere un apposito incontro alla Direzione Aziendale per verificare le motivazioni che vi hanno dato luogo e ha facoltà di avanzare proposte.
Orario di sportello. F massimo 6 ore e 30 minuti giornalieri F previa comunicazione alle OOSS, supero del limite precedente, per un massimo di 20 giorni annui Adibizione individuale alla cassa F Fino ad un massimo di 6 ore giornaliere F Possibilità di estendere l'adibizione fino a 6 ore e trenta minuti, previo accordo con il sindacato Turni F 24 ORE GIORNALIERE SU INTERA SETTIMANA F PER NUMERO LIMITATO DI ADDETTI (PRESIDIO)