ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Clausole campione

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c.: Cass., 15 aprile 2010, n. 9052; Trib. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29 marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 1963; Trib. Bari, 28 settembre 2006; Trib. Torino, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torino, 22 marzo 1949. La Corte: Premesso in fatto: – Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1. - Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente al- le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini. Cfr. Analisi tecnico-normativa del Governo allo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2016. Difforme Ombudsman-Giurì Bancario, decisione 26 febbraio 2013, ricorso n. 1014/2012. L’Ombudsman Bancario (omissis) Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente al ricorso e in data 30 giugno, 25 luglio 2016 e 7 aprile 2017, nonché quella inviata dalla banca il 26 luglio 2016. La ricorrente si duole del ritardo nel trasferimento di alcuni titoli giacenti sul conto deposito intrattenuto presso l’intermediario convenuto, circostanza che le ha impedito di effettuare un’operazione di vendita avente ad oggetto i titoli oggetto di trasferimento; contesta, in par- ticolare, il comportamento illegittimo dell’intermediario che ha richiesto il versamento, quale condizione per la chiusura del relativo rapporto di conto, di una somma atta a garantire eventuali debenze fiscali; chiede una somma pari a euro 259,68, a titolo di danno patrimoniale (calco- lato come la perdita di valore dei titoli accumulata nelle more del ritardato trasferimento degli stessi), nonché euro 250,00 quale pregiudizio di natura non patrimoniale. L’intermediario replica deducendo la correttezza del pro- prio operato e adducendo che il ritardo è dovuto alla circostanza che la ricorrente ha richiesto chiusura di un conto corrente insieme alla chiusura e trasferimento di un dossier titoli, collegato al primo. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, osserva quanto segue. Il ricorso, pur avendo ad oggetto il ritardo nel trasferi- mento degli strumenti finanziari presso altro intermedia- rio, risulta ammissibile in quanto con esso si deduce che l’impedimento ha determinato l’impossibilità di porre in essere una operazione di disinvestimento (cfr. la decisione del 26 maggio 2015, ric. n. 879/14). Nel merito, è da rilevare che parte convenuta ha effettiva- mente ritardato il trasferimento degli strumenti finanziari giacenti, subordinandolo al versamento diuna somma volta a garantire eventuali sopravvenienze negative sul conto dovute all’applicazione dell’imposta sul capital gain. Tale condotta - come correttamente evidenziato dalla rico...
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Cass., 11 febbraio 2011, n. 3392, in questa Rivista, 2011, 994; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in questa Rivista, 2010, 500; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in Guida dir., 2004, 41, 38; Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in questa Rivista 2001, 1126; Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in Mass. Giur. It., 1994. Xxxxxxxx Xxxx., 24 maggio 2003, n. 8253, in questa Rivista, 2004, 1, 70.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Trib. Milano, Sez. VII, 9 luglio 2011, in Banche dati giuridiche Platinum; Trib. Genova, Sez. III, 16 giugno 2011, ivi; Trib. Genova 15 maggio 2008, ivi; Trib. Savona 29 agosto 2005, in DeJure, 2006; Cass., Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067, in questa Rivista, 2005, 1, 62.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme App. Brescia 11 maggio 2016, in Arg. dir. lav., 2016, n. 4-5, 1033, con nota di X. Xxxxxxxxx; App. Torino 5 aprile 2016, n. 65 (relativamente al carattere transtipico della subfornitura, con conseguente estensione della responsabilità solidale).
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sull’impossibilità per la pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. di operare il trasferimento di un bene diver- so da quello sul quale si è fissato il consenso dei contraenti: Xxxx., 22 maggio 2008, n. 13225, in Riv. not., 2008, 1422; Cass., 27 aprile 2006, n. 9647, in Giust. civ. Mass., 2006, 4; Cass., 8 febbraio 1997, n. 1199, in Riv. not., 1998, 266; Cass., 9 dicembre 1992, n. 13024, in Giust. civ. Mass., 1992, 12.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Cass. 20 gennaio 1994 n. 474 Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore. Cass. 23 aprile 2001 n. 5966 Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla. Cass 8253/03 In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo. Cass. 8 luglio 2004 n. 12567 Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla gen...
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO)
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Svolgimento del processo