ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Clausole campione

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Trib. Roma, 29 settembre 2008, in IDA, 2009, 337 Difforme non risultano precedenti editi difformi Con atto di citazione notificato il 15 e il 18 gennaio 2005 la A.G.P. s.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Videa/CDE s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a., esponendo - che con due separati contratti, stipulati in data 23 gennaio 2002, aveva concesso alla Videa/CDE i diritti di sfruttamento audiovisivi a mezzo videogrammi, rispettivamente, di n. 34 e n. 1 films per la durata di anni sette per il territorio dell’Italia; - che la Videa/CDE aveva abusivamente sublicenziato anche diritti di comunicazione al pubblico a distanza, a mezzo Internet, di alcuni dei films: immessi, poi, nella rete on-line, dalla Telecom Italia s.p.a. senza la previa verifica dei limiti di utilizzazion consen- titi; - che inoltre la Videa/CDE, in violazione di un obbligo a suo carico, aveva omesso di inviare i rendiconti periodi- ci semestrali del fatturato complessivo, ai fini della veri- fica del volume delle vendite e dei noleggi e dell’eventuale raggiungimento della soglia di fatturato oltre il quale la Xxxxxxxx aveva diritto ad un compenso aggiuntivo, pari al 20% dell’eccedenza. Tutto ciò premesso, la Xxxxxxxx chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, con il conseguente ri- sarcimento del danno. Costituendosi disgiuntamente, le società convenute ec- cepivano la legittimità dello sfruttamento tramite Inter- net dei films contemplato nella facoltà espressa di utiliz- zazione dei servizio distributivo mediante la piattaforma “video on demand” confacente solo con tale forma di comunicazione. La Videa/CDE ammetteva di aver omesso l’invio dei rendiconti, ma negava la gravità dell’inadempienza, alla luce del mancato superamento della soglia del fatturato che dava diritto ad un compenso supplementare in favo- re della concedente. La Telecom chiamava inoltre in garanzia la società My Tv s.p.a. da cui aveva acquistato i diritti in questione. Con sentenza 29 settembre 2008 il Tribunale di Roma rigettava le domande e condannava l’attrice alla rifusio- ne delle spese di giudizio. Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Roma, sezione specializzata per la proprietà intellet- tuale industriale, con sentenza 22 marzo 2010. La corte territoriale motivava: - che dall’esame dei contratti di concessione emergeva l’attribuzione di ogni diritto di utilizzazione a mezzo vi- deogrammi con qualsiasi sistema tecnico e distributivo e con ogni supporto meccanico, ...
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/2016; Collegio di Coordinamento, decisione n. 10017/2016; Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017. A.B.F. (omissis) La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 10 novembre 2009, un contratto di finanziamento (in 120 rate mensili), da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione, con finanziaria successivamente incorporata dall’intermediario resistente, e di averlo anti- cipatamente estinto, nel novembre 2014, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Aseguito di reclamo, presentato con nota del dell’11 aprile 2016, che non sarebbe stato riscontrato dall’intermediario nel termine di trenta giorni, la parte ricorrente ha presen- tato ricorso all’ABF domandando: - il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi: “Commissioni bancarie” per euro 757,55, “Commissioni accessorie” per euro 2.267,96, “Oneri assicurativi” per euro 819,39, per complessivi euro 3.373,80 (somma al netto dell’abbuono di euro 471,10 riconosciuto in sede di conteggio estin- tivo); - la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data del reclamo; - la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in euro 320,00. Nelle controdeduzioni, presentate tramite il Conci- liatore Bancario il 9 maggio 2017, l’intermediario, in sintesi: - quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, ha eccepito che la domanda andrebbe prodotta nei confronti dell’impresa di assicurazione; purtuttavia, si è dichiarata disponibile a rimborsare la quota parte del premio assicurativo “ove non già rimborsato dalla compagnia assicurativa”; - per le “commissioni di gestione” (qualificate come “com- missioni bancarie” dalla parte ricorrente), ha dichia- rato che oltre a quanto già riconosciuto (euro 471,10) in sede di conteggio estintivo, “a titolo di mera correttezza e per puro spirito conciliativo” potrebbero essere ulteriormente versati euro 286,45, pari alla differenza tra quanto già riconosciuto e quanto risultante dall’applicazione del criterio pro rata tem- poris; - per le “commissioni intermediario incaricato” (qualificate come “commissioni accessorie” dalla parte ricorrente), ha eccepito che non potrebbero essere oggetto di r...
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla clausola rischio cambio, riconoscono la natura autonoma di derivato incorporato, Trib. Udine 29 febbraio 2016, n. 263, Trib. Udine 13 maggio 2015, n. 711. Considerano detta clausola come immeritevole di tutela, App. Trieste 18 maggio 2018, n. 198 e App. Trieste 28 maggio 2018, n. 254.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Svolgimento del processo
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Cass., Sez. III, 10 novembre 2008, n. 26863.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini. Difforme Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1549; Id., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2141.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Cass., 18 gennaio 1983, n. 477 Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Trib. Milano, 18 settembre 2008, in Riv. dir. soc., 2009, 322 ss., con nota di X. Xxxxxxx
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2014, n. 3066; Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2015, n. 12. Difforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 aprile 0000, x. 000, xxx.