Pace del lavoro Clausole campione

Pace del lavoro. 1 Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia nazionale, la pace del lavoro, le parti del CNM chiariscono reciproca­ mente, secondo i principi della buona fede, le divergenze di opinione importanti e le eventuali vertenze e si adoperano per la loro composi­ zione nel senso delle disposizioni qui appresso. 2 In ogni caso le parti si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro membri a salvaguardare, per l’intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell’art. 357a cpv. 2 CO. Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciope- ro, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali ser- rata o boicotto.
Pace del lavoro. 1Per tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL. 2In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione.
Pace del lavoro. Le parti contraenti riconoscono l’importanza della pace del lavoro e si assumono l’obbligo assoluto di salvaguardare tale pace. Questo significa che, anche in relazione a questioni non regolate nel pre- sente CCL e nelle disposizioni di attuazione concordate di comune accordo, rinunciano a fare ricorso, durante il periodo di validità di questo CCL, a qualsiasi misura di lotta, in particolare a scioperi, serrate e boicottaggi. syndicom si impegna a intervenire in questo senso sui suoi iscritti.
Pace del lavoro. 1 Le parti contraenti s'impegnano per tutta la durata di validità del CCL a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare a qualsiasi azione che disturbi lo svolgimento del lavoro come lo sciopero, lo sciopero d'avvertimento, misure simili allo sciopero, il boicottaggio e la serrata.
Pace del lavoro. 1 I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a mantenere la pace assoluta del lavoro. Resta riservata la speciale regolamentazione relativa agli adegua- menti salariali ai sensi dell’articolo 55. 2 In particolare ognuna delle federazioni contraenti si impegna a non appog- giare azioni di disturbo o a incitare le stesse, e a prendere, invece, tutte le misure necessarie per evitare azioni di disturbo. Se, ciononostante, dovesse- ro sorgere dei disturbi, le parti contraenti devono ordinarne la sospensione. 3 In modo particolare vengono considerati disturbi della pace del lavoro la cessazione collettiva del lavoro, i licenziamenti collettivi, le serrate, le liste nere, il boicottaggio e altre punizioni di questo genere.
Pace del lavoro. Le parti contraenti s´impegnano per sé, le proprie sezioni e i propri soci a salvaguardare la pace del lavoro per tutta la durata del CCL PEAN e si astengono in particolare da qualsiasi azione collettiva volta a turbare il lavoro per far valere rivendicazioni in relazione al pensionamento antici- pato nel settore dell´edilizia principale.
Pace del lavoro. Le parti contraenti si impegnano a mantenere la pace del lavoro nell’ambito d’appli- cazione del presente CCL giusta gli art. 2 e 3. La pace del lavoro non vale solo per oggetti disciplinati nel presente contratto, ma in assoluto.
Pace del lavoro. 1 Nell’intento di salvaguardare la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione ed eventuali vertenze e si adopere- ranno per la loro composizione secondo le disposizioni seguenti. 2 In ogni caso le parti si impegnano, per sé e i loro membri, a salvaguardare per l’intera durata del presente CCL la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Di con- seguenza sono proibiti tutti gli atti volti a turbare il lavoro ed in modo speciale ogni rappresaglia o misura di lotta come il boicotto, lo sciopero o la serrata.
Pace del lavoro. 1 Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia nazionale, la pace del lavoro, le parti contraenti il CNM chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni qui appresso. 2 In ogni caso le parti si impegnano, per sé, le loro sezioni e i loro soci, a salvaguardare, per l’intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell’art. 000x, xxx. 0 xxx Xxxxxx xxxxxxxx delle obbligazioni (appendice 3). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.
Pace del lavoro. 32.1 Per assicurare la pace del lavoro, le parti contraenti e le ditte che sottoscrivono il presente CCL, si obbligano ad osservarlo coscienziosamente ed a collaborare per una sua scrupolosa applicazione. 32.2 Le parti si dichiarano d’accordo di regolare i conflitti che dovessero sorgere, esclusivamente con i mezzi previsti dal presente CCL, di sottomettersi alle decisioni arbitrali, rinunciando allo sciopero e alla serrata, e di influire sui propri membri perché si astengano dall’uso di questi mezzi. 32.3 Nello spirito di collaborazione e nell’interesse delle professioni, le parti si impegnano, nel limite del possibile, a favorire il pieno impiego.