Common use of Pagamento Clause in Contracts

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in In caso di pretesi difetti dei Prodotti)mancata esecuzione di tutto o parte di un Ordine di acquisto, se non previamente stabilito e fatti salvi gli eventuali altri diritti che l’Acquirente possa avere in virtù di un Contratto, il Prezzo sarà pagato al Fornitore in proporzione ai Servizi che sono stati forniti o ai Prodotti che sono stati consegnati in conformità con i Termini e le condizioni. In alternativa, ove applicabile, l’Acquirente può chiedere di essere immediatamente rimborsato per iscritto con il ogni quota del Prezzo già pagata al Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini per una fattura corretta e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento non contestata è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in dovuto entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuitoNei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, non sarà ritenuto valido gli interessi di mora possono essere addebitati solo dopo che l’Acquirente ne abbia ricevuto formale notifica dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di L’Acquirente pagherà gli interessi di mora pari al tasso ufficiale legale applicabile in Italia aumentato di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti3,5 punti rispetto agli importi non pagati quando dovuti in conformità a un Contratto. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sortaL’acquirente, fatto salvo ogni e altro diritto o rimedio di cui possa beneficiare, nella misura consentita dalle Leggi applicabili, può compensare qualsiasi diritto del importo dovuto al Fornitore ad ottenere dall’Acquirente con quanto quest’ultimo sarebbe tenuto a corrispondere all’Acquirente stesso. Per maggiore chiarezza, l’Acquirente non sarà tenuto a trattare una qualunque fattura o a rispondere a qualsiasi comunicazione che non rechino il risarcimento numero dell’Ordine di ogni dannoacquisto, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, né a una fattura che non sia stata inoltrata attraverso il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentesistema contabile dell’Acquirente.

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Samples: Ordine Di Acquisto, Ordine Di Acquisto, Ordine Di Acquisto

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso 14.1 Il cliente dovrà pagare entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo pagamento anticipato o qualsiasi altro accordo scritto riguardo le tempistiche di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitorepagamento. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di creditoin cui la consegna sia avvenuta ma non sia stata ancora inviata la fattura, il pagamento cliente dovrà intendersi da eseguire presso cassa saldare la somma concordata entro 30 giorni dalla consegna. 14.2 Se il cliente non provvederà al saldo entro il termine indicato nel precedente paragrafo, automaticamente e senza bisogno di banca Italianaulteriori avvisi, dovrà un interesse dell’1% al mese o parte di un mese, dalla scadenza sull’importo dovuto, IVA inclusa, fatti salvi gli altri diritti di Florensis. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi Nel caso in cui l’applicazione dall’interesse di mora pari al di cui sopra ecceda il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo stabilito ai sensi dell’articolo 2 comma 1 e 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108, esso verrà adeguato così da non eccedere la non automaticità misura massima prevista della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli legge. 14.3 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure sospensione, detrazione o regolamento sul conto corrente bancario indicato da Florensis. 14.4 Se richiesto, il contratto cliente fornirà una garanzia per l’adempimento degli obblighi esistenti o futuri derivanti dall’accordo concluso. Florensis può, fintanto che tale garanzia non sia stata fornita, sospendere i propri obblighi ai sensi dell’accordo. Se tale garanzia non viene fornita entro un termine ragionevole stabilito da Florensis, questa può sciogliere l’accordo in tutto o in parte mediante comunicazione scritta all’Acquirentescritta, senza necessità essere obbligata a pagare alcun risarcimento, fatti salvi tutti gli altri suoi diritti. 14.5 Tutte le spese di messa in morariscossione di Florensis, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per sia giudiziarie che stragiudiziali, saranno a carico del cliente. I costi rappresentano almeno il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma 15% della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentesomma non pagata.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in contante, senza alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti)deduzione, se non previamente stabilito per iscritto con il rimessa all’ufficio del Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle , secondo la modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate concordata dallo stesso Xxxxxxxxx nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso Tutte le spese bancarie relative alle condizioni di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italianaconcordate saranno sempre ed esclusivamente responsabilità del Cliente. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini Eventuali metodi e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi commissioni bancarie diverse dovranno essere concordati e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti autorizzati per iscritto dal Fornitore. In mancanza di ciò, il Fornitore avrà diritto di imputare al Cliente qualsiasi commissione bancaria incorsa. In caso di ritardo nel pagamento, a partire dalla data di scadenza, saranno addebitati gli interessi a favore del Fornitore conformemente all’art.5, par. 2 del Decreto Legislativo no. 231 del 9 ottobre 2002, fatto salvo il diritto di comprovare danni maggiori. L’interesse sarà applicato in conseguenza del semplice ritardo senza obbligo di preavviso formale. Eventuali deduzioni per commissioni di mora dovute all’amministrazione del Cliente e/o dell’Utilizzatore saranno liquidate contestualmente all’ultima rata. Qualora il pagamento sia in ritardo o il credito sia compromesso a causa del deterioramento della solvibilità del Cliente e/o dell’Utilizzatore, il Fornitore ha il diritto di esigere il pieno pagamento delle somme dovute a prescindere dall’effettiva data di scadenza del pagamento, senza pregiudicare, in ogni caso, il diritto che gli spetta di rescindere il contratto conformemente all’art.1186 del Codice Civile. Inoltre, in caso di controversia, il Cliente e/o l’Utilizzatore effettueranno i pagamenti alla scadenza e non avranno diritto a trattenute d’imposta sui pagamenti per commissioni di qualsivoglia ragione. In ogni caso il mancato pagamento e/o il ritardo di pagamento della fattura autorizza il Fornitore si riserva a sospendere l’erogazione del servizio concordato senza danni a carico dello stesso. Inoltre il Fornitore ha facoltà di esercitare il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, ricorrere a qualsivoglia altra misura riparatoria consentita dalla legge e di compensare crediti e debiti senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentelimitazioni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione corrisposto nella misura del 90% in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo verrà corrisposto dopo l’approvazione degli atti di collaudo, previa presentazione di parcella vistata dal prezzo pattuito (ad esResponsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e consequenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale. in In caso di pretesi difetti dei Prodotti)applicazione dell’art. 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione del 20% sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni pagamento dovuto di una quota percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione delle prestazioni l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non previamente stabilito procede, per iscritto ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con il Fornitoredecorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Il prezzo professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si intende pattuito obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al lordo presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni spesa od onere variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Il Professionista si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed il pagamento deve essere effettuato nei termini alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le violazioni alla Legge 136/2010 e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di venditacui all’art. 6 della suddetta Legge. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è ritenuto valido se effettuato direttamente soggetto alla verifica di cui al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturaD.M. 40/2008. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso Ogni eventuale cessione di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari credito relativa al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo presente contratto potrà effettuarsi con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e le modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corsocui all’art. 106 c. 13 del Codice. Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste beneficiario di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo commissioni e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto nella misura fissa di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteappoggio sia Unicredit spa).

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Samples: Direttore Dei Lavori, Ispettore Di Cantiere E Coordinatore Per La Sicurezza

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve Tutti i pagamenti dovranno essere effettuato nei termini e nelle effettuati secondo la modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al concordata dallo stesso Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso Tutte le spese bancarie relative alle condizioni di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italianaconcordate saranno sempre esclusivamente responsabilità del Cliente. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini Eventuali metodi e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi commissioni bancarie diverse dovranno essere concordati e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti autorizzati per iscritto dal Fornitore. In mancanza di ciò, il Fornitore avrà diritto di imputare al Cliente qualsiasi commissione bancaria incorsa. In caso di ritardo nel pagamento, a partire dalla data di scadenza, saranno addebitati gli interessi a favore del Fornitore conformemente all’art. 5, par. 2 del Decreto Legislativo no. 192 del 9 novembre 2012, fatto salvo il diritto di comprovare danni maggiori. L’interesse sarà applicato in conseguenza del semplice ritardo senza obbligo di preavviso formale. Qualora il pagamento sia in ritardo o il credito sia compromesso a causa del deterioramento della solvibilità del Cliente, il Fornitore ha il diritto di esigere il pieno pagamento delle somme dovute a prescindere dall’effettiva data di scadenza del pagamento, senza pregiudicare, in ogni caso, il diritto che gli spetta di rescindere il contratto conformemente all’art. 1186 del Codice Civile. Inoltre, in caso di controversia, il Cliente effettuerà i pagamenti alla scadenza e non avrà diritto a trattenute d’imposta sui pagamenti per commissioni di qualsivoglia ragione. In ogni caso il mancato pagamento e\o il ritardo di pagamento della fattura autorizza il Fornitore si riserva a sospendere l’erogazione del servizio concordato senza danni a carico dello stesso. Inoltre il Fornitore ha facoltà di esercitare il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, ricorrere a qualsivoglia altra misura riparatoria consentita dalla legge e di compensare crediti e debiti senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentelimitazioni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non 17.1 Il Cliente è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo esposto in caso fattura nel termine di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito scadenza ivi indicato e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalle dispo- sizioni di legge e regolamentari tempo per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di venditatempo vigenti. Il pagamento è ritenuto valido se dell’importo dovrà essere effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie dal Cliente se- condo le modalità indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta Richiesta di fornitura e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto nessuna contestazione potrà costituire valido dal Fornitore. Nel motivo di sospensione dei pagamenti. 17.2 In caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi tutto o di mora pari parte del corrispettivo esposto in fattura superiore a 10 (dieci) giorni ri- spetto al tasso ufficiale termine di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni casoscadenza ivi previsto, il Fornitore si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità del cliente, inclusa la sospensione della fornitura a mente del successivo articolo 19. 17.3 Qualora il diritto Cliente ritenga di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteaver pagato, senza necessità per errore di messa in moralet- tura o di fatturazione (esclusa espressamente ogni facoltà di contestazione circa la congruità dei dati di stima), nonché una somma superiore a quella dovuta, deve presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento accertati er- rori di quanto dovuto ed il risarcimento fatturazione a danno del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausolaCliente, il Fornitore ha facoltà, di far vendere comunicherà a quest’ultimo l’avvenuta rettifica provvederà all’accredito delle somme che risultino corrisposte in eccesso secondo i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto reclamo sia respinto, il Cliente è tenuto a mezzo credito documentariopagare l’importo già richiesto, i documenti dovranno essere in lingua inglese oltre agli interessi di mora a prescindere decorrere dalla nazionalità del contraentescadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), co- municati dal Fornitore al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Pagamento. L’Acquirente 7.1 Le fatture della venditrice sono pagabili entro 30 giorni di calendario netto dal­ la data della fattura, senza riduzioni. Riduzioni non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque puntiautorizzate verranno fat­ turate successivamente. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo singoli casi la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore venditrice si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenterichie­ dere degli anticipi. 7.2 In caso di fatturazioni parziali, i rispettivi pagamenti parziali vanno corrisposti al­ la ricezione della rispettiva fattura. Ciò vale anche per gli importi fatturati che si riferiscono a forniture successive o altri accordi che vanno oltre la somma stipu­ lata in origine, indipendentemente dalle condizioni di fornitura concordate per la fornitura principale. 7.3 I pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata e senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione alcuna de­ trazione franco ufficio di pagamento del prezzo, della venditrice. 7.4 L’acquirente non ha il diritto di trattenere dei pagamenti a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, causa di far vendere pretese di ga­ ranzia o altre contropretese o conguagliarle con i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo pagamenti da egli dovuti. 7.5 Un pagamento vale come effettuato alla data in cui la vendita sarà eseguitavenditrice può disporne. 7.6 Se l’acquirente è in ritardo con un pagamento concordato o un altro adempimen­ to derivante da tali o altri negozi, la venditrice ha i seguenti diritti, senza pregiu­ dizio dei suoi altri diritti: a) ritardare i suoi obblighi fino all’esecuzione del pagamento o dell’adempimento ed esigere una proroga adeguata del termine di consegna, b) mettere in scadenza tutti i crediti aperti relativi a tale negozio o altri negozi e applicare interessi di mora dell’1,25 % al mese per i suddetti importi, a partire dalla rispettiva scadenza, maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui la venditrice non documenti anche delle spese aggiuntive. Se Ad og­ ni modo, la venditrice ha il pagamento viene fatto a mezzo credito documentariodiritto di mettere in conto all’acquirente le spese ex­ tragiudiziali, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteparticolare le spese di riscossione e le spese legali.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Pagamento. 3.1 I termini di pagamento saranno riportati nell’Offerta del Venditore oppure nel Contratto. Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite trasferimento elettronico, netto in contante senza alcuna deduzione, in Euro, a meno che una valuta diversa non sia riportata nell’Offerta del Venditore ed entro 14 giorni dalla data della fattura applicabile del Venditore. L’Acquirente dovrà effettuare i pagamenti direttamente ed esclusivamente da un conto corrente a lui intestato. I versamenti effettuati da soggetti terzi per conto del dell’Acquirente potranno essere rigettati dal Venditore ed in tal caso s’intenderanno per non eseguiti, con conseguente addebito degli interessi di mora sui ritardati pagamenti. 3.2 L’Acquirente non è sarà autorizzato a compensare oppure ad effettuare qualsiasi forma di trattenuta oppure ritenuta a fronte di qualsiasi pagamento del Prezzo Contrattuale. Il Venditore non avrà alcun obbligo di iniziare l’esecuzione del Contratto finché egli non avrà ricevuto la prima rata del Prezzo Contrattuale. 3.3 Qualora qualsiasi pagamento non sia ricevuto entro la data applicabile per il pagamento, il Venditore sarà autorizzato a ricevere gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, senza bisogno di formulare alcuna deduzione richiesta formale. Inoltre e con un preavviso scritto di 7 giorni a tal fine, il Venditore può sospendere totalmente oppure parzialmente la propria esecuzione del Contratto fino al ricevimento del pagamento integrale e di qualsiasi interesse dovuto. Qualora qualsiasi pagamento non sia stato ancora ricevuto integralmente da parte del Venditore 21 giorni dopo la data di scadenza applicabile, in tal caso, indipendentemente dal prezzo pattuito fatto che il Venditore abbia iniziato o meno l’esecuzione del Contratto e/o sospeso le proprie opere, il Venditore sarà autorizzato a risolvere il Contratto mediante notifica scritta e con decorrenza immediata. 3.4 L’Acquirente non potrà per alcun titolo o ragione opporre eccezioni al fine di ritardare, sospendere o rifiutare i pagamenti ex art. 1462 c.c. (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodottisolve et repete), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. . 3.5 Il prezzo si intende pattuito al lordo basa sui costi per i materiali e la lavorazione alla data di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura emissione dell’offerta di venditaGEA. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordineQualora, comunquedurante dell’esecuzione del Contratto, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture intervenga qualche circostanza imprevista e/o agli ordini ancora in corsoimprevedibile che abbia un impatto sui costi e sull’esecuzione del Contratto, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirentele parti si impegnano, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzofin d’ora, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto negoziare nuovi termini equi e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo raggiungere un accordo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentebuona fede.

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Samples: Standard Terms and Conditions for Sale of Spare Parts and Services

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es6.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il La puntualità del pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordinedeterminata dalla data di ricevimento del relativo importo. Xxxxxxxx e assegni sono ritenuti un versamento solo dopo l’incasso e sono accettati senza l’obbligo di tempestiva presentazione e di protesto. 6.2 Una volta scaduto il termine di pagamento, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso l’Azienda ha il diritto di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di applicare interessi di mora pari al tasso ufficiale 10% annuo. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato riscossione e di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione incasso che si rivelino necessarie a far valere i diritti dell’Azienda, ivi comprese in mora del debitore. Inoltre, nel caso particolare le spese legate alla stesura di mancato pagamento una lettera di richiamo da parte dell’Acquirente del legale addetto al recupero crediti e i costi legati alla procedura d’esecuzione, unitamente alle spese legali del caso. L’Azienda si riserva inoltre il diritto di anche far valere eventuali ulteriori diritti e crediti. Nel caso in cui sia stato concordato un solo rateopagamento rateizzato, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare qualora non vengano rispettati i termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/di rate o agli ordini ancora in corsoaccessori, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore l’Azienda si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per esigere il pagamento immediato dell’intero ammontare del debito in essere (decadenza dal beneficio del termine). 6.3 Il Cliente è autorizzato a sospendere i pagamenti a seguito o in compensazione di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione rivendicazioni, solo laddove tali rivendicazioni si dimostrino non contestate e giuridicamente legittime. 6.4 Tutti i crediti dell’Azienda divengono immediatamente esigibili, indipendentemente dalla scadenza di pagamento del prezzoeventuali cambiali ricevute e accreditate, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltàin caso di ritardo nel pagamento, di far vendere protesto cambiario o di cessazione dei pagamenti da parte del Cliente. In tutti i Prodotti suddetti casi l’Azienda ha inoltre il diritto di eseguire forniture ancora in sospeso esclusivamente dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzia e, qualora tale pagamento anticipato o garanzia non vengano forniti entro due settimane, di recedere dal contratto senza fissazione di altro termine e senza pregiudizio per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteulteriori rivendicazioni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso 1) Salvo condizioni di pretesi difetti dei Prodotti)pagamento differenti concordate per iscritto, se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in avvenire entro 14 giorni dalla data della fattura. Qualsiasi Lo steso vale per fatture parziali. Si accettano assegni solamente a titolo di pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel solo dietro accordo esplicito. (2) In caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento, per il periodo dalla scadenza fino al ricevimento del pagamento comporterà l’addebito di vengono calcolati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque puntilegge conformemente all’art. 352 UGB – legge austriaca sul diritto delle imprese. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato ritardato pagamento vengono calcolate per ogni ingiunzione spese di ingiunzione pari all’1% dell’importo della fattura, massimo però fino a EURO 30. Dopo la seconda ingiunzione senza esito, un’agenzia per gli incassi viene incaricata di incassare il credito a spese del cliente. Il venditore ha diritto ad un adeguato rimborso di tutte le spese di riscossione causate dal ritardato pagamento dell’acquirente, salvo che l’acquirente non sia responsabile per il ritardato pagamento. Il ritardo del pagamento comporta la perdita di tutti i vantaggi eventualmente concessi, come sconti, provvigioni sul giro d’affari o sul trasporto o similari. Inoltre diventano esigibili tutti gli altri crediti fino a quel momento non ancora in scadenza. (3) Tutti i pagamenti dell’acquirente vengono calcolati innanzitutto sulla base di interessi e spese ancora in sospeso e poi sulla merce consegnata con patto di riservato dominio. Inoltre il venditore è legittimato a computare i pagamenti dell’acquirente a sue pendenze precedenti. (4) Il ricorso per vizi non esenta l’acquirente dal suo obbligo di pagamento per il rispetto delle condizioni di pagamento. Il dibattimento sul ricorso in garanzia non comporta per il venditore il riconoscimento dell’obbligo alla rimozione del vizio. (5) L’acquirente è legittimato alla trattenuta solo se i suoi diritti sono stati accertati con sentenza passata in giudicato oppure sono incontestati. (6) La compensazione con crediti in contropartita dell’acquirente con crediti del venditore è esclusa da parte dell’Acquirente di anche questo rapporto contrattuale. (7) Se l’acquirente subisce un peggioramento della sua situazione patrimoniale ovvero il venditore viene a conoscenza solo rateodopo la stipula del contratto che, già al momento della stipula del contratto stesso, l’acquirente si trovava in una situazione patrimo- niale tale da mettere a rischio l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitorevenditore può rifiutare la sua prestazione fino all’attuazione o messa in sicurezza della controprestazione. La prova di una siffatta situazione patrimoniale presso il cliente è considerata addotta con l’informazione di una rinomata agenzia di informazioni o una banca. (8) In caso di inadempimento di obblighi di pagamento, a sua discrezioneil venditore può recedere dal contratto fissando o concedendo un preavviso supplementare. In caso di insolvibilità dell’acquirente, potrà modificare termini e modalità il venditore può recedere dal contratto senza un preavviso supplementare. In questo caso il venditore può ritirare i prodotti già consegnati ma non ancora pagati. (9) Il venditore si riserva di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora mettere in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare conto all’acquirente eventuali richieste di indennizzo o risarcimento a seguito dell’inosservanza delle condizio- ni di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentepagamento.

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Samples: Condizioni Generali

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso agenti, rappresentanti o ausiliari di pretesi difetti dei Prodotti)commercio del venditore, se non previamente stabilito autorizzati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito da MADE+39, avranno effetto liberatorio per l’acquirente solo al lordo momento dell’effettiva ricezione di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturatali somme da parte della stessa MADE+39. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo o irregolarità nel pagamento comporterà l’addebito dà al venditore il diritto di interessi sospendere le forniture o di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora risolvere i contratti in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche se non relativi ai pagamenti in questione, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva nonché il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteal risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in moramora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all’integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, nonché sia stragiudiziale che giudiziale. In nessun caso l’acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto. Nel caso di agire nei confronti dell’Acquirente per il ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura, MADE+39 avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se relative ad altri contratti, e subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all’immediato ed integrale pagamento di quanto dovuto ed tutto il risarcimento materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteprezzo (clausola solve et repete).

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal I corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice saranno liquidati in relazione al numero dei pasti somministrati e documentati con apposita cartellina presenze da allegare alle fatture ed in base al prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di venditaunitario risultante dall'offerta. Il pagamento avverrà di norma entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. Con il pagamento del predetto corrispettivo l’appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per l’espletamento dei servizi e per quanto ad esso connesso o da esso conseguente, senza poter sollevare alcun diritto per l’erogazione di nuovi o maggiori compensi. La liquidazione dei corrispettivi dovuti rimane subordinato alla verifica dell’accertamento del regolare svolgimento del servizio, con riferimento al rispetto delle norme ed obblighi previsti nel presente Capitolato e nel Contratto d’Appalto che disciplinerà i rapporti fra il Comune e la Ditta appaltatrice. La liquidazione è ritenuto valido se effettuato altresì subordinata all’acquisizione del “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, fermo restando la facoltà del Comune di effettuare direttamente al Fornitore presso la sua sede gli accertamenti ritenuti necessari. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi eventuali soci lavoratori se trattasi di lettera di creditosocietà cooperativa, oppure ancora alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora Committente procederà alla sospensione del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentecorrispettivo.

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Samples: Service Agreement

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso agenti, rappresentanti o ausiliari di pretesi difetti dei Prodotti)commercio del venditore, se non previamente stabilito autorizzati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito da 41ZERO42 S.r.l., avranno effetto liberatorio per l’acquirente solo al lordo momento dell’effettiva ricezione di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturatali somme da parte della stessa 41ZERO42 S.r.l. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo o irregolarità nel pagamento comporterà l’addebito dà al venditore il diritto di interessi sospendere le forniture o di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora risolvere i contratti in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche se non relativi ai pagamenti in questione, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva nonché il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteal risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in moramora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all’integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, nonché sia stragiudiziale che giudiziale. In nessun caso l’acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto. Nel caso di agire nei confronti dell’Acquirente per il ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura, 41ZERO42 S.r.l. avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se relative ad altri contratti, e subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all’immediato ed integrale pagamento di quanto dovuto ed tutto il risarcimento materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteprezzo (clausola solve et repete).

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non Per i termini di scadenza dei pagamenti valgono le normative in vigore nelle UE. Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente. Il luogo del pagamento è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad esa tutti gli effetti il domicilio del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito. in Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine. In caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di l’acquirente è tenuto a corrispondere interessi di mora nella misura individuata dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che recita “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al tasso ufficiale saggio d'interesse del principale strumento di sconto praticato dalla rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di cinque puntisette punti percentuali. In deroga al D. LgsIl saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la Quando tra l’acquirente e il venditore sono stati conclusi più contratti se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, l’acquirente non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitorepuò sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse . InoltreSempre nell’ipotesi di pluralità di contratti, nel caso se l’acquirente non adempie l’obbligo di mancato pagamento da parte dell’Acquirente pagare il prezzo anche di anche un solo rateouna sola fornitura, il Fornitorevenditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, a sua discrezionesalvo, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il suo diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il al risarcimento del danno subitodanno. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione siano stabiliti i termini di pagamento del prezzo, a norma della presente clausolapagamento, il Fornitore ha facoltàvenditore può esigere immediatamente i propri crediti se l’acquirente, durante l’esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di far vendere difficoltà nel mantenere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentepropri impegni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso agenti, rappresentanti o ausiliari di pretesi difetti dei Prodotti)commercio del venditore, se non previamente stabilito autorizzati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito da PIEMME, avranno effetto liberatorio per l’acquirente solo al lordo momento de- ll’effettiva ricezione di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturatali somme da parte della stessa PIEMME. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo o irregolarità nel pagamento comporterà l’addebito dà al venditore il diritto di interessi sospendere le forniture o di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora risolvere i contratti in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche se non relativi ai pagamenti in ques- tione, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva nonché il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirenteal risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in moramora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all’integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per sia stragiudiziale che giudiziale. In nessun caso l’acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento pagamento, indipendente- mente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considera- zione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteprezzo (clausola solve et repete).

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Samples: Product Range Presentation

Pagamento. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso I termini di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità saranno indicati nella conferma d’ordine o nella fattura d’acquisto ed in un eventuale contratto di vendita. Il Si precisa che se viene scelto "bonifico bancario anticipato" come metodo di pagamento, la spedizione avverrà non appena ricevuto il bonifico. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento è ritenuto valido se posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato direttamente al Fornitore il pagamento quando la somma entra nella disponibilità di POPLAST presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fatturabanca. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel In caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di creditoritardo, totale o parziale nel pagamento, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari Cliente pagherà, sulla somma non pagata, un interesse convenzionale al tasso ufficiale Euribor (6 mesi) più uno spread del 4% senza alcun pregiudizio del diritto di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato POPLAST di cinque puntiterminare il contratto. In deroga Il diritto di proprietà di tutti i Prodotti venduti sulla base delle presenti condizioni, rimarrà in capo a POPLAST fino al D. Lgsmomento del pagamento totale dei Prodotti da parte del Cliente. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la Il Cliente non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione potrà in mora del debitore. Inoltrenessun caso sospendere i pagamenti, nel neanche in caso di mancato pagamento da contestazione e controversia. Qualora non venissero pagate immediatamente le fatture scadute, POPLAST sospenderà qualsiasi fornitura con espressa rinuncia della parte dell’Acquirente acquirente alla richiesta di anche un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture risarcimento danni e/o agli ordini ancora indennizzi di sorta: POPLAST provvederà, dunque, ad inviare tramite PEC all’acquirente diffida ad adempiere e, qualora quest’ultimo non provveda entro e non oltre il termine perentorio di 15 gg dal ricevimento della PEC a saldare totalmente le fatture scadute, il rapporto in corsoessere tra le parti sarà risolto di diritto, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) con conseguente diritto da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché POPLAST di agire nei confronti dell’Acquirente giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento recupero coattivo del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraenteproprio credito.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Pagamento. L’Acquirente (1) Salvo condizioni di pagamento differenti concordate per iscritto, il pagamento deve avvenire entro 14 giorni dalla data della fattura. Lo steso vale per fatture parziali. Si accettano assegni solamente a titolo di pagamento e solo dietro accordo esplicito. (2) In caso di ritardo nel pagamento, per il periodo dalla scadenza fino al ricevimento del pagamento vengono calcolati gli interessi di mora di legge conformemente all’art. 288 BGB – Codice civile tedesco. In caso di ritardato pagamento vengono calcolate per ogni ingiunzione spese di ingiunzione pari all’1% dell’importo della fattura, massimo però fino a EURO 30. Dopo la seconda ingiunzione senza esito, un’agenzia per gli incassi viene incaricata a spese del cliente di incassare il credito. Il venditore ha diritto ad un adeguato rimborso di tutte le spese di riscossione causate dal ritardato pagamento dell’acquirente, salvo che all’acquirente la responsabilità per il ritardato pagamento non possa essere imputata. Il ritardo del pagamento comporta la perdita di tutti i vantaggi eventualmente concessi, come sconti, provvigioni sul giro d’affari o sul trasporto o similari. Inoltre diventano esigibili tutti gli altri crediti fino a quel momento non ancora in scadenza. (3) Tutti i pagamenti dell’acquirente vengono calcolati innanzitutto sulla base di interessi e spese ancora in sospeso e poi sulla merce consegnata con patto di riservato dominio. Inoltre il venditore è legittimato a computare i pagamenti dell’acquirente a sue pendenze precedenti. (4) Il ricorso per vizi non esenta l’acquirente dal suo obbligo di pagamento per il rispetto delle condizioni di pagamento. Il dibattimento sul ricorso in garanzia non comporta per il venditore il riconoscimento dell’obbligo alla rimozione del vizio. All’acquirente spettano diritti di compensazione solamente se le sue contropretese sono accertate con sentenza passata in giudicato, incontestate o riconosciute dal venditore. Inoltre egli è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltre, nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche esercitare un solo rateo, il Fornitore, a sua discrezione, potrà modificare termini e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora in corso, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirente, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente, senza necessità di messa in mora, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzo, a norma della presente clausola, il Fornitore ha facoltà, di far vendere i Prodotti per conto e a spese dell’acquirente, dando comunicazione all’acquirente del tempo e del luogo trattenuta solo nella misura in cui la vendita sarà eseguita. Se il pagamento viene fatto a mezzo credito documentario, i documenti dovranno essere in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentesua controp- retesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

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Samples: Condizioni Generali

Pagamento. L’Acquirente 4.1.I prezzi indicati dal Venditore nella conferma d'ordine devono intendersi come netti, e non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione includono né l’IVA né i costi di trasporto. I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il termine indicato nella fattura. Tale scadenza potrà anche essere stata indicata nella conferma d'ordine. Nessuna detrazione potrà essere effettuata sul prezzo indicato in fattura, a meno che tale detrazione non risulti da una nota di credito emessa dal prezzo pattuito (ad esVenditore. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previamente stabilito 4.2.Eventuali sconti dovranno essere confermati per iscritto con il Fornitore. Il prezzo si intende pattuito al lordo di ogni spesa od onere ed il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità dal Venditore, o indicati nella conferma d’ordine o nella fattura di vendita. Il pagamento è ritenuto valido se effettuato direttamente al Fornitore presso la sua sede o alle coordinate bancarie indicate nella conferma d’ordine, comunque, nella valuta e nelle forme indicate in fattura. Qualsiasi pagamento fatto in luogo e modo diverso da quello pattuito, non sarà ritenuto valido dal Fornitore. Nel 4.3.Nel caso di pagamento effettuato a mezzo di lettera di credito, il pagamento dovrà intendersi da eseguire presso cassa di banca Italiana. L’eventuale ritardo nel pagamento comporterà l’addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di cinque punti. In deroga al D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 stabiliamo la non automaticità della decorrenza degli interessi moratori; tale decorrenza avverrà solo con formale costituzione in mora del debitore. Inoltreda parte dell’Acquirente, o nel caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di anche un solo rateodello stesso, il Fornitore, Venditore: a)Non sarà tenuto a sua discrezioneprocedere alla messa in mora del debitore né alla consegna di ulteriore Merce eventualmente ordinata dall’Acquirente; b)Nel caso egli decida di procedere ugualmente alla consegna di altra Merce, potrà modificare termini richiederne il pagamento anticipato; c)Potrà risolvere unilateralmente e modalità di pagamento relativi alle forniture e/o agli ordini ancora con effetto immediato il contratto in corso; d)A partire dalla data di scadenza fissata per il pagamento, oppure potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni fino e in conformità a quanto esplicitamente previsto dall'art. 1224 C.C., applicherà gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, oltre alla differenza fra tale tasso e il "Prime Rate" ABI, indicato nel quotidiano "Il Sole 24 ore", aumentato di cinque punti; e)avrà la facoltà di escludere, per tutto il periodo di perduranza del ritardo, la garanzia di cui al successivo paragrafo 5. 4.4.Qualsiasi eventuale contestazione relativa ad una fattura dovrà essere trasmessa dall'Acquirente entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura in questione. L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo (capitale più interessi e spese) da parte dell’Acquirenteanche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, oppure potrà annullarli senza che l’Acquirente possa avanzare richieste di indennizzo o risarcimento di sortacomunque insorti, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto nei confronti del Fornitore ad ottenere dall’Acquirente il risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenuti dal FornitoreVenditore. 5.Garanzia. 0.0.Xx garanzia ha una durata un anno decorrente dalla data della consegna dei Prodotti. In caso di Prodotti che presentino vizi o difetti palesi, l'Acquirente sarà tenuto ad informare dei difetti il Venditore entro gli otto giorni successivi alla data di consegna dei Prodotti in oggetto. In accordo con i termini previsti dall’articolo 1495 C.C., qualsiasi vizio o difetto occulto del Prodotto dovrà essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, il Fornitore si riserva il entro un anno dalla data di consegna, indicata nel documento di tra sporto. La denuncia dei vizi da parte dell'Acquirente dovrà essere supportata da informazioni e dettagli relativi ai vizi in questione. Tali informazioni sono indispensabili al Venditore per valutare l'effettiva portata del difetto. 5.2.L’Acquirente decade dal diritto di risolvere ipso iure garanzia laddove non consenta ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o se, avendo il contratto mediante comunicazione scritta all’AcquirenteVenditore fatto richiesta di restituzione della Merce difettosa a proprie spese, senza necessità ometta di messa in morarestituirla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 5.3.Nel caso di difetto denunciato entro i termini di cui sopra, nonché di agire nei confronti dell’Acquirente per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito. Qualora rimanga inadempiuta l’obbligazione di pagamento del prezzoVenditore procederà, a norma sua insindacabile decisione ed entro un termine ragionevole (avuto riguardo all’entità della presente clausolacontestazione), alla sostituzione del Prodotto (Ex works - sede del Venditore) o al rimborso del prezzo dello stesso, salvo quanto indicato nella successiva sezione 5.4. Resta inteso che il valore riconosciuto non potrà essere superiore al valore della Merce difettosa indicato in fattura. 5.4.Sempre qualora la denuncia dei vizi o difetti sia stata fatta nei termini previsti, e, comunque entro un anno dalla data di consegna del Prodotto, qualora il difetto possa essere rimosso con una semplice riparazione, il Fornitore ha facoltàVenditore procederà gratuitamente, di far vendere i Prodotti per conto e sempre a spese dell’acquirentesua insindacabile decisione, dando comunicazione all’acquirente alla riparazione in oggetto (Ex works - sede del tempo e Venditore) anziché, secondo quanto previsto dalla sezione 5.3, alla sostituzione del luogo Prodotto These general sales conditions (the "General Sales Conditions") govern all current and future sales contracts entered into by the company with regard to products supplied (hereinafter referred to as the "Product(s)" and/or "Goods") by Emmegi S.p.A, (the "Seller"), unless otherwise agreed to by the parties in cui la vendita sarà eseguitawriting. Se il pagamento viene fatto By entering into a mezzo credito documentariocontract of sale with the Seller, i documenti dovranno essere the buyer (the "Buyer") waives the application of all conditions and/or clauses other than the General Sales Conditions, even if these are attached to or otherwise indicated in lingua inglese a prescindere dalla nazionalità del contraentethe orders and/or other documentation sent by the Buyer. The General Sales Conditions shall be sent to the Buyer by the Seller with the request to sign them for acceptance and return them immediately to the Seller. 1.Quotations and Orders. 1.1.All orders, even if placed in advance by telephone, shall be communicated in writing, by email, letter of fax, to the Seller's head office. 1.2.Any amendment to the order requested by the Buyer must be communicated in writing by the Buyer to the Seller and shall not be binding on the Seller unless expressly accepted in writing by the latter. 1.3.If the Seller intends to make any amendment to an order, it shall notify the Buyer in writing, and shall only deem the order as definite once the Buyer has indicated its written acceptance of the proposed amendment. 0.Xxxxxxxx of Goods. 2.1.The delivery deadline [the "Delivery Deadline"] means the date on which the Goods, as agreed between the Buyer and the Seller, are to be made available to the Buyer for collection from the Seller's warehouses. 2.2.The Delivery Deadline is not essential. It shall be deemed approximate, and in any case, "except in cases of force majeure".

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita