Penali e risoluzione contrattuale Clausole campione

Penali e risoluzione contrattuale. 1. Le penali saranno applicate nelle ipotesi e secondo modi ed importi previsti nel Capitolato speciale.
Penali e risoluzione contrattuale. In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, previa contestazione per iscritto tramite raccomandata RR, dell’addebito all’Agenzia affidataria e rigetto delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: - per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la messa a disposizione del curriculum/colloquio del lavoratore somministrato, nonché della messa a disposizione di quest’ultimo, una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli; - per ritardo nella sostituzione del personale somministrato ove dovuta, penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli; - mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati, penale di € 200,00 per la prima infrazione, per singolo lavoratore; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In considerazione della particolare importanza del servizio svolto presso i punti CUP/Cassa delle Aziende sanitarie regionali, è fatto divieto all’Agenzia affidataria di interrompere e/o sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con Umbria Salute Scarl. L’illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto che sarà stipulato tra Umbria Salute e l’Agenzia affidataria. In tale ipotesi resteranno a carico dell’ Agenzia affidataria tutti gli oneri e danni conseguenti e derivanti da tale risoluzione. Le penali eventualmente applicate saranno oggetto di apposita fatturazione da parte di Umbria Salute. Ferma restando l’applicazione delle penali, qualora l’Agenzia affidataria della fornitura non rispettasse i tempi di fornitura previsti, Umbria Salute Scarl avrà la facoltà di dichiarare l’Agenzia affidataria del servizio inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti. In tal caso Umbria Salute Scarl invierà all’Agenzia affidataria del servizio formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito ad adempiere, qualora non ancor...
Penali e risoluzione contrattuale. 1. In caso di ritardo sui tempi di espletamento delle prestazioni dovute dall’appaltatore, sarà applicata una penalità in ragione dell’1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.
Penali e risoluzione contrattuale. Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Ufficio di Teheran dell’Agenzia ICE per cause di forza maggiore non imputabili all’affidatario del servizio. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali I’Ufficio di Teheran dell’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di risolvere autonomamente il contratto e di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno arrecato.
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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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