PENALI E SANZIONI. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La Stazione Appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stessa per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Publiacqua s.p.a. ha facoltà di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non ottempera alle pattuizioni contrattuali. La constatazione dell’inadempienza risulta da atto scritto redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e comunicato al medesimo dal Direttore Xxxxxx. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi dell’inadempienza e dovrà essere comunicata per iscritto all’Appaltatore. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo dell’adempimento determina un...
PENALI E SANZIONI. 7.1. I Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore si impegnano a risarcire i danni per le violazioni espressamente previste nelle Condizioni Generali di Ritiro, rimanendo impregiudicato, per ciascuna delle parti, il diritto al risarcimento dei danni in tutti gli altri casi di inadempimento secondo le regole ordinarie.
7.2. Il Centro di Coordinamento, invierà con cadenza trimestrale un documento informativo ai Sottoscrittori e ai Sistemi Collettivi, nel quale indicherà il saldo di quanto dovuto da una delle parti all’altra, secondo le risultanze delle informazioni pervenute.
7.3. L’applicazione delle penali avverrà mediante emissione di apposito documento contabile inviato da parte del Sottoscrittore ai Sistemi Collettivi individuati dal Centro di Coordinamento - con la comunicazione di cui all’art. 7.2 - alla fine del trimestre di pertinenza e verrà pagata entro e non oltre 30 gg. data documento fine mese.
7.4. La compilazione online del Modulo Segnalazione Anomalie di cui all’art. 5.3 delle Condizioni Generali di Ritiro costituirà prova dell’avvenuto accordo sulle penali applicabili solo qualora sia sottoscritto da un rappresentante di ciascuna delle parti.
PENALI E SANZIONI. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale che può variare come segue:
a) Mancata o ritardata sostituzione di un addetto assente, l’interruzione del servizio, inosservanza grave degli obblighi previsti nel capitolato/Progetto presentato: € 250,00 (l’importo è da moltiplicare per il numero di addetti eventualmente assenti e per il numero di giornate in cui gli eventi si sono verificati);
b) Ritardo nell’orario previsto o allontanamento anticipato: € 200,00;
c) Atteggiamento poco attento nei confronti del pubblico: € 150,00. L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto al soggetto convenzionato, che è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali danni e la possibilità di recedere dal contratto. Si fa espresso rimando all’art. 10 del Capitolato.
PENALI E SANZIONI. Penali 20
PENALI E SANZIONI. Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario e/o dei suoi aventi causa agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, il concessionario e/o i suoi aventi causa non abbiano provveduto a ripristinare le condizioni della presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario e/o i suoi aventi causa saranno tenuti a corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni recati. Il concessionario e/o i suoi aventi causa sono tenuti al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della polizza fidejussoria di cui all’art. 18, penultimo comma, concernente l’agibilità ed il funzionamento del parcheggio, in suo possesso che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni. In caso di persistenti gravi violazioni e recidività si procederà alla decadenza dalla convenzione ai sensi dell'art. 24.
PENALI E SANZIONI. 1. Per ciascun servizio affidato a Venis i casi di applicazione delle penali e delle sanzioni, il loro ammontare e le modalità di applicazione sono definiti nei rispettivi disciplinari tecnici.
2. Venis può inviare le proprie controdeduzioni alla contestazione del Comune di cui all’art. 21 co. 3 entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Il Comune ricevute le controdeduzioni emana il proprio provvedimento entro 15 giorni, scaduti i quali il procedimento si intende in ogni caso concluso.
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nei disciplinari implica l’applicazione delle penali previste per ciascuno degli stessi.
4. L'ammontare degli importi cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del servizio stesso, su proposta di Venis.
5. Il Piano della performance di Venis, con le conseguenti forme di premialità per i dipendenti della società, è connesso con il Piano della performance del Comune e con i livelli di servizio richiesti dal contratto.
6. L’ammontare delle penali non può essere superiore al 10% del valore della singola prestazione fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione per inadempimento del contratto.
PENALI E SANZIONI. 42.1 Penali.
PENALI E SANZIONI. Qualora nel corso della gestione dell'appalto dovessero essere accertate violazioni dello appaltatore agli obblighi assunti e, a seguito di diffida del comune, lo stesso non abbia provveduto a soddisfare gli obblighi previsti dal presente capitolato nel termine all'uopo assegnatogli, l’appaltatore medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute in danno dal comune stesso nonché, a titolo di penale, una ulteriore somma di E 260,00. Si applicherà altresì la medesima procedura per le inadempienze ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell'Ente, per le quali sarà applicata la penale di e 260,00 maggiorati degli interessi legali, con la sola formalità della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia. Le penali di cui sopra saranno irrogate con apposito provvedimento su proposta del competente ufficio comunale. Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. . Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione secondo le leggi vigenti in materia. Per le inadempienze ritenute gravi, ad insindacabile giudizio dell'Ente, potrà essere risolto il contratto di gestione del servizio.
PENALI E SANZIONI. [Si chiede al Gestore di definire in accordo con tutte le Amministrazioni locali servite una comune modalità di individuazione degli inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili o da cause di forza maggiore, per i quali è prevista specifica penalità. Si suggerisce di basare la quantificazione delle penali su criteri proporzionali (%) al costo annuo netto del servizio per cui è contestato l’inadempimento, così come quantificato nel PEF comunale]
PENALI E SANZIONI. Penali 14 Articolo 20 Sanzioni 14 Articolo 21 Condizioni di risoluzione 14