PENALI E SANZIONI. 7.1 I Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore si impegnano a risarcire i danni per le violazioni espressamente previste nelle Condizioni Generali di Ritiro, rimanendo impregiudicato, per ciascuna delle parti, il diritto al risarcimento dei danni in tutti gli altri casi di inadempimento secondo le regole ordinarie.
PENALI E SANZIONI. Articolo 17
PENALI E SANZIONI. Articolo 27 - Penali 20
PENALI E SANZIONI. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell’importo netto contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
PENALI E SANZIONI. Le penali sono articolate, nel rispetto dagli artt. 103-108 del D.lgs. 18/04/2016 n°50 come di seguito specificato: - quando l'impresa non garantisce il minimo personale previsto, si applicherà una penale di € 200,00 al giorno. - in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nell’Ordine di Intervento verrà applicata la penale giornaliera di € 300,00 (trecento/00), oltre al risarcimento di eventuali danni economici richiesti da terzi e/o previsti dalla Carta di Servizio Idrico; - per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni da effettuare a cura dell’Impresa verrà applicata una penale di € 100,00 (trecento/00). - per la mancata registrazione delle lavorazioni sulla piattaforma elettronica tramite il software Pri- Mus – PLATFORM con cadenza settimanale sarà applicata una penale pari a € 200,00 a settimana. Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite l'AMAM S.p.A. provvederà alla rescissione del contratto. Le penali saranno applicate con deduzione dell’importo dal conto finale dal Responsabile del Procedimento.
PENALI E SANZIONI. 1. Xxxxx restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla convenzione, AAMS, dopo la formale contestazione al concessionario, applica le penali previste dai commi dal 2 al 6. Le penali non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.
PENALI E SANZIONI. 1. Per ciascun servizio affidato a Venis i casi di applicazione delle penali e delle sanzioni, il loro ammontare e le modalità di applicazione sono definiti nei rispettivi disciplinari tecnici.
PENALI E SANZIONI. Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario e/o dei suoi aventi causa agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, il concessionario e/o i suoi aventi causa non abbiano provveduto a ripristinare le condizioni della presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario e/o i suoi aventi causa saranno tenuti a corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni recati. Il concessionario e/o i suoi aventi causa sono tenuti al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della polizza fidejussoria di cui all’art. 18, penultimo comma, concernente l’agibilità ed il funzionamento del parcheggio, in suo possesso che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni. In caso di persistenti gravi violazioni e recidività si procederà alla decadenza dalla convenzione ai sensi dell'art. 24.
PENALI E SANZIONI. I Consorziati sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame dei Consiglio Direttivo per i dovuti provvedimenti, previa valutazione delle motivazioni dei Consorziati in relazione alle contestazioni avanzate nei confronti degli stessi contestate ai Consorziati. Nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà attenersi al principio della graduazione in misura alla gravità della violazione. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: (i) la sospensione, per un periodo minimo di un anno dall’assegnazione delle Commesse; (ii) la sospensione dei pagamenti in corso fino alla copertura dei danni causati al Consorzio e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio stesso; (iii) l’addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da qualsiasi altra associata, provocate dall'inadempienza del Consorziato soggetto al provvedimento; (iv) la revoca dell’assegnazione; (v) l’esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi ed in caso di ricezione di due provvedimenti di sospensione.
PENALI E SANZIONI. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale che può variare come segue: