Perdita d’Impiego Involontaria Clausole campione

Perdita d’Impiego Involontaria la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipen- dentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupa- zione;
Perdita d’Impiego Involontaria. QUANDO NON OPERA L’ASSICURAZIONE?
Perdita d’Impiego Involontaria la perdita, da parte dell’Assicurato, dello stato di Lavoratore Dipendente Privato per effetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi oggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile) o intervenuto nell’ambito e/o all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, comminato senza alcun concorso della volontà dell’Assicurato e non motivato da colpa o dolo dell’Assicurato o da ragioni disciplinari o comunque non conseguente a risoluzione consensuale da parte dell’Assicurato stesso anche a seguito e/o nell’ambito di processi di riorganizzazione aziendale, che abbia generato la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione;
Perdita d’Impiego Involontaria. Copertura assicurativa dell’evento Disoccupazione.
Perdita d’Impiego Involontaria. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Perdita d’Impiego Involontaria si intende: la perdita da parte dell’Aderente/Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Per Disoccupazione si intende lo stato dell’Aderente/Assicurato che:
Perdita d’Impiego Involontaria la perdita dello stato di Lavoratore Dipendente (Privato o Pubblico) a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione.
Perdita d’Impiego Involontaria. Il rischio assicurato è la perdita dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendendemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del Contratto di Assicurazione di lavoro e lo stato di Disoccupazione. E’ considerato in Disoccupazione l’Assicurato che:
Perdita d’Impiego Involontaria. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Perdita d’Impiego Involontaria si intende la perdita – da parte dell’Assicurato – dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Per Disoccupazione si intende lo stato dell’Assicurato che: a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia; e c) non rifiuti irragionevolmente offerte di lavoro.
Perdita d’Impiego Involontaria. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
Perdita d’Impiego Involontaria. La copertura è sottoscrivibile solo dai Lavoratori Dipendenti Privati