Perdita d’Impiego Involontaria la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipen- dentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupa- zione;
Perdita d’Impiego Involontaria la perdita, da parte dell’Assicurato, dello stato di Lavoratore Dipendente Privato per effetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ovvero, con riferimento ai lavoratori con qualifica dirigenziale, per giustificatezza, fondata su motivi oggettivi, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile) o intervenuto nell’ambito e/o all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, comminato senza alcun concorso della volontà dell’Assicurato e non motivato da colpa o dolo dell’Assicurato o da ragioni disciplinari o comunque non conseguente a risoluzione consensuale da parte dell’Assicurato stesso anche a seguito e/o nell’ambito di processi di riorganizzazione aziendale, che abbia generato la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione;
Perdita d’Impiego Involontaria. QUANDO NON OPERA L’ASSICURAZIONE?
Perdita d’Impiego Involontaria. Copertura assicurativa dell’evento Disoccupazione.
Perdita d’Impiego Involontaria. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Perdita d’Impiego Involontaria si intende la perdita – da parte dell’Assicurato – dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Per Disoccupazione si intende lo stato dell’Assicurato che: a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia; e c) non rifiuti irragionevolmente offerte di lavoro.
Perdita d’Impiego Involontaria. La garanzia Perdita d’Impiego Xxxxxxxxxxxx è prestata esclusivamente per soggetto inquadrabile come Lavoratore Dipendente Privato, ovvero, la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana con un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Perdita d’Impiego Involontaria. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga), di qualunque tipologia;
b) licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari;
c) perdite del posto di lavoro dovute a dimissioni o ad altre cause dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, ivi inclusa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ad esempio: incentivo all’esodo da parte del datore di lavoro, conciliazione a seguito di impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, prepensionamento, ecc.);
d) licenziamenti avvenuti nei casi in cui il datore di lavoro dell’Assicurato è: il coniuge, l’ascendente, discendente o un parente in linea collaterale dell’Assicurato;
e) licenziamenti occorsi durante il periodo di prova;
f) se l'Assicurato era assunto in base ad un contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana;
g) se l’Assicurato non è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia.
Perdita d’Impiego Involontaria. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Perdita d’Impiego Involontaria si intende: la perdita da parte dell’Aderente/Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Per Disoccupazione si intende lo stato dell’Aderente/Assicurato che:
i. abbia cessato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato o Lavoratore Dipendente Pubblico e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e ii. sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
Perdita d’Impiego Involontaria. La copertura è sottoscrivibile solo dai Lavoratori Dipendenti Privati
Perdita d’Impiego Involontaria. L’Impresa assicura il rischio della perdita del lavoro causata da un licenziamento per giustificato motivo og- gettivo, indipendente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, da cui deriva lo stato di Disoccupazio- ne. AI fini della delimitazione del rischio assicurato, si precisa che non sono coperti gli stati di messa integrazioni guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Casa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta) Ai fini dell’accertamento del diritto alla relativa prestazione la data del sinistro è la data di effetto del licenziamen- to o il primo giorno di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. In caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, l’Impresa corrisponde per ogni periodo di Disoccupazio- ne di 30 (trenta) giorni consecutivi:
1. una Indennità Mensile di importo fisso, il cui ammontare varia a seconda della linea di prodotto scelta (Silver, Gold, Platinum), nei limiti di cui all’Art. 14; e
2. una somma pari all’ammontare delle Utenze domestiche intestate all’Assicurato, con termine di paga- mento nel mese in cui si è verificato il Sinistro e, in caso di continuazione di quest’ultimo, con termine di pagamento nei mesi successivi, nei limiti di cui all’Art. 14.