Scioglimento anticipato del contratto Clausole campione

Scioglimento anticipato del contratto. 9.1 Il Venditore ha la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, e senza alcun onere, penale o responsabilità nei confronti del Compratore, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze: a) il Compratore sia insolvente o ammetta, per iscritto, di non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e con le modalità concordate; b) il Compratore venga sottoposto ad una qualunque procedura concorsuale, o venga avviato un procedimento per la sua messa in liquidazione o nel caso venga nominato un curatore o commissario giudiziario; c) il Compratore commetta una qualunque violazione degli articoli 5.5 e 5.6 (mancato o ritardato pagamento), 6.4 (mancato ritiro della merce nei termini concordati), 12 (violazione dell’obbligo di riservatezza e della proprietà intellettuale); d) ogni modifica rilevante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della compagine societaria del Compratore, o ogni altra modifica o alterazione della struttura legale del management o della situazione finanziaria del Compratore tale da porre in evidente pericolo per il Venditore il conseguimento della controprestazioni a carico del Compratore. 9.2 Fatto salvo quanto sopra stabilito, il Venditore ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora il Compratore sia gravemente inadempiente ad uno qualunque degli obblighi di cui al presente Accordo o delle eventuali condizioni speciali e non vi ponga rimedio entro 15 giorni dalla data in cui il Venditore abbia comunicato per iscritto al Compratore una diffida ad adempiere indicante la natura della violazione.
Scioglimento anticipato del contratto. 16.1 Se l’assuntore del leasing è in mora con pagamenti corrispondenti a più di tre ca- noni di leasing dovuti, la società di leasing è autorizzata a sciogliere senza preavvi- so il presente contratto. 16.2 Inoltre, la società di leasing è autorizzata a disdire il contratto di leasing senza preavviso e con effetto immediato se l’assuntore del leasing non rispetta i suoi ob- blighi contrattuali, in particolare in caso di trattamento inappropriato, di manuten- zione insufficiente, di usura eccessiva dell’oggetto in leasing o in caso di scadenza o di assenza della copertura assicurativa concordata. La società di leasing è inoltre autorizzata a disdire il contratto con effetto immediato se contro l’assuntore del leasing viene aperto un fallimento, se l’oggetto in leasing è pignorato, sequestrato, confiscato o requisito. Lo stesso vale quando qualcuno fa valere sull’oggetto in lea- sing un diritto di ritenzione o se viene emesso un attestato di carenza di beni a ca- rico dell’assuntore del leasing. 16.3 In caso di scioglimento anticipato del contratto conformemente alle norme di que- sta cifra 16, l’assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente alla so- cietà di leasing l’oggetto in leasing. In tal caso la rata del leasing definitiva viene stabilita e liquidata conformemente alla cifra 4.3.
Scioglimento anticipato del contratto. 12.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla con- troparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), in
Scioglimento anticipato del contratto. 11.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (conformemente all'art. 11.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito dagli artt. 11.3 e 11.4). 11.2E' considerata giusta causa di recesso immediato, ai sensi dell'art. 11.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Le parti convengono inoltre di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione degli articoli 3, 4, 5.1, 6 e 7.1 del presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso immediato la violazione di qualsiasi
Scioglimento anticipato del contratto. 11.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso,
Scioglimento anticipato del contratto. 12.1 La FIS potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto: 12.2 La FIS si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni. 12.3 In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. 12.4 Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base alle unità lavorative effettivamente impiegate.
Scioglimento anticipato del contratto. La Sport e salute avrà facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto per grave inadempimento qualora nel corso di ciascun anno di durata del contratto siano applicate penali per un importo pari al 10% dell’importo del corrispettivo annuo. Si precisa fin da ora che saranno ritenute aventi carattere essenziale le seguenti prestazioni: • verifica del funzionamento dei maxischermi e degli impianti multimediali attraverso revisione generale semestrale; • certificazione dell’impianto prima di ogni manifestazione; • presidio durante le manifestazioni sportive. La Sport e salute avrà facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto: • qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e salute, l’appaltatore non adempia nel termine fissato; • qualora la ditta aggiudicataria risulti ricadere in una delle situazioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016; • in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta o in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali; • nel caso di cessione del contratto non autorizzata. Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e salute, dell'impianto sportivo presso cui deve essere effettuata la fornitura oggetto dell'appalto. Peraltro la Sport e salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto. Nelle eventualità sopracitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e Salute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Sport e Salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni. In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento della fornitura e posa in opera oggetto del presente capitolato, dello smaltimento dei vecchi tabelloni elettronici già effettuate nonché di tutte le prestazioni già eseguite. In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e Salute procederà all'incameramento del deposit...
Scioglimento anticipato del contratto. Se un supporto pubblicitario non risultasse più disponibile nel corso della durata del contratto, FFS Digital Advertising può recedere dal contratto senza obbligo di risarcimento. Uno scioglimento anticipato del contratto non dispensa l’inserzionista dal pagamento dei contenuti pubblicitari già riprodotti. Non si effettuano addebiti successivi di sconti, ma si effettuano remunerazioni se al momento dello scioglimento del contratto è stata raggiunta una soglia di sconto superiore.
Scioglimento anticipato del contratto. 12.1Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (conformemente all'art. 12.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito dagli artt. 12.3 e 12.4). 12.2E' considerata giusta causa di recesso immediato, ai sensi dell'art. 12.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale

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  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.

  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

  • Oggetto del contratto 2.1 Il Contratto ha per oggetto il convenzionamento dell’Esercente all’accettazio- ne in pagamento (sia nel punto vendita/a distanza che tramite internet che telefo- nicamente/per corrispondenza) delle Carte mediante ogni Funzionalità, l’interme- diazione dei flussi finanziari relativi alle Transazioni (“Servizio acquiring”), nonché la regolamentazione del Servizio reso dalla Società. Il Contratto impegna l’Esercente a fornire merci e/o servizi al Titolare della Carta, e la Società al pagamento all’Eser- cente dell’importo relativo alle Transazioni, il tutto nel rispetto delle modalità ed alle condizioni di seguito indicate. 2.2 Il Contratto ha per oggetto, inoltre, l’erogazione, a richiesta dell’Esercente dei Servizi Distintivi Alberghi e dei Servizi Distintivi Noleggi. 2.3 Il Contratto si compone del presente “Regolamento Esercenti Nexi” che con- tiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) il Documento di Sintesi, che costitu- isce il frontespizio del Contratto; b) il modulo denominato “Domanda di Adesione Esercenti Nexi”; c) il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Esercenti Nexi”; d) il documento denominato “Sicurezza dei dati”, disponibile anche sul Sito Internet. 2.4 All’atto del convenzionamento l’Esercente avrà già attive tutte le Funzionalità. L’effettivo utilizzo delle singole Funzionalità dovrà essere richiesto, al momento del convenzionamento o in seguito, tramite adesione ai relativi servizi tecnici. 2.5 Inoltre, qualora l’Esercente richieda il convenzionamento ad uno o più servizi accessori e collegati ai sensi del successivo art. 19 (i “Servizi Collegati”), il/i relativo/i regolamento/i è/sono da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone un’appendice.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Rinnovo del contratto Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

  • Importo del contratto L’importo complessivo del contratto è pari a € 957.700,28= (Euro novecentocinquattasettemilasettecento/2), I.V.A. inclusa (€ 785.000,23 più I.V.A. € 172.700,05). L’importo, I.V.A. esclusa, è così suddiviso: - Licenze d’uso dei prodotti, secondo l’offerta economica prodotta per ciascuna tipologia di licenza; € 472.825,00; - Manutenzione per i sistemi in esercizio a tutto il 2024 € 119.604,10; - Servizi di manutenzione per i nuovi sistemi €_ 85.339,53; - Servizi di valorizzazione professionale. € 107.231,60; I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l’assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l’I.V.A. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi di superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del D. lgs.36/2023.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Inadempimento del Cliente CGS_BUS_PLACET_1021 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi do- vuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di racco- mandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazio- PLACET GAS | PARTITA IVA 14.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 14.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 14.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ul- timo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della for- nitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. 14.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della for- nitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 14.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmet- tere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. 14.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto for- ma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 14.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il For- nitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa ri- soluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default. 14.10 Nel caso cui al precedente comma 14.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Di- stributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: (a) copia delle fatture non pagate; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la rice- zione di tale comunicazione da parte del Cliente; (d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulte- riore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 14.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distri- butore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura. 14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrat- tuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. 14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: (a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazio- ne di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; (b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nono- stante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il paga- mento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.