PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI Clausole campione

PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di formazione professionale, statali, parificati o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori permessi secondo le seguenti modalità: - Studenti di istituti secondari inferiori 15 giorni complessivi annui di permessi retribuiti – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame. - Studenti di istituti secondari superiori I. 150 ore di permessi retribuiti complessivi annui - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente ciascuna prova d’esame, II. 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - fruibili esclusivamente nell’anno in cui viene sostenuto l’esame. Le agevolazioni di cui sopra saranno attribuite anche ai lavoratori studenti che frequentino corsi di recupero con programmi pluriennali e sostengano positivamente i relativi esami di idoneità alla classe superiore. c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima volta nell’ambito del conseguimento della prima laurea e costituito da più prove, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di un ulteriore giorno lavorativo di permesso retribuito da fruire nel giorno lavorativo precedente la prova di esame, fino a concorrenza di 5 giorni lavorativi complessivi in caso di sostenimento di almeno due prove d’esame. Nel caso in cui l’esame sia costituito da un’unica prova, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 4 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame. c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame nell’ambito del conseguimento della prima laurea o nel caso di esami per il conseguimento di titoli di studio oltre la prima laurea, verrà riconosciuto un giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame. c.4) Per la discussione della tesi di laurea viene riconosciuto il diritto di us...
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. Fermo restando quanto disposto in materia dall’Art.10 della Legge 300/1970 e quale trattamento complessivamente più favorevole della vigente disciplina di legge, ai lavoratori studenti vengono riconosciuti per ogni anno di scuola i se- xxxxxx xxxxxxxx retribuiti per motivi di studio: a) Scuole medie inferiori e superiori: la giornata di prova d’esame; ulteriori otto giorni annui, fruibili a giornata intera, per il numero degli anni – più due – di corso legale degli studi frequentati; b) Università (purché il corso di studi sia di interesse rispetto all’attività professio- nale della Compagnia): 3 giorni, fruibili a giornata intera, per ogni singolo esame sostenuto per la prima volta; 1 giorno comunque per ogni esame ripe- tuto; 8 giorni in occasione della preparazione della tesi e della seduta di laurea, che potranno essere fruiti a giornata intera anche per un periodo non conti- nuativo nei 30 giorni precedenti la data prevista di laurea, da indicare nell’ap- posita modulistica aziendale; c) Master universitari riconosciuti di I e II Livello purché di interesse rispetto all’at- tività professionale della Compagnia: 2 giorni per ogni esame sostenuto. Per tutti gli eventi di cui al presente punto 4 è necessario produrre tempestiva- mente adeguata documentazione.
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. Ferme restando le disposizioni previste dall'art.10 della legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), agli studenti - per la preparazione agli esami - verranno inoltre concessi i seguenti permessi frazionabili nell'arco dell'anno scolastico od accademico:
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 10 della legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) agli studenti, per la preparazione agli esami verranno concessi i seguenti permessi :  5 giorni lavorativi, consecutivi, di permesso retribuito per la preparazione di esami, per il conseguimento della licenza, maturità ed idoneità, da usufruirsi nel periodo antecedente gli esami.  2 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame e per l’intera durata del corso legale di laurea e per un numero di anni fuori corso successivi pari alla metà del corso stesso; in caso di mancato superamento, non potranno essere concessi altri permessi per la ripetizione dello stesso esame.  10 giorni lavorativi di permesso retribuiti, anche non continuativi, per la preparazione della tesi di laurea, da utilizzarsi durante il periodo intercorrente tra la data di assegnazione della tesi e quella della discussione della stessa. Lo studente lavoratore dovrà produrre idonea certificazione attestante l’avvenuto sostenimento dell’esame. PROV. MILANO Nel caso di mancata produzione di tale certificazione o di mancato sostenimento dell’esame, le giornate concesse quale permesso saranno addebitate in conto ferie. Al conseguimento del diploma di scuola superiore verrà riconosciuto un premio speciale di € 600,00 e al conseguimento del diploma di laurea verrà riconosciuto un premio speciale di € 1.200,00.
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali saranno Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di tre mesi senza retribuzione.
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI. Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 36 ore all’anno. Tali permessi saranno concessi anche ai lavoratori che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale del settore. Aspettativa A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro potrà essere sospeso per motivi dipendenti da riconosciute necessità personali e familiari per un massimo di tre mesi senza retribuzione.

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  • Lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

  • Tutela dei lavoratori L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993. L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette. L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere. E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati. Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Doveri del lavoratore (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825; e) usare modi cortesi con il pubblico; f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell‘impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto; h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.