PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) Clausole campione

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). Dovrà essere presentato un Piano Economico Finanziario asseverato, che evidenzi con il massimo dettaglio possibile, attraverso appositi indicatori, la economicità e redditività dell’operazione, e le modalità e tempi di recupero dell’investimento. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori: • Tasso Interno di Rendimento (TIR) • Valore Attuale Netto (VAN) • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) • Loan Life Cover Ratio (LLCR) Il piano economico-finanziario asseverato dovrà comprendere le seguenti principali voci: - costi complessivi di progettazione dello studio di fattibilità, comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; - costi della progettazione definitiva ed esecutiva, compresi quelli per il Coordinatore per la Sicurezza sostenuti in fase di progettazione; - costi dell’esecuzione dei Lavori, evidenziando se del caso la quota incentivabile e quella non incentivabile e quindi totalmente a carico del concessionario; - costi dei servizi tecnici di Direzione Operativa e coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione; - costi relativi a forniture e posa in opera di interventi ulteriori connessi alla valorizzazione del complesso, esplicitando la eventuale quota “incentivabile” e “non incentivabile”; - altri costi ritenuti rilevanti, tra cui quelli asseverazione e rilascio di visti di conformità propedeutici all’ottenimento del beneficio fiscale e quelli finanziari; - costi stimati di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria; - costo del corrispettivo annuo da corrispondere al Comune per la gestione del parcheggio a pagamento; - dettaglio delle diverse voci di ricavo del concessionario, quali : o ricavi da erogazione di servizi dedicati ai cicloturisti, con il massimo dettaglio possibile; o ricavi da altri servizi turistico/ricettivo/ristorazione, ecc, con il massimo dettaglio possibile;
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). L'ammontare degli investimenti realizzati dal gestore determina sia l’aumento della tariffa che viene applicata agli utenti che l’ammontare del valore residuo che gli verrà riconosciuto in caso di subentro. Il Coordinamento considera perciò meritorio che l’EGATO4 abbia finalmente avviata la riconciliazione puntuale degli investimenti realmente realizzati da tutti i gestori del SII in provincia di Cuneo negli ultimi 10 anni. Per ora sono stati pubblicati i dati delle aziende del gruppo AETA, ci auguriamo che presto vengano resi noti anche tutti gli altri. Nel frattempo da dichiarazioni pubbliche abbiamo appreso che la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto dal vecchio PdA nel periodo 2007/2017 vari da un minimo del 20% ad un massimo del 60%. Ciò confermerebbe i dati già da noi rilevati sui bilanci annuali dei gestori, dalle relative relazioni e note integrative. Risulterebbero inoltre sui loro conti economici notevoli differenze sull'incidenza percentuale delle diverse categorie di costo tra gestori pubblici e gestori misti/privati. Il Coordinamento, ritenendo che l’esperienza di gestione di questi trascorsi 10 anni debba servire ad evitare analoghi errori nella programmazione per il prossimo trentennio, ritiene essenziale che i dati degli investimenti siano più profondamente analizzati ed in particolare richiede di verificare anche: - Il costo medio per unità di misura che ogni gestore ha sostenuto per le varie tipologie d’investimento; - Le “ modalità di esternalizzazione dei servizi di fornitura” di tutti gli attuali gestori anche perchè il tabulato di Hydrodata chiarisce solo per ACDA che “le gare vengono indette” regolarmente, mentre non precisa se ciò avviene anche per gli altri gestori. Xxxx, per ALSE e TECNOEDIL viene indicata come modalità ricorrente l'“approvvigionamenti in house da Xxxxxxxxx e Tecnoedil lavori” e per ALPI ACQUE viene invece indicato come metodo un sistema regolamentato “in accordo al D.Lgs 50/2016”; - Quali tipologie di investimenti i gestori abbiano privilegiato ed a scapito di quali altre. Ciò consentirebbe di meglio comprendere il perché delle attuali criticità rilevate ed evidenziate nella carta dei rischi relativa alla “ricognizione dello stato di fatto” dove appare evidente la loro inversa proporzionalità agli investimenti eseguiti nel periodo precedente. Tra i 177 comuni che hanno risposto, solamente 12 (e vale la pena citarli: Gaiola, Magliano Alpi, Monastero Vasco, Pamparato, La Morra, Novel...
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). L’offerta di cui ai punti precedenti deve essere corredata dal PEF. Il PEF deve essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni:
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). L’offerta di cui ai punti precedenti deve essere corredata dal PEF dell’Offerente. Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il PEF deve essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni, comunque in conformità all’elaborato di cui al punto 17.2 e allegato del presente Documento:
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata del Contratto, asseverato da [•], allegato al presente Atto sub allegato [•], comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). Unitamente all’offerta economica il concorrente deve presentare il Piano economico finanziario (PEF) di cui all’art. 11 punto 1 dello Schema di contratto di Concessione (All. A) riportante gli elementi e indicazioni ivi contenute e che dia evidenza della sostenibilità dell’ipotesi di gestione. Il Pef deve essere svolto per ciascuno degli anni di durata della concessione e dovrà dimostrare l’equilibrio economico della gestione. Dopo l’apertura dell’offerta economica, in capo al soggetto proposto quale aggiudicatario, la Commissione si riserva di valutare la coerenza tra PEF e progetto e, qualora non la riscontrasse, può prevedere l’esclusione del concorrente, adducendo le motivazioni per tale scelta.
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF). Per ciascun Progetto, l’offerta deve contenere un Piano Economico Finanziario (PEF) comprendente i seguenti elementi:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.