Politica tariffaria Clausole campione

Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF. 3. Trenitalia, in accordo con la Regione, garantirà l’adesione ai nuovi progetti di integrazione tariffarie e/o modali previa verifica dell’impatto economico-finanziario e il pieno ristoro degli oneri tariffari relativi da parte della Regione. Con riferimento al futuro sistema regionale di supervisione e controllo (“Clearing”) dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE), di cui alla DGR 720/2015, Trenitalia parteciperà all’individuazione della corretta gestione e coordinamento unitario dell’interoperabilità/integrazione tra i differenti gestori del servizio TPL regionale aderenti al sistema integrato, nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito e coordinato dalla Regione e a cui saranno chiamati a partecipare i gestori del servizio TPL regionale aderenti. 4. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti. 5. La Regione, inoltre, stabilisce che: a. a far data dal 1 agosto 2018 viene istituito il centroide della città di Roma, come definito nell’allegato 6; b. a far data dal 1° gennaio 2019, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe Metrebus Roma e Lazio relative agli abbonamenti annuali degli studenti sono automaticamente adeguate, come da tabelle di cui all’Allegato 6; c. a far data dal 1° gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe...
Politica tariffaria. 1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto in coerenza con i “principi generali in materia tariffaria” di cui all’art 26 della L.R. 18/2002. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a FAL, l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione. 3. La Regione, inoltre, stabilisce che: - l’agevolazione per i ragazzi prevede la gratuità fino a 10 anni non compiuti se accompagnati da un singolo adulto pagante, oltre i 10 anni si intenderà applicato il prezzo pieno adulti; - annualmente, a far data dal 1° gennaio degli anni: 2023, 2025 e dal 2027 al 2033, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente, risultasse inferiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento previsto del + 0,9%. Qualora l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – indice generale NIC (al lordo dei tabacchi) -, definito nel documento ISTAT emesso a novembre dell’anno precedente risultasse superiore al + 0,9%, si applicherà l’incremento NIC previsto per legge, assorbente l’incremento dello 0,9% prospettato; - a far data dal 1° gennaio degli anni 2022, 2024 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento); 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuiscono all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 9, comma 4, lettera a). 5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo d...
Politica tariffaria. Il presente Contratto è di tipo net cost.
Politica tariffaria. 1. Le tariffe per la certificazione secondo lo schema di Esperto in edilizia sostenibile italiana sono concordate tra le parti.
Politica tariffaria. 1. La politica tariffaria è di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Capitolina che, annualmente, con apposite Deliberazioni adottate dagli Organi di governo dell'Ente, determina, ai sensi dell’art.172 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, le tariffe e i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. 2. Le competenti strutture dell’Amministrazione Capitolina comunicheranno tempestivamente a Zètema eventuali modifiche delle tariffe che dovessero intervenire in costanza del presente Contratto.
Politica tariffaria. 1. EAV adotta il sistema tariffario definito dalla Regione e vigente nel periodo di validità del Contratto, comprensivo della tariffa integrata e di quella aziendale. 2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a EAV l ’ i n t e g r a l e c o m delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
Politica tariffaria. 1. La politica tariffaria è di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione Capitolina che, annualmente, con apposite Deliberazioni adottate dagli Organi di governo dell'Ente, determina, ai sensi dell’art.172 lett.

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  • Politica di investimento Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi. Gli strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni) adottati beneficeranno di una valutazione di qualità del credito reputata favorevole o positiva. Gli attivi ammissibili sono emessi principalmente da emittenti di buona qualità o garantiti da garanti di buona qualità: hanno rating minimo A2/P2 o considerato di qualità di credito equivalente in base alla metodologia proprietaria della Società di gestione; il comparto eviterà di ricorrere in modo meccanico ed eccessivo ai rating pubblicati dalle agenzie esterne. Gli investimenti sono denominati in USD e in valute dei paesi membri dell'OCSE. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari. Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio. ▪ l’Unione europea ▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea. La scelta dei valori/degli emittenti si basa su analisi economico-finanziarie nonché su considerazioni ESG, che rappresentano entrambe indicatori dei rischi e delle opportunità a lungo termine. Gli aspetti ESG sono analizzati mediante una metodologia sviluppata dalla Società di gestione, illustrata qui di seguito. I risultati dell’analisi ESG sono integrati nella gestione finanziaria del portafoglio. Quest’analisi mira a consentire ai gestori di identificare meglio i rischi, ma anche le opportunità, che derivano dalle principali sfide dello sviluppo sostenibile. L'analisi ESG copre l’insieme del portafoglio del comparto, ad esclusione dei depositi, delle liquidità e dei derivati su indici.

  • Eventi socio-politici La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei: 1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; 2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi: La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre; d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti indicati nella scheda di rischio

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  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.