Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - :
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - ;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando ;
c) rapina commessi ai danni di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono La garanzia “Portavalori” viene prestate con i limiti di indennizzoindennizzo previsti nella partita 11c) dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la 1 alla voce “PORTAVALORIPortavalori”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: All Risks Insurance Policy
Portavalori. A deroga dell’ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 9 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” non verrà prestata per i danni da Xxxxx e Xxxxxx; - relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “COSE PARTICOLARI VALORI”; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: Bando Di Gara
Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - :
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - ;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando ;
c) rapina, commessi ai danni di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate La garanzia “Portavalori” viene prestata con i limiti di indennizzoindennizzo previsti nell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la alla Sezione 5 alla voce “PORTAVALORIPortavalori”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: Polizza All Risks
Portavalori. A deroga dell’ARTdell’Art. ESCLUSIONI2 – ESCLUSIONI sezione 3, lett. hf) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro denaro,carte valori , titoli di credito e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando a seguito di strappo di mano o di dosso alla persona i dei valori medesimi; - rapina, estorzione; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato dall’Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: Insurance Services Agreement
Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) La Società si intendono coperti i obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da dalla perdita/sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - :
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; -
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando
c) rapina commessi ai danni di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, Resta convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicuratinon risarcirà per ogni singolo sinistro e, nonché i compensi dovuti complessivamente qualunque sia il numero di sinistri nell’annualità assicurativa, una somma superiore a terzi per leggequella indicata nella Sezione 5.
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Samples: Insurance Policy
Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: Insurance Policy
Portavalori. A deroga dell’ART45.1 Condizioni della garanzia Portavalori
(a) Qualora specificatamente richiesta dall’Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate sub Allegato 1, la garanzia di cui alla partita 2.1 sub Allegato 1 sul Rischio Portavalori si intende prestata contro tutti i Rischi di cui all’art. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti 44.2 che precede entro i danni derivanti da sottrazione Sottolimiti di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto Indennizzo indicati per detta partita sub Allegato 1 quando il Portavalori ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - le Merci o Valori assicurati a condizione, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che detti enti assicurati siano fisicamente accompagnati dal Portavalori.
(b) La garanzia per il furto strappando Rischio Portavalori di mano cui alla partita 2.1 sub Allegato 1 è sempre soggetta ad uno Scoperto del 10% (dieci per cento), restando espressamente inteso e convenuto che detto Scoperto è elevato al 20% (venti per cento) in caso di Merci o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato Valori in transito in Italia a sud del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante 42° parallelo.
(c) Se non altrimenti stipulato, il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori Portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età viaggiare non inferiore ai 18 anni accompagnato e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel armato, su qualsiasi mezzo di trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato pubblico o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti privato e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del serviziopiedi, fatto salvo quanto in contrario eventualmente stabilito nelle Condizioni Speciali e/o nelle Raccomandazioni.
45.2 Xxxxxxx trasportabile e divieto di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma viaggiare con altro Portavalori
(a) Qualora alla voce collezioni della Proposta sia indicato il massimo trasportabile dal Portavalori, l’Assicurato è tenuto, a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italianapena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Restaa non eccedere tale limite.
(b) L’Assicurato prende, inoltre, convenuto tra atto che è fatto assoluto divieto ai Portavalori di viaggiare accompagnati con altre persone che trasportino Merci o Valori, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo. Il predetto divieto non si applica nel caso in cui i Portavalori che viaggiano insieme trasportino 1 (una) sola collezione in tutto.
45.3 Obbligo di dichiarare tutte le parti collezioni
(a) È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia Portavalori, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, che l’Assicurato dichiari e descriva dettagliatamente in caso Proposta tutte le collezioni ed i trasporti.
(b) Qualora esistano collezioni o trasporti che l’Assicurato non desidera assicurare, permane l'obbligo dell’Assicurato di sinistro: - dichiararli e descriverli in Proposta, precisando che per essi non richiede la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.ccopertura.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”. - in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
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Samples: Insurance Contract