Common use of Poteri di rappresentanza Clause in Contracts

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso decorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ.. , anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedential comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Servizi Di Investimento, Servizi Di Investimento

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti in questo contratto con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto raccomandata e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvederesiano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e di società. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica della delega di rappresentanza ai soggetti interessati. 4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 5. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 46. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revochedella revoca, modifiche modifica e rinuncerinuncia, vale quanto stabilito ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatarial comma 2. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Contratto Quadro Dei Servizi Di Investimento E Servizi Accessori, Contratto Quadro Dei Servizi Di Investimento E Servizi Accessori

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto CLIENTE comunica alla BANCA quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BancaBANCA, precisando gli eventuali limiti delle e le facoltà loro accordate. 2. E’ fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: consulenti finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA, che non siano legati al CLIENTE da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, medesime non saranno opponibili alla Banca BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedereraccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo Salva disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 42. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla BANCA mediante raccomandata a.r.. La revoca delle facoltà dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'artall’art. 1726 cod. civc.c., anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dei suddetti poteri deve essere fatta effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle Le revoche, modifiche e rinunce, vale rinunce sono effettuate secondo quanto stabilito ai commi precedentiprevisto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne informare gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca BANCA sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Investment Services Agreement, Banking Services Agreement

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa l’Agenzia di Riferimento non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, PEC oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto mediante consegna a mani e non sia trascorso il tempo tecnicamente tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tuttitutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'artall’art. 1726 cod. civ., . anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. 6. La morte o l’incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate autorizza- te a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordatealle stesse conferite. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto telefax e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunica- zione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo disposizione contrariacontraria del Cliente, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamentesuccessivamente alla con- clusione del Contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. 4. Quando Fatto comunque salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali o comunque espressamente pattuito per iscritto tra Cliente e Banca, quando il rapporto Contratto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuataformalizzata, in deroga all'artall’Art. 1726 codCod. civCiv., anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere fatta for- malizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedential comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la ia relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, telegramma oppure presentata alla succursale presso la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvederesiano decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., effettuata anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito statuito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatario modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Mifid Attestation of Receipt of Pre Contractual Information

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa l’Agenzia di Riferimento non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, PEC oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto mediante consegna a mani e non sia trascorso il tempo tecnicamente tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'artall’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. 6. La morte o l’incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Bancabanca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, telegramma oppure presentata alla succursale presso la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto rapporto, e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvederesiano decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, rinunce vale quanto stabilito statuito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la 2 e 3 è onere del cliente comunicare l’intervenuta revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatario modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. 6. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

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Samples: Investment Services Agreement

Poteri di rappresentanza. 1. Il Se la nomina di rappresentanti è consentita dalla Banca, il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa Webank non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto mediante consegna a mani e non sia trascorso il tempo tecnicamente tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'artall’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai nei precedenti commi precedentidel presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.altri 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank

Poteri di rappresentanza. 136.1. Il Cliente è tenuto a ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 236.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefaxfax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 336.3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 436.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedential secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 536.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Contract

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, termine di 2 (due) giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi precedential comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Conto Corrente

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, raccomandata o telefaxpec, oppure presentata alla succursale presso la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedererapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. In ogni caso l'opponibilità alla Banca delle suddette modifiche sarà effettiva decorse 48 ore dal ricevimento della comunicazione. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., effettuata anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito statuito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatario modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Informativa Precontrattuale

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la ia relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, telegramma oppure presentata alla succursale presso la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvederesiano decorsi cinque giorni lavorativi dalia ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., effettuata anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito statuito al comma precedente. COPIA BANCA 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatario modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Mifid Attestation of Receipt of Pre Contractual Information

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare con firme disgiunte. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa l’Agenzia di Riferimento non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.abbia 3. Salvo espressa disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tuttitutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'artall’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. 6. La morte o l’incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax, telegramma oppure presentata alla succursale presso la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvederesiano decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese depositate e pubblicate ai sensi di pubblica ragionelegge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando Qualora il rapporto è sia intestato a più persone, persone i soggetti autorizzati a rappresentare i ì cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., effettuata anche da uno solo dei cointestatari cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito statuito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatario modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

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Samples: Mifid Attestation of Receipt of Pre Contractual Information