Precedenze. Da tempo pieno a tempo parziale
Precedenze. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, nei limiti del: - 2% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 100 dipendenti; - 3% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 100 dipendenti. . Tali domande saranno prese in considerazione: - se motivate da documentate necessità di:
Precedenze. Da tempo pieno a tempo parziale In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato. Tali domande saranno prese in considerazione: - se motivate da documentate necessità di:
Precedenze. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro a termine al fine di evidenziare al lavoratore la possibilità di esercizio dello stesso nei termini ed alle condizioni previsti dall’art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015.
a) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
b) il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro effettuate nei dodici mesi successivi la scadenza del contratto a termine per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Il diritto di precedenza delle lavoratrici madri è disciplinato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 81/2015. I diritti sub a) e b), non sono esercitabili dai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
Precedenze. In caso di discordanza o contrasto fra le clausole previste nei documenti di cui al precedente Articolo e quelle del presente contratto prevarranno queste ultime.
Precedenze. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneità necessari. L’esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall’avvenuto decesso. Le Aziende termali, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento, daranno la precedenza nelle assunzioni del personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali, a quei lavoratori che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze della medesima azienda per un maggior numero di stagioni e nelle qualifiche occorrenti, tenendo anche conto della durata delle prestazioni, purché ne facciano richiesta scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo. DICHIARAZIONE A VERBALE: Le parti convengono che per “personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali” si intendono i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità e per ragioni di intensificazione dell’attività produttiva in particolari periodi dell’anno.
Precedenze. Da tempo pieno a tempo parziale In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, nei limiti del: - 4% del personale in forza a tempo pieno. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Tali domande saranno prese in considerazione: - se motivate da documentate necessità di:
Precedenze. 1. Hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale i dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i propri genitori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti oppure assistono persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2. La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta anche a favore del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 (art. 8 commi 4 e 5 D.Lgs. 81/2015) o con figlio affetto da DSA iscritto al primo ciclo dell’istruzione (art. 6 Legge 170/2010).
3. La priorità è riconosciuta anche ai dipendenti con età uguale o superiore ai 60 anni come agevolazione per la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Precedenze. E’ stato concordato l’incremento delle percentuali di trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale mantenendo tuttavia gli scaglioni definiti in base ai requisiti dimensionali delle aziende al fine di considerare le specifiche esigenze: per le azienda fino a 100 dipendenti è stato innalzato dal 3% al 4% del personale in forza a tempo pieno; per le aziende oltre 100 dipendenti è stato innalzato dal 4% al 7% del personale in forza a tempo pieno.
Precedenze. 1. Nelle pubbliche selezioni le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a. riserva dei posti a favore dei disabili, nei limiti del 7%, ai sensi dell’art. 3 legge 68/99. Riserva di posti nel limite dell’1% ai sensi dell’art. 18 comma 2 legge 68/99;
b. riserva di posti, ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge n. 537/93, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a selezione;
c. riserva del 2% dei posti destinati a ciascuna selezione, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 574/80, per gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. La riserva di posti a favore di soggetti disabili nelle assunzioni a tempo determinato opera per contratti di durata superiore a nove mesi.