We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Premorienza Clausole campione

Premorienza. Con la quale, in caso di morte dell'"Affiliato" non oltre il suo 70° anno d'età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale garantito dalla forma assicurativa "Temporanea di Gruppo per il caso di Morte", aumentato dell'importo resosi disponibile dalla forma assicurativa "Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale".
Premorienza l'Azienda provvederà ad elargire agli eredi, in caso di premorienza di dipendenti della Casa da Gioco, la somma netta di EUR 36.906,00. A decorrere dall'1.1.2004 detta somma sarà rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
Premorienza. Decesso dell’iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi dell’iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.
Premorienza. Cherry garantisce il pagamento del controvalore delle quote assicurate di base maggiorate di una percentuale che varia al variare dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo la seguente tabella: Età al decesso Maggiorazione percentuale 18-74 1,0% 75-89 0,2% 90 e oltre 0% Le prestazioni di Xxxxxx non prevedono alcuna forma di consolidamento o di rendimento minimo garantito e quindi seguono le oscillazioni di valore delle quote del Fondo Interno di riferimento legate ai mercati finanziari ed al rischio di cambio se gli investimenti sono in valute extra UEM. E' previsto un periodo di carenza di sei mesi dalla decorrenza del contratto; in questo periodo la Società, in caso di premorienza dell'Assicurato, paga il controvalore delle quote attribuite diminuite della parte relativa al rischio corso. Nel caso in cui al momento del decesso dell'Assicurato la Società non abbia ancora convertito il premio in quote, la somma liquidabile è pari al controvalore delle quote attribuite, calcolato sulla base del valore unitario delle stesse al primo giorno di valorizzazione successivo al periodo necessario agli uffici della Società per svolgere, una volta ricevuta la documentazione richiesta e nei tempi previsti dalle Condizioni Contrattuali, le attività amministrative necessarie.
Premorienza. Nel caso di decesso di un dipendente in servizio, l’Azienda valuterà, nell’eventualità di nuove assunzioni di personale, la possibilità di inserimento di un figlio/a del dipendente, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione.
Premorienza. Compatibilmente a quanto previsto dallo Statuto di Cassa Mutua Nazionale, in caso di premorienza del lavoratore, viene garantita per l’anno in corso e per quello successivo alla morte l’iscrizione alla Cassa del coniuge e dei figli superstiti.
Premorienza. La morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.
Premorienza. La Morte dell'Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale.

Related to Premorienza

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • Domanda In riferimento alla gara per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni dei prodotti offerti per il lotto 3 e 6 comprensive del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 2.000 fogli o 3.000 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Risposta Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 3 dovrà avere una capacità carta di almeno 2000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 3000 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. L’apparecchiatura del lotto 6 prevede soltanto l’opzione “cassetto alta capacità aggiuntivo”, che se richiesta determina una capacità carta di almeno 3000 fogli. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti. In riferimento alla gara Per La Fornitura In Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione Di Fascia Media Ed Alta Per Scansione, Copia E Stampa E Dei Servizi Connessi Ed Opzionali Per Le Pubbliche Amministrazioni ID 2262 - ed in particolare all’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, in relazione alle possibili configurazioni del prodotto offerto per il lotto 5 comprensivo del dispositivo opzionale “cassetto aggiuntivo” e” “cassetto alta capacità aggiuntivo”, è da intendersi la capacità di ingresso carta pari o superiore ad un totale di 1.300 fogli o 1.800 fogli garantendo comunque il numero totale di fogli carta ed il numero di cassetti richiesti nelle tabelle corrispondenti alle caratteristiche minime per ogni prodotto? Si conferma che l’apparecchiatura del lotto 5 dovrà avere una capacità carta di almeno 1300 fogli nel caso di richiesta del “cassetto aggiuntivo” ed almeno 1800 fogli nel caso di richiesta del “cassetto alta capacità aggiuntivo”. Come riportato nel Capitolato Tecnico, è possibile proporre una ripartizione differente della carta all’interno dei singoli cassetti.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Collaudo Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.