Principi in materia di trasparenza Clausole campione

Principi in materia di trasparenza. 1. Xxxxx restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Principi in materia di trasparenza. L’art. 29, comma 1, secondo periodo, detta una essenziale disposizione di raccordo con il nuovo rito processuale in materia di impugnazione immediata di esclusioni e ammissioni, prevedendo la pubblicazione sul profilo di committente dell’elenco dei soggetti ammessi e esclusi. La previsione è corretta, tuttavia ai fini della tutela in giudizio occorre che i concorrenti siano messi in grado di conoscere non solo la lista di ammessi ed esclusi ma anche le relative motivazioni.
Principi in materia di trasparenza. 1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente a cura del responsabile del procedimento, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Principi in materia di trasparenza. L'articolo dispone la pubblicazione (e l’aggiornamento) di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Devono essere altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Principi in materia di trasparenza. L'articolo 20 disciplina il principio della trasparenza e in particolare l’indicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento al fine di assicurare la concreta attuazione di tale principio. L'articolo 21 si sofferma sulle singole fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Principi in materia di trasparenza. Art. 8 Contratti misti
Principi in materia di trasparenza. La norma reca disposizioni volte a definire i principi in materia di trasparenza ampliando quando già previsto in materia dal decreto legislativo n. 33 del 2013. In particolare, tra le innovazioni si prevede la pubblicazione di tutti gli atti intercorsi tra enti nell'ambito del settore pubblico, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma tecnologica istituita presso l'ANAC. Si stabilisce inoltre la collaborazione tra regioni e province autonome con organi dello Stato per la tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici, prevedendo a tal fine l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche. La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Principi in materia di trasparenza. In primo luogo si procederà sempre ad invitare i soli operatori che si siano previamente candidati iscrivendosi nell’elenco formale aziendale, secondo le regole di cui all’Avviso di istituzione degli Albi stessi;
Principi in materia di trasparenza. In primo luogo si procederà sempre ad invitare i soli operatori che si siano previamente candidati iscrivendosi nell’elenco formale aziendale, secondo le regole di cui all’Avviso di istituzione degli Albi stessi. In secondo luogo, laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di operatori da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati. In ultimo luogo, ove ritenuto necessario, Irisacqua provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, il provvedimento di ammissione/esclusione del concorrente e, nel caso di Commissione Giudicatrice, anche il provvedimento di nomina della Commissione medesima con i curricula dei suoi componenti (nel caso di OEPV). Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione al TAR dell’ammissione/esclusione oppure dell’errata composizione della Commissione Giudicatrice. Nelle gare con il criterio del minor prezzo si procede all’adozione del solo provvedimento di ammissione/esclusione. Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi: