Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore. 11.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione dell’istanza. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari. 11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 22.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 22.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Di Gestione, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 28.1 L'EGATO decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 28.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGATO nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 28.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 17.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 17.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'ATI nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 17.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Schema Di Convenzione Di Gestione
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 18 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio”).
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGATO6 decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGATO6, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGATO6 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Di Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all’ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA L’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l’ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 17 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del Servizio”).
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Acquedotto
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 14.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 14.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 14.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzadalla
3. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio 21.1 L' Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio l’Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori dell'AEEGSI ulterio- ri misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 21.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità conti- nuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 21.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali patrimo- niali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza l'effi- cienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Sii
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx (nuovo ex art. 11 all. A Delibera AEEGSI 656/15)
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata moti- vata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo all'arti- colo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'am- bito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 23.1 L’EGATO decide sull'istanza sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all’ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine nell’ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente all’Articolo 16-quater (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol’EGATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 23.2 L’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall’EGATO nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l’ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza 23.3 L’istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza l’efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx Accertato il venir meno (o il rischio che possa venir meno l'equilibrio economico finanziario) entro i margini e condi- zioni sopra indicati, l'EGA decide sull'istanza di riequilibrio riequili- brio presentata dal Gestore [o sulle osservazioni formulate dal Gestore e dai Finanziatori alla proposta dell'EGA sub art. 11.5 lett. b)] entro sessanta giorni dalla sua ricezione ricezio- ne e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportatoripor- tato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente all'art. 11.6 sia proficuamente attivabile nello specifico contesto consideratoconsidera- to, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio riequili- brio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA Gestore e dai Finanziatori. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei deter- minate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza com- petenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) ol- tre centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 cautela- ri. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti rappor- ti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppoinfra- gruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA alla Regione e ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA propone ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 2. La Regione e per quanto di competenza ARERA, verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può la Regione ed ARERA possono disporre misure cautelari.
11.3 3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. 11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx 12.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambitol'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA 12.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) centottanta giorni dalla ricezione dell’istanzaricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
11.3 12.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
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