PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO Clausole campione

PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare sena preavviso opportuni accertamenti sullo svolgimento delle attività previste dal contratto di concessione e sul regolare assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi correlati allo svolgimento della prestazione. Le variazioni degli obblighi assunti dal Concessionario saranno contestate per iscritto da parte dell’Amministrazione al referente di cui al precedente articolo 7 del presente capitolato, con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dal contratto di concessione. Il referente dovrà far pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l’Amministrazione applicherà le penali previste dall’art.16.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. 1. Per verificare la regolarità e il buon andamento del servizio, l’Amministrazione, per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione, si riserva di effettuare gli accertamenti necessari, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP possono avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti. Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore nel quale saranno indicate le istruzioni e direttive necessarie. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'Appaltatore (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'Appaltatore per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale che illustri le circostanze contestate. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può applicare le penali previste agli artt. B17, B18 e B19 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati dal contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione del nuovo termine di conclusione. Per verificare la regolarità del servizio, la Stazione Appaltante, che a tal fine provvede all'individua- zione di personale di sua fiducia, si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla pre- senza del personale addetto al servizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regola- mento...
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. Le violazioni degli obblighi posti a carico della Ditta aggiudicataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante della Ditta aggiudicataria da parte dell’Amministrazione comunale. Il Rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie contro deduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le contro deduzioni non vengano ritenute adeguate, l’Amministrazione comunale applicherà per gli inadempimenti previsti le penali ivi previste (vedere Art. 17).
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. 23 Art. 30 – PENALI 23
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. 1. Per verificare la regolarità delle prestazioni, la stazione appaltante tramite il direttore di esecuzione si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. Per verificare la regolarità del servizio il Responsabile competente si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, si applicheranno le norme per gli inadempimenti e le penali previsti all’art.16. Qualora sia accertato che l'Impresa aggiudicataria si è avvalsa di personale non regolarmente assunto secondo le normative vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste dall’art. 16. Qualora siano accertati da parte del Responsabile competente eventuali ed ulteriori danni, si procederà alla valutazione dei medesimi alla presenza dei delegati dell’impresa. A tale scopo l’Ente comunicherà all’impresa con anticipo di quarantotto ore, salvo il caso di urgenza, il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora l’impresa non manifestasse la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto l’Ente provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. Qualora, anche in occasione delle verifiche di cui al precedente articolo, venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto imputabile direttamente alla SOCIETÀ e quindi non dipendente da cause esterne o di forza maggiore, viene attivata la seguente procedura: - la Provincia di Massa Carrara contesta tempestivamente alla SOCIETÀ la violazione riscontrata con riferimento alle funzioni di propria titolarità; - la SOCIETÀ, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della diffida, provvede a rimuovere la situazione di inadempimento o, diversamente, invia le proprie controdeduzioni; - nel caso quest'ultime non siano ritenute soddisfacenti o fondate, o la SOCIETÀ non fornisca alcuna controdeduzione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla diffida. La Provincia di Massa Carrara valuta comunque le eventuali ulteriori misure da intraprendere nei confronti della SOCIETÀ.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO. Per verificare la regolarità del servizio, l’Istituto si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali dei servizi in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il control- lo sulla presenza del personale addetto al servizio. A tal fine l’Impresa è obbligata alla tenuta e all’aggiornamento del registro presenze di cui al precedente articolo 2. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regola- mento o delle clausole del contratto, o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto all'Impresa aggiudicataria da parte dell’Istituto. L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 10 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.