PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE Clausole campione

PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE. 1. per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.001,00 e € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione dell'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall'Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. 2. L'attività negoziale è svolta, in qualità di rappresentante dell'istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico, che si avvale dell'attività istruttoria del DSGA. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura. Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici se l’importo finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 130.000,00); o di 3 operatori se l’importo finanziario è compreso tra i 4.501,00 e i 40.000,00. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito che dovrà essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione e individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti a un particolare interesse dell'istituzione scolastica, portano all’esclusione dalla gara ove siano disattese. Pertanto l'invito o la proposta a presentare un'offerta o un preventivo deve contenere: * descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio, bene o strumento * requisiti di qualità / sicurezza * quantità dei beni o strumenti richiesti * data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento * modalità di presentazione dell'offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna) * termini di presentazione (è opportuno prevedere l'imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell'esclusione dell'offerta pervenuta tardivamente) * criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente secondo le caratteristiche dei beni da acquistare e dei servizi che dovranno essere forniti * precisa...
PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE. 1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. 2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del DSGA 3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 4. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto idonee le trasmissioni via posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta di invio. 5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi. 6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma i n d i v i d u a t i tra il personale docente e /o a.t. a. dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto. Se il Direttore SGA non è nominato nella Commissione dovrà, comunque, fornire alla stessa il necessario supporto amministrativo. 7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza della Commissione di cui al comma 6. 8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 9. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico, con l’apposita Commissione, effettuerà la scelta del fornitore. 10. Le operazioni saranno verbalizzate. 11. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazi...
PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE. 1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.001,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa), la scelta del fornitore avviene previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte 2. Le ditte da interpellare vengono scelte nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto nonché dei principi di economicità e trasparenza. 3. Fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP), l’istituto ha facoltà di scegliere il fornitore tra le differenti tipologie di mercato elettronico: a) MEPA; b) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento; c) mercato elettronico eventualmente realizzato dall’istituzione scolastica stessa o da una rete di istituzione scolastiche; d) SDApa (sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione) realizzato dal Ministero; 4. E’ facoltà del RUP scegliere il fornitore al di fuori dei mercati elettronici nei seguenti casi: a) bene o servizio non disponibile nel mercato elettronico o palesemente inidoneo alle necessità dell’istituzione; b) medesimo bene o servizio disponibile a condizioni più favorevoli; c) numero, tipo e quantità dei beni incompatibile con le condizioni imposte dal mercato elettronico 5. Il RUP ha sempre facoltà di condurre sondaggi esplorativi di mercato per aggiungere al novero dei concorrenti individuati nuovi operatori economici da interpellare se ritiene che possano fornire la medesima prestazione a condizioni più vantaggiose. 6. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi: a. nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato; b. indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del codice dei contratti.

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  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Nota informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.