Scelta del fornitore Clausole campione

Scelta del fornitore. I servizi forniti verranno erogati garantendo la libera scelta dell’utente tra tutti i fornitori accreditati presenti nell’Albo Unico dell’Ambito A6. L’utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati, riceverà tempestiva comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, in modo da poter effettuare una ulteriore scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento. In ogni caso l’utente, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino oggettivi e giustificati motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Tale cambiamento sarà possibile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui l’utente abbia trasmesso al fornitore ed all’Ambito A6 comunicazione scritta con indicazione delle oggettive motivazioni per le quali non ritiene di avvalersi più del fornitore precedentemente scelto.
Scelta del fornitore. Le modalità di scelta del fornitore sono regolate da procedure che definiscono precisi criteri di preselezione e di successiva valutazione dell’attività e del servizio erogati. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi materiali e immateriali devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di parità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura, nonché con riguardo al contrasto di ogni forma di criminalità organizzata.
Scelta del fornitore. Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti, alle procedure interne della Società all’uopo previste (anche con riferimento al PTPCT) e a quelle condivise dal Gruppo. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi sanciti in materia di contratti pubblici, nonché di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura. Nella selezione la Società adotta i criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno e non preclude a nessuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa. Nella selezione del fornitore la Società dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l’attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza. Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata. La Società adotta gli Albi fornitori e prestatori di servizi istituiti e gestiti dalla società Capogruppo, i cui criteri di qualificazione non costituiscono artificiose barriere all’entrata. Gli atti di affidamento e/o di incarichi prevedono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei principi e degli obblighi derivanti dal presente Xxxxxx.
Scelta del fornitore. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio economico per la Società e alla tutela dell’immagine della stessa. A tal fine, i dirigenti e dipendenti della Società responsabili delle funzioni aziendali che partecipano a detti processi devono: • riconoscere ai fornitori, in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione; • assicurare la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo casi eccezionali e disciplinati da apposite procedure aziendali; • verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all’immagine della Società e della idoneità tecnica e professionale e di un corretto sistema gestionale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La Società, così come previsto nel Codice di Condotta, richiede che tutti i suoi fornitori rispettino le leggi e i regolamenti emanati dagli Stati e i contenuti del Codice per l’intero periodo in cui forniranno prodotti e/o servizi.
Scelta del fornitore. Al momento dell’assegnazione di una fornitura, Cebi Motors sceglie i fornitori dalla Vendor List (elenco dei fornitori approvati).‌ Nell’impossibilità di soddisfare le esigenze di approvvigionamento tramite le organizzazioni già presenti nella Vendor List, si rende necessaria l’acquisizione di nuovi fornitori. Dopo l’identificazione di un’organizzazione come possibile nuovo fornitore per uno specifico particolare o prodotto, avrà inizio il processo di qualifica.
Scelta del fornitore. TITOLO VII
Scelta del fornitore. La scelta del fornitore viene effettuata a seguito di gara tra le quotazioni di un bene/servizio richieste a diversi fornitori indipendenti fra loro. La gara viene effettuata sulla base di offerte scritte e viene gestita in maniera trasparente ed etica per tutte le parti coinvolte e basata su parametri oggettivi. Si diffidano i fornitori dal mettere in pratica comportamenti elusivi delle leggi a tutela della concorrenza.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.