Common use of Procedure Clause in Contracts

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità modali- tà di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione presentazio- ne della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. Sezione terza - Composizione delle controversie In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziariol'EBITEN regionale competente per territorio. 2. La Commissione di conciliazione territoriale è così composta: a) per i datori di lavoro, : - il Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata; - il Vice Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata; - da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; bminimo di 1 (uno) per i lavoratoria un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA IMPRESA, Confederazione datoriale componente l’EBITEN; - da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGILminimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori componenti l’EBITEN CONFSAL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILFESICA – CONFSAL e CONFSAL – FISALS. 3. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente. 4. Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di conciliazione territoriale opera, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandatoin via sussidiaria, la Commissione nazionale presso l’EBITEN. 5. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. 6. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. 7. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. 8. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 9. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. 10. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato la Direzione Territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 11. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. 12. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di garanzia e conciliazione di cui all’artall'art. 1715. 13. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILUGL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale Sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCAT-CISL Fisascat- Cisl o della UILTuCSUiltucs-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. .. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Per effetto della previsione di cui al comma precedente in tema di spontanea comparizione, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le parti coinvolte di cui al comma precedente, anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma del c.c. e 410-411 c.p.c.. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale . 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. . 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il suddetto termine di 60 giorni dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. . 5) La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 articoli 410,411 e 412 c.p.c. Il del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione “Commissione” presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve territorio. 7) Xxx ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliataa) I rispettivi termini della controversia; 2. la b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 9) Le Parti convengono decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che le procedure pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al presente Titolo II articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia3.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi Il rispetto del presente regolamento è reso possibile dalla definizione di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti procedure omogenee che consentano l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire sia l'individuazione del codice di procedura civilepersonale esonerato dallo sciopero che la concreta possibilità, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e quest' ultimo, di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti essere sostituito da coloro che spontaneamente hanno deciso di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, non aderire allo stesso. A tale scopo è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è compostaquindi opportuno precisare quanto segue: a) per Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i datori di servizi pubblici essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni precisando la durata dell’astensione dal lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. b) Le singole articolazioni dell’azienda predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l’elenco nominativo dei dipendenti tenuti a svolgere l’attività lavorativa per garantire le prestazioni indispensabili e quindi esonerati dallo sciopero, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione. c) La comunicazione agli interessati in servizio dell’esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti ai punti di rilevazione delle presenze/assenze dei lavoratori attivati nel servizio di appartenenza. La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta. d) La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione. e) Il personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del tentativo personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è posto a disposizione delle direzioni dei servizi di conciliazione appartenenza per una controversia relativa all’ap- plicazione qualsiasi necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare i diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'art. 2 della legge 20.05.1970, n° 300, di una sanzione disciplinareutilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, questa verrà sospesa fino qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla conclusione legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della procedurapredetta legge n° 146/90. Le Parti convengono parti danno infine atto che il contenuto del presente accordo, ed in particolare l’elenco del numero del personale che dovrà garantire i servizi pubblici essenziali (allegato n.1) potrà essere suscettibile di variazione se venisse operata nell’ambito dell’azienda una parziale o totale riorganizzazione dei dipartimenti, U.O., servizi, reparti, uffici. f) Nel primo mese di contrattazione integrativa e durante la concertazione o consultazione, le procedure parti non assumono iniziative conflittuali unilaterali. OSPEDALE DI CHIAVENNA UU.OO./SER VIZI PERSONALE NON MEDICO Ostetricia e Ginecologia Nido PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n.1 Ausiliario/OTA n. 1 VI/Puericultrice/IP n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n.1 Ausiliario/OTA n. 1 VI/Puericultrice/IP n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n. 1 VI/Puericultrice/IP Medicina Generale e Lungodegenz a n. 2 I.P./ I.G. n. 2 Ausiliario/OTA n. 2 I.P./ I.G. n. 2 Ausiliario/OTA n. 2 I.P./ I.G. Chirurgia Generale Ortopedia e Traumatologia n. 3 I.P./I.G. n. 2 Ausiliario/OTA n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P./ I.G Pronto Soccorso n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza Radiologia n.1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 Laboratorio n.1 T.S.L.B. dalle 8.00 alle 16.00 Blocco Operatorio Solo servizio in pronta disponibilità C.P.S. n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 X.X.X. x. 0 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 1 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX UU.OO./SER VIZI PERSONALE NON MEDICO Chirurgia Generale PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE n. 2 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS n. 2 I.P. /I.G. n.1 Ausiliario/OSS n. 2 I.P. /I.G. Ortopedia e Traumatologia n. 2 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS n. 2 I.P. /I.G. n.1 Ausiliario/OSS n. 2 I.P. /I.G. oppure n. 1 I.P. + 1 ausiliario/OSS Medicina e Lungodegenz a n. 3 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS n. 3 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS n. 2 I.P. /I.G. Riabilitazione Cardiologica n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS S.P.D.C. n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure n. 2 IP + 1 ASA/OSS n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure n. 2IP + 1 ASA/OSS n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure 2 IP + 1 ASA/OSS Pronto Soccorso/ SSUEM n. 3 I.P. n. 3 I.P. n. 3 I.P. C.A.L. Turni come da normale programmazione (le presenze cambiano in base al giorno della settimana perchè cambia il n. dei trattamenti) Blocco Operatorio SERVIZIO IN PRONTA DISPONIBILITA’ Radiologia n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 Laboratorio n. 1 T.S..L.B. dalle 8.00 alle 16.00 AMBULATORIO PSICHIATRICO n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 Comunità Protetta “CASERA” n. 1 I.P./I.G./1 PS n. 1 Ausiliario./OSS n. 1 I.P./IG / IPS n. 1 Ausiliario./OSS CURE PALLIATIVE n. 1 I.P. n. 1 ausiliario /OSS n. 1 I.P. n. 1 ausiliario/OSS n. 1 IP n. ausiliario/ OSS OSPEDALE DI SONDRIO UU.OO./SER VIZI PERSONALE NON MEDICO Xxxxxxxxx e Rianimazione PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE n. 4 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 4 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 3 I.P. Cardiologia n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS n. 3 I.P. Chirurgia Generale n. 4 I.P. n. 3 Ausiliario/OSS n.3 I.P. n. 2 Ausiliario/OSS n. 3 I.P. Lungodegenza Riabilitativa/RRF n. 4 I.P./I.G. n. 4 Ausiliario/OTA/OSS n. 3 I.P./I.G. n. 2 Ausiliario/OTA/OSS n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA/OSS S.P.D.C. n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 OSS n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 oss n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 OSS Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 X.X. x. 0 Ausiliari/OTA/OSS n. 3 I.P. n. 2 Ausiliari/OTA/OSS n. 3 I.P. Nefrologia e Dialisi n. 5 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA il n. dei trattamenti non varia in base al giorno della settimana n. 5 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA il n. dei trattamenti non varia in base al giorno della settimana Neurologia n. 2 I.P./I.G. n. 1 OSS n.2 I.P. n. 1 OSS n. 2 I.P Oculistica DH n. 1 I.P. dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 Ortopedia n. 3 I.P. n. 2 Ausiliari/OTA n. 1 I.P./I.G. Sala Gessi n. 2 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P Ostetricia e Ginecologia n. 2 Ostetrica n. 1 X.X. x. 0 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX n. 2 Ostetrica n. 1 I.P. n. 1 I.G. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 Ostetrica n. 2 I.G. ORL + OCULISTICA n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P. Pediatria Neonatologia Nido n. 2,5 I.P./V.I. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 VI/Puericultrici n. 2,5 I.P./V.I. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 VI/Puericultrici n. 2 I.P./V.I. n. 2 VI/Puericultrici Urologia n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA oppure 1 IP + 1 ASS + 1 OSS n. 2 I.P Oncologia n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 Pronto Soccorso n. 2 I.P n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 I.P C.O. 118 n. 2 I.P n. 2 I.P n. 2 I.P SSUEM n. 2 I.P. n. 2 I.P. n. 2 I.P. Elisoccorso n. 1 I.P. dalle 8.00 alla Effe Meridi Centro Trasfusionale n. 1 T.S.L.B. dalle 8.00 alle 16.00 Laboratorio Analisi n. 1 T.S.L.B. dalle 7.00 alle 14.48 n. 1 T.S.L.B. dalle 14.48 alle 22.00 n. 1 T.S.L.B. dalle 22.00 alle 7.00 Medicina Nucleare e Radioterapia n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 Radiologia n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 n. 1 T.S.R.M. a giornata n. 1 T.S.R.M. dalle 13.00 alle 20.00 n. 1 TSRM dalle 20 alle 8.00 C.R.A. n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OTA n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OTA n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/ OTA C.P.S. n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 Comunità Protetta Poggiridenti n. 1 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS n. 1I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSSA Comunità Protetta Chiapedi n. 2 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS n. 1 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS n. 1 X.X./X.X./X.Xx x. 1 Ausiliario /OSS DISTRETTO DI BORMIO/LIVIGNO STRUTTURA DI BORMIO PERSONALE NON MEDICO UU.OO./SERVIZI PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE Punto di cui Primo Intervento n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza CAL Turni come da normale programmazione (le presenze cambiano in base al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.giorno della settimana perché cambia il n. dei trattamento) C.P.S. n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 STRUTTURA DI TIRANO PERSONALE NON MEDICO UU.OO./SERVIZI PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE Punto di Primo Intervento n. 2 I.P. n. 2 I.P. n. 2 I.P. AMBULATORIO PSICHIATRICO n. 1 I.P. 8-16 COMUNITA’ PROTETTA “XXXXXXX” n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA STRUTTURA DI LIVIGNO PERSONALE NON MEDICO UU.OO./SER VIZI PRIMO TURNO SECONDO TURNO NOTTE Punto di Primo Intervento n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza n. 2 Autista Ambulanza n. 2 IP Radiologia ALTA STAGIONE (8 dicembre lunedì di Pasqua compreso) 1 presenza 9 – 16.42 BASSA STAGIONE (dal martedì dopo Pasquetta al 7 dicembre) GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE PRESTAZIONI INDISPENSABILI SONDRIO n. 1 Operatore Tecnico Idraulico n. 1 Operatore Tecnico Elettricista n. 1 Operatore Tecnico Fuochista • Conduzione centrali termiche • Gestione richieste di manutenzione urgenti • Sorveglianza impianti tecnologici CHIAVENNA n. 1 Operatori Tecnici Fuochisti MORBEGNO n. 1 Operatori Tecnici XXXXXX - XXXXXX x. 0 Operatori Tecnici TIRANO • Conduzione centrali termiche • Sorveglianza impianti tecnologici BORMIO • Gestione richieste di manutenzione urgenti SERVIZI PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CUCINA E MENSA OCS 1° Turno n. 3 Op. Tecn. Cuochi n. 2 Aus. Spec. Tecn Econ. 2° Turno n. 3 Op. Tecn. Cuochi n. 2 Aus Spec. Tecn. Econ. • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa PORTINERIA n. 1 Operatore sul turno sulle 24 ore • Servizio accettazione del pubblico e centralinista CENTRALINO n. 1 Operatore per turno PULIZIE n. 1 Ausiliario specializzato Tecnico Economale • Raccolta rifiuti • Allontanamento rifiuti solidi dai luoghi di produzione SERVIZI PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CUCINA E MENSA n. 1 Operatori Tecnici Cuochi per turno n. 1 Ausiliari Specializzati Tecnici Economali per turno • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa PULIZIE n. 1 Ausiliario Specializzato Tecnico Economale • Raccolta rifiuti • Allontanamento rifiuti solidi dai luoghi di produzione PORTINERIA CENTRALINO n. 1 Operatore per turno • Servizio accettazione pubblico e centralinista SERVIZI PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CUCINA 1° Turno n. 1 Operatori Tecnici Cuochi n. 1 Ausiliario Specializzato 2° Turno n. 1 Operatore Tecnico Cuoco n. 1 Ausiliario Specializzato • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE n. 1 Operatore Tecnico • Servizi tecnico economali SERVIZI PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE PRESTAZIONI INDISPENSABILI PORTINERIA CENTRALINO n. 1 Operatore Tecnico Centralinista per turno • Garantisce l’accesso ai servizi telefonici essenziali S.O.C. - SERVIZI 1° Turno 2° Turno Turno notte Infermieri Professionali 3 + 1 reperibile 3 + 1 reperibile 3 + 1 reperibile Ausiliari/OTA 2 1 1 Infermieri Professionali 1+ 1 UCIC 1 + 1 UCIC 1+1 UCIC Ausiliari/OTA 1 1 0 Infermieri Professionali 2 2 2 Ausiliari/OTA 1 1 1 Autisti 1 1 1 Infermieri Professionali 1 0 0 Ausiliari/OTA 0 0 0 Infermieri Professionali 2 reperibili 2 reperibili 2 reperibili Ausiliari/OTA 1 reperibile 1 reperibile 1 reperibile CAMERA OPERATORIA ORTOPEDIA Infermieri Professionali 2 reperibili 2 reperibili 2 reperibili Ausiliari/OTA 1 reperibile 1 reperibile 1 reperibile Infermieri Professionali 4 3 2 Ausiliari/OTA 2 1 0 Infermieri Professionali 2 2 1/2 Ausiliari/OTA 2 1 1/0 Terapisti della Riabilitazione 1 0 0 Infermieri Professionali/Generici 2 1 1/2 Ausiliari/OTA 1 1 1/0 Infermieri Professionali/Generici 2 2 1 Ausiliari/OTA 2 2 1 EMATOLOGIA e CURE PALLIATIVE Infermieri Professionali/Generici 2 2 1 Ausiliari/OTA 2 1 1 S.O.C. - SERVIZI 1° Turno 2° Turno Turno notte NEUROLOGIA e NEUROFISIOPATOLOGIA Infermieri Professionali/Generici 2 2 2 Ausiliari/OTA 1 1 0 Tecnici di Neurofisiopatologia 1 reperibile 1 reperibile 1 reperibile

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale . 2) L'Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. . 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. 4) Il suddetto termine di 60 giorni dell'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di lavoro o della Organizzazione Sindacale sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. . 5) La Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il del codice di procedura civile, come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione "Commissione" presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve territorio. 7) Xxx ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: 1. a) i rispettivi termini della controversia; b) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto alla integrale applicazione del c.c.n.l. ed eventuali accordi di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliatasecondo livello; 2. c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) la proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla "Commissione"; e) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. f) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione . 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cprocedura., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artal Titolo II, art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura3. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far il giorno successivo alla data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materiadi costituzione della "Commissione paritetica provinciale".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale l'Ente bilaterale territoriale del Terziarioterziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine previsto di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale l'Ispettorato territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materiaproc.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi 1. Il Consiglio, ovvero la Commissione delegata, salvo necessità di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice particolare urgenza, espressamente motivate negli atti di procedura civileConsiglio, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e ogni affidamento di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoincarico, è previsto tenuto/a a valutare almeno cinque offerte, comparandole dal punto di vista economico, qualitativo e prestazionale, procedendo all'affidamento secondo il tenta- tivo principio della offerta economicamente più vantaggiosa. In assenza di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavorofornitori iscritti all’Albo, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve attraverso avviso pubblico potranno essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;invitati soggetti non ancora iscritti all’Albo. 2. la presenza Le procedure di affidamento dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale contratti hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Lavoro;Consiglio, incluso il Regolamento e delle norme vigenti. 3. la presenza Le ditte e gli operatori economici saranno selezionate attingendo dall’Albo, salvo quanto precedentemente precisato. 4. Prima dell’avvio delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insortaprocedure di affidamento dei contratti, pos- sono richiedereil Consiglio delibera, attraverso spontanea comparizionein conformità al proprio ordinamento, di conciliare la stessa individuare gli elementi essenziali del contratto e gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 5. L’individuazione delle ditte e degli operatori economici si svolge mediante l’invio, ai fini soggetti selezionati, di uno schema di atto in cui sono descritti l’oggetto e per gli effetti le condizioni generali e particolari del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale con l’invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito. La presente procedura potrà avvenire anche per via telematica con posta certificata. 6. Una volta selezionati i partecipanti e selezionata la migliore offerta, la Commissione, con apposito verbale, dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 7. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva con delibera del Consiglio. 8. Ciascun concorrente non può presentare più di cui all’artun’offerta. 17. In L’offerta è vincolante per il periodo indicato nell’invito e, in caso di richiesta mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del tentativo termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di conciliazione detto termine. 9. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 10. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizi, consulenze e forniture ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedurale prestazioni espletate su ordine del Committente; 11. Le Parti convengono che Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/16 le procedure per l’affidamento di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000servizi e forniture rientranti nella soglia stabilita dalla normativa vigente, fatti salvi gli accordi già in atto in materiadovranno essere pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” dell’OAR con le modalità riportate nel citato articolo.

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Samples: Procedura Gestione Albo Dei Fornitori

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1º gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Nazionale

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o della UILTuCSUiltucs-UILUil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dall'1.1.2000, fatti farti salvi gli accordi già in atto in materia.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti del 'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione del 'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della del a FILCAMS-CGIL, della del a FISASCAT-CISL o della UILTuCSdel a UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla al a definizione della del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla al a quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla al a Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla al a convocazione delle del e parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla dal a data di ricevimento o di presentazione della del a richiesta da parte dell’Associazione del 'Associazione imprenditoriale o della del a Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della del a Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle del e parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della del a controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti ef etti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla dal a Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla demandata al a Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artal 'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione al 'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla al a conclusione della del a procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi L’accordo di quanto rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, al fine di prevenire la sovrapposizione dei cicli contrattuali, nazionale e territoriale/aziendale, ha previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione che la contrattazione integrativa si sarebbe dovuta realizzare in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare periodo intermedio tra la data di ricevimentostipula del CCNL Turismo (20 febbraio 2010) e quella di scadenza dello stesso (30 aprile 2013). Ricevuta Conseguentemente, le piattaforme rivendicative per la comunicazione contrattazione integrativa potevano essere presentate dalle Organizzazioni Sindacali a partire dal 1° gennaio 2011 alle Associazioni datoriali (per la Commissione Paritetica Territoriale provvederà contrattazione territoriale) ovvero alle imprese (per la contrattazione aziendale). Copia delle piattaforme doveva essere inviata alle parti stipulanti il CCNL Turismo e all’archivio dei contratti istituito presso L’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. La procedura fissata dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 all’articolo 10, comma 8, prevede che la parte destinataria della piattaforma avrebbe dovuto convocare il primo incontro entro 20 trenta giorni alla convocazione delle parti fissando dal ricevimento della piattaforma stessa. Le Organizzazioni nazionali stipulanti il giorno CCNL Turismo avrebbero potuto partecipare ai negoziati e l’ora in cui sarà esperito istituire un Comitato paritetico per la promozione e il ten- tativo di conciliazionemonitoraggio della contrattazione integrativa. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale piattaforma, dovevano essere garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni. Condividendo l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello, le parti stipulanti il CCNL hanno previsto che nelle realtà ove si fosse riscontrata difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo dalla scadenza di conciliazione ai sensi degli artt. 410un precedente contratto - senza che fosse stato attivato un tavolo negoziale o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza una delle parti personalmente o correttamente rappresentateavrebbe potuto chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali. Qualora A fronte della richiesta, le parti abbiano già trovato la soluzione organizzazioni nazionali avrebbero dovuto convocare un apposito incontro da svolgersi sul territorio tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della controversia tra loro insortacontrattazione di secondo livello. Nella fase appena descritta, pos- sono richiedereper un periodo di sessanta giorni, attraverso spontanea comparizione, il CCNL Turismo prevede condizioni di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti normalità sindacale (esclusione del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cricorso ad agitazioni)., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Tesi Di Dottorato

Procedure. Ai sensi di Il decreto introduce una importante innovazione in quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per ai fini dell’ammissione allo sgravio i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandatolavoro sono tenuti ad inoltrare esclusivamente in via telematica apposita domanda all’INPS,anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali,secondo le modalità determinate dall’Istituto stesso. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata domanda deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare contenere - i dati identificativi dell’Azienda; - la data di ricevimentosottoscrizione del contratto collettivo aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; - la data di avvenuto deposito del contratto presso la DPL competente; - l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale (in fase di prima applicazione, pari al 3%) della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari; - l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall’Azienda, pari a 25 punti della percentuale a suo carico; - l’ammontare dello sgravio in misura pari all’intera contribuzione dovuta dal lavoratore; - l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati in contributi pensionistici. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazioneLa indicazione degli importi va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali. Il tentativo di conciliazione La domanda deve essere espletato inoltrata anche per i contratti sottoscritti e depositati entro il termi- ne di 60 giorni31.12.2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data e per questi non è richiesto un nuovo deposito presso la DPL. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui Al riguardo, si precisa che non va depositato nuovamente anche il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione contratto che sia stato già depositato alla DPL ai sensi degli arttdell’art.3 del DL n.318/1996, convertito nella legge n.402/1996(valenza dei contratti ed accordi collettivi integrativi aziendali sull’esclusione dalla retribuzione imponibile di istituti retributivi ivi previsti). 410Quanto ai contratti territoriali, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale poiché il decreto stabilisce che, fermo restando le procedure per l’ammissione allo sgravio, specifiche modalità operative possano essere previste dall’INPS limitatamente a tali contratti territoriali, l’INPS prevede che le domande delle aziende che aderiscono ad uno stesso contratto territoriale potranno essere presentate dalle associazioni di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini categoria in nome e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cconto delle aziende associate., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Sgravio Contributivo Sui Premi Di Risultato

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine previsto di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale . 2) L'Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. . 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. 4) Il suddetto termine di 60 giorni dell'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di lavoro o della Organizzazione Sindacale sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. . 5) La Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il del codice di procedura civile, come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione "Commissione" presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve territorio. 7) Xxx ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: 1. a) i rispettivi termini della controversia; b) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliatasecondo livello; 2. c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) la proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla "Commissione"; e) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. f) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione . 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cprocedura., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artal Titolo II, art. 173. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far il giorno successivo alla data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materiadi costituzione della "Commissione paritetica provinciale".

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità modali- tà di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione presentazio- ne della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 articoli 410,411 e 412 c.p.cdel Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. Il Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione “Commissione” presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio territorio. Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: I rispettivi termini della controversia; Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; La proposta di definizione della controversia e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o i motivi del mancato accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la formulati dalla “Commissione”; La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la ; La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. procedura Le Parti convengono decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che le procedure pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al presente Titolo II articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia3.

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale l'Ente bilaterale territoriale del Terziarioterziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentaterappresentante. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973, dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 177, Parte prima. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: : a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio; ; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: : 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; ; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; ; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale . 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. . 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il suddetto termine di 60 giorni dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione pr esentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. . 5) La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 articoli 410,411 e 412 c.p.c. Il del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione “Commissione” presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve territorio. 7) Xxx ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliataa) I rispettivi termini della controversia; 2. la b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 9) Le Parti convengono decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che le procedure pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al presente Titolo II articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia3.

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:territorio. a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato1. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. 2. L’Associazione imprenditoriale L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4. Il suddetto termine di 60 giorni dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 articoli 410,411 e 412 c.p.cdel Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6. Il Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione “Commissione” presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per 7. Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: I rispettivi termini della controversia; Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; La proposta di definizione della controversia e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o i motivi del mancato accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la formulati dalla “Commissione”; La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la ; La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17 8. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9. Le Parti convengono decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che le procedure pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al presente Titolo II articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia3.

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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice Codice di procedura civileCivile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime plurime, relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione costi- tuita conciliazione, costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziarioo presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto. La Commissione di conciliazione territoriale provinciale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o fax, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere siano depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto che, che pertanto pertanto, resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. all’art.4 In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinaredisciplinare di cui al presente articolo, questa verrà sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Procedure. Ai sensi Il comma 13 dell'articolo 54 bis definisce la fattispecie in commento come il "contratto mediante il quale un utilizzatore,... (omissis) ..., acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di quanto previsto dagli arttlavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità" entro precisi limiti di importo, a condizioni e con modalità specifiche. 410 Le semplificazioni di gestione degli adempimenti, come si evince dai commi successivi, si sostanziano nell'utilizzo esclusivo di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS (al quale spetta l'un per cento degli importi versati per il finanziamento degli oneri gestionali). Ed infatti tutta la gestione degli adempimenti relativi al contratto in oggetto è affidata all'INPS: l'attivazione del contratto di prestazione occasionale da parte dell'utilizzatore (attraverso il pagamento anticipato degli importi delle prestazioni che possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 9)), la pre-registrazione del prestatore, l'erogazione e l'accreditamento dei compensi (attraverso il sistema di pagamento elettronico), la valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori, la preventiva comunicazione di avvio della prestazione (e l'eventuale revoca). Vale la pena di soffermarsi proprio sulla comunicazione che deve essere trasmessa all'INPS a lmeno un’ora prima dell’inizio della prestazione - attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center - contenente le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del codice prestatore; il luogo di procedura civile, svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni (che per tutte l’INPS debbono essere consecutivi); il compenso pattuito per la prestazione. Si precisa che per le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto gli altri utilizzatori professionali devono essere comunicati anche la data e l’ora di inizio e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti termine della prestazione. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, la revoca deve essere comunicata entro i tre giorni successivi al giorno programmato di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziariosvolgimento della prestazione. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta Sia la comunicazione di inizio della prestazione e sia l'eventuale revoca vengono notificate al prestatore attraverso SMS o posta elettronica. Quest'ultimo ha la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo possibilità di conciliazione. Il tentativo confermare l'avvenuta prestazione accedendo al portale INPS (ed escludendo così la possibilità di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta revoca da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui dell'utilizzatore). In mancanza di revoca, l’INPS provvede regolarmente al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (anche se la prestazione non c'è stata). Si segnala inoltre che gli utilizzatori e i prestatori possono registrarsi e svolgere i relativi adempimenti, anche per il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione tramite degli intermediari abilitati (ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17legge n. 12/1979). In caso di richiesta superamento del tentativo limite di conciliazione importo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore o comunque del limite di durata della prestazione nell’arco dello stesso anno civile (280 giornate per gli altri settori da rideterminare in agricoltura secondo i criteri prima indicati), il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (comma 20). In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all'INPS ovvero del divieto per le aziende agricole di utilizzare prestatori appartenenti a categorie diverse da pensionati, studenti e precettori di sostegno al reddito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Non sono previste ulteriori specifiche sanzioni per la violazione di altri obblighi e limiti previsti dalla legge in commento. Restano comunque applicabili, oltre alle specifiche sanzioni sopra descritte, le altre norme di carattere generale che puniscono eventuali comportamenti elusivi delle norme in materia lavoristica e previdenziale (ad es. in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato). CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DI ALTRI UTILIZZATORI Il contratto di prestazione occasionale, come detto, può essere stipulato anche da parte di imprese e di altri operatori economici professionali. E' possibile ricorrere al lavoro occasionale solo per i soggetti che non occupino più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. A tali rapporti si applicano le seguenti regole:  le prestazioni possono essere rese da tutte le categorie di soggetti senza limitazioni (e quindi non solo studenti, pensionati e disoccupati);  i prestatori di lavoro occasionale non devono avere in corso, né aver cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’utilizzatore;  i compensi percepiti per lo svolgimento non possono superare i seguenti limiti:  5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore);  5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;  il compenso del prestatore è esente da imposizione fiscale;  il valore del compenso orario netto non può essere inferiore ai nove euro, cui vanno aggiunti i contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 33% (INPS) e del 3,5% (INAIL) nonché dell'1% per gli oneri di gestione della prestazione da parte dell'INPS;  il compenso minimo per una controversia relativa all’ap- plicazione prestazione occasionale non può essere inferiore al valore di una sanzione disciplinare4 ore di lavoro (36 euro, questa verrà sospesa fino alla conclusione oltre contributi);  la prestazione non può superare le 280 ore nell’arco dello stesso anno civile;  almeno un’ora prima dell’inizio della proceduraprestazione deve essere effettuata un’apposita comunicazione all’INPS con l’indicazione dei dati anagrafici, del luogo e dell’oggetto della prestazione, della data e dell’orario di inizio e di fine della prestazione, del compenso pattuito;  la registrazione dell’utilizzatore e del prestatore, l’acquisto e l’attivazione del contratto, l’accreditamento dei pagamenti avvengono attraverso la piattaforme informatica INPS. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.LIBRETTO DI FAMIGLIA

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Samples: Contratto Di Prestazione Occasionale

Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota) a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; 3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1º gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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