Proprietà degli impianti Clausole campione

Proprietà degli impianti. Per tutta la durata del presente appalto la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo al committente. Gli impianti di illuminazione pubblica sono oggetto di consegna da parte del committente all’appaltatore, in esito alla stipula del presente appalto e per tutta la sua durata, affinché questi li gestisca garantendo la fornitura alla collettività dei servizi oggetto del presente capitolato. Il committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto. L’appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato. Il committente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto dell’appalto per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall’uso, qualsiasi ragione determini tale decisione. Nel caso di dismissione o di aumento di punti luce si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell’offerta presentata in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto all’art. 31 del presente capitolato. Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal committente successivamente alla stipula del contratto d’appalto, saranno consegnati all’appaltatore, con le stesse modalità previste nel presente capitolato. Il committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
Proprietà degli impianti. Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi della presente convenzione.
Proprietà degli impianti. Il concessionario riconosce la proprietà comunale dell’impianto natatorio in oggetto, così come riconosce che ogni altra opera realizzata sull’immobile diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Barzanò, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Barzanò, né ora né mai.
Proprietà degli impianti. La composizione e le stereotipie in piombo, i clichés, le pellicole, le pietre litografiche, gli zinchi di macchine per offset, i rami per rotocalco, i negativi fotografici su vetro o altro materiale (es. i negativi a tono continuo di selezione e i negativi al tratto), i supporti magnetici, le forme di fustelle sono sempre di proprietà dell'azienda grafica anche quando il committente abbia pagato l'importo della spesa della lavorazione. L'azienda grafica non è tenuta a conservare materiale inerente a lavori eseguiti e consegnati, salve le seguenti eccezioni:
Proprietà degli impianti. La parte delle diramazioni trasversali ricadente su suolo pubblico o ad uso pubblico appartiene al Comune Concedente e sono gestite da Carniacque. Sono, invece, di proprietà del Cliente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata. Tale criterio si applica anche per le reti ove non sono installati i contatori. In ogni caso il limite di proprietà costituisce limite di competenza anche in assenza di pozzetto con rubinetto di presa e/o misuratore che, se posti sul limite di proprietà, costituiscono effettivi punti di consegna. Tutte le opere di prolungamento e potenziamento della rete dell’acquedotto sino al limite della proprietà dello stabile privato, limitatamente alla parte riferentesi al suolo pubblico, rimangono di proprietà del Comune anche se il Cliente ha pagato l’importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento dell’impianto. Carniacque, qualora l’abitazione da servire sia a quota sfavorevole per consentire una sufficiente pressione di esercizio, può autorizzare la costruzione, da parte del richiedente, di impianto di sollevamento privato. Carniacque si riserva, altresì, la possibilità di far applicare, in base ad una valutazione di salvaguardia e salubrità delle reti, dispositivi automatici di sezionamento, disconnettori, serbatoi o altre apparecchiature idrauliche.
Proprietà degli impianti. Le case dell’acqua, le opere di fondazione ed accessorie ad eccezione del terreno su cui giacciono i manufatti dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Concessionario. Alla scadenza della concessione gli impianti e le opere realizzate dal concessionario nel periodo contrattuale, dovranno essere totalmente rimosse dal Concessionario provvedendo a sue spese al ripristino dei luoghi secondo quanto previsto dall’art. 4 punto
Proprietà degli impianti. Nel presente appalto è previsto che gli impianti rimangano in proprietà all'Amministrazione che li consegna in comodato d'uso all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e comunque come indicato nel presente capitolato, integrato dalle proposte migliorative fornite dall'Appaltatore in sede di gara, dai capitolati di gestione e della documentazione di progetto. L'Appaltatore è autorizzato ad eseguire tutti gli interventi previsti nella citata documentazione di gara come se fosse proprietario, con tutti i relativi diritti diretti e indiretti previsti dal codice civile.. L'Appaltatore è tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti e a permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualità di servizio previste. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati. L'Appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli artt. 826 e 828 cod. civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato. L'Amministrazione, in qualità di proprietario, autorizza l'appaltatore ad effettuare sugli impianti in affidamento tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
Proprietà degli impianti. Il punto di confine tra la rete di distribuzione e l’impianto d’utenza è così definito:
Proprietà degli impianti. Art. 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti
Proprietà degli impianti. 1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: