Proprietà degli impianti. Per tutta la durata del presente appalto la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo al committente. Gli impianti di illuminazione pubblica sono oggetto di consegna da parte del committente all’appaltatore, in esito alla stipula del presente appalto e per tutta la sua durata, affinché questi li gestisca garantendo la fornitura alla collettività dei servizi oggetto del presente capitolato. Il committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto. L’appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato. Il committente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto dell’appalto per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall’uso, qualsiasi ragione determini tale decisione. Nel caso di dismissione o di aumento di punti luce si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell’offerta presentata in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto all’art. 31 del presente capitolato. Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal committente successivamente alla stipula del contratto d’appalto, saranno consegnati all’appaltatore, con le stesse modalità previste nel presente capitolato. Il committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
Proprietà degli impianti. Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell’art. 24.
Proprietà degli impianti. Il Comune di Pianoro è proprietario dell’ impianto, ceduto al concessionario in comodato gratuito. Il Concessionario si impegna a gestire gli impianti secondo le vigenti normative in materia igienico sanitaria e commerciale. La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui è disposta, salvo casi formalmente autorizzati dal Committente. Il Committente non sarà mai, né verso il Concessionario né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale della presente concessione. Il Concessionario solleva il Committente per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. Il Concessionario terrà inoltre sollevato il Committente da qualsiasi responsabilità relativa alla perdita delle caratteristiche organolettiche dell’acqua durante o a seguito del processo di trattamento dell’acqua ovvero dall’eventuale relativa non potabilità dell’acqua erogata. Il Committente terrà sollevato il Concessionario da qualunque responsabilità relativa alla non potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto pubblico salvo che il Committente stesso non lo comunichi tempestivamente al Concessionario. Il Committente si impegna ad informare tempestivamente il Concessionario relativamente ad eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dall’acquedotto e destinata al consumo umano. L’autorizzazione alla gestione degli impianti non è trasferibile o cedibile in alcun modo. E’ data facoltà al Concessionario di avvalersi per il servizio di assistenza tecnica di centri assistenza concessionari autorizzati di cui il Committente verrà preventivamente informato in forma scritta. Al termine del contratto, in caso di mancato rinnovo, il Concessionario si impegna a comunicare l’interruzione dell’attività dando opportuno preavviso agli utenti con anticipo di almeno un mese.
Proprietà degli impianti. Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti
Proprietà degli impianti. 1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si è nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprietà dell'impianto era già dell'Ente locale concedente o di una società patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio.
Proprietà degli impianti. La parte delle diramazioni trasversali ricadente su suolo pubblico o ad uso pubblico appartiene al Comune Concedente e sono gestite da Carniacque. Sono, invece, di proprietà del Cliente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata. Tale criterio si applica anche per le reti ove non sono installati i contatori. In ogni caso il limite di proprietà costituisce limite di competenza anche in assenza di pozzetto con rubinetto di presa e/o misuratore che, se posti sul limite di proprietà, costituiscono effettivi punti di consegna. Tutte le opere di prolungamento e potenziamento della rete dell’acquedotto sino al limite della proprietà dello stabile privato, limitatamente alla parte riferentesi al suolo pubblico, rimangono di proprietà del Comune anche se il Cliente ha pagato l’importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento dell’impianto. Carniacque, qualora l’abitazione da servire sia a quota sfavorevole per consentire una sufficiente pressione di esercizio, può autorizzare la costruzione, da parte del richiedente, di impianto di sollevamento privato. Carniacque si riserva, altresì, la possibilità di far applicare, in base ad una valutazione di salvaguardia e salubrità delle reti, dispositivi automatici di sezionamento, disconnettori, serbatoi o altre apparecchiature idrauliche.
Proprietà degli impianti. Le case dell’acqua, le opere di fondazione ed accessorie ad eccezione del terreno su cui giacciono i manufatti dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Concessionario. Alla scadenza della concessione gli impianti e le opere realizzate dal concessionario nel periodo contrattuale, dovranno essere totalmente rimosse dal Concessionario provvedendo a sue spese al ripristino dei luoghi secondo quanto previsto dall’art. 4 punto
Proprietà degli impianti. Il concessionario riconosce la proprietà comunale dell’impianto natatorio in oggetto, così come riconosce che ogni altra opera realizzata sull’immobile diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Barzanò, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Barzanò, né ora né mai.
Proprietà degli impianti. Gli impianti oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune affidante, che ne trasferisce il possesso alla Società per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto fino al termine dello stesso, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione.
Proprietà degli impianti. Nel presente appalto è previsto che gli impianti rimangano in proprietà all'Amministrazione che li consegna in comodato d'uso all'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e comunque come indicato nel presente capitolato, integrato dalle proposte migliorative fornite dall'Appaltatore in sede di gara, dai capitolati di gestione e della documentazione di progetto. L'Appaltatore è autorizzato ad eseguire tutti gli interventi previsti nella citata documentazione di gara come se fosse proprietario, con tutti i relativi diritti diretti e indiretti previsti dal codice civile..