Prove sui materiali Clausole campione
Prove sui materiali a) Certificato di qualità L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti Xxxxx Xxxxxxxx dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
b) Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calci, 5.000 m per le barriere, il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall’impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Se I risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali.
c) Prove di controllo in fase esecutiva L’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese ...
Prove sui materiali. In relazione a quanto é prescritto nei precedenti articoli sulla qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterrà opportuno effettuare nonché al prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i laboratori sperimentali autorizzati.
Prove sui materiali. 1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, nei Contratti Applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi delle tariffe richiamate al successivo articolo 37.
3. Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l’esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all’Allegato n. 13.
4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.
5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge.
6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (Allegato n. 15), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, ecc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Accordo ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall’Appaltatore (con almeno tre laboratori) e present...
Prove sui materiali. Prova di compressione al vertice: Viene eseguita sul tubo intero, immerso nell'acqua per 24 xxx.Xx pezzo deve essere posto su un basamento. La forza deve essere centrata a mezzo di coltello rigido. L'incremento della forza deve essere continuo con velocità pari a 500 N/sec.
Prove sui materiali. L'Impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni di materiale da impiegarsi e li dovrà conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla Direzione Lavori. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima gli oneri derivanti da prove e verifiche dettate dalle norme e dalle disposizioni vigenti; l'Impresa non potrà mai accampare spese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire delle analisi dei materiali impiegati, da laboratori di sua fiducia in grado di rilasciare certificati entro le 48 ore successive all'invio dei campioni al laboratorio. Qualora le analisi rivelassero difformità dei materiali impiegati alle prescrizioni di capitolato, la Direzione Lavori potrà sospendere i lavori e richiedere il rifacimento dei lavori con nuovi materiali idonei ed accettati dalla D. L., o applicare delle penalità percentuali al contratto, qualora il materiale impiegato possa essere mantenuto in sito a giudizio insindacabile della Direzione Lavori stessa.
Prove sui materiali. L’impresa è tenuta a consegnare, dietro richiesta della Direzione Lavori, i campioni dei vari materiali da impiegarsi e li dovrà conservare a sua cura e spese in locali all’uopo designati dalla Direzione Lavori. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall’impresa presso istituti autorizzati; le spese occorrenti per il prelevamento, il trasporto dei materiali presso gli istituti autorizzati, nonché l’onere delle prove sono a totale carico dell’impresa appaltatrice. L’impresa non potrà in nessun caso accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa appaltatrice dovrà produrre i campioni e le schede tecniche di: apparecchiature elettriche, apparecchiature idricosanitarie, piastrelle dei pavimenti e dei rivestimenti, materiali per rivestimenti e controsoffitti, malte ad alta resistenza, reti strutturali, ecc
Prove sui materiali. 1. In correlazione a quanto e` prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali debitamente riconosciuti.
2. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Prove sui materiali. L’Impresa ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo e a sue totali spese alle esperienze, saggi e prove sui materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, e di provvedere, sempre a proprie spese, al prelevamento e all’invio dei campioni agli Istituti ufficiali di prova. Di detti campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici dell’Amministrazione, munendoli di suggelli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa nei modi adatti a garantirne l’autenticità.
Prove sui materiali. Per ogni specifica partita della fornitura e per tipologia di dispositivo, la D.L. dovrà eseguire il processo di accettazione dei materiali definiti in tabella 24.
Prove sui materiali. Certificato di qualità. Accertamenti preventivi. Prove di controllo in fase esecutiva.