Sospensioni dei lavori Clausole campione

Sospensioni dei lavori. 1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento.
Sospensioni dei lavori. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
Sospensioni dei lavori. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori. Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di s...
Sospensioni dei lavori. 1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 10 del DM n. 49 del 07.03.2018 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1,del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Sospensioni dei lavori. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell’art. 158 e 159 del Regolamento. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Sospensioni dei lavori formalizzate dal Direttore dei Lavori Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione. Si applica l’art. 158 del DPR 207/2010. - formalizzate dal Responsabile del Procedimento Al di fuori dei casi sopra menzionati, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, può ordinare la sospensione dei lavori che non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di 6 (sei) mesi complessivi. Per la sospensione disposta nei casi e nei modi sopra citati all’Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione avesse una durata più lunga, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Amministrazione si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, la sospensione è disciplinata dagli artt. art.158 e 159 del DPR 207/2010.
Sospensioni dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrono speciali circostanze che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Sospensioni dei lavori. I lavori di Manutenzione potranno essere sospesi parzialmente o totalmente per esigenze di traffico e/o disposizioni di altri Uffici/Enti oltre che, naturalmente, per effetto di eventi atmosferici. Tali sospensioni come da art. 159, del D.P.R. 207/2010 non danno diritto all’Impresa di richiedere compensi o indennizzi di sorta. Analogamente non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.
Sospensioni dei lavori. 1. Per quanto concerne sospensioni e riprese dei lavori, valgono i disposti di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020) e all’art. 8, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020).
Sospensioni dei lavori. Si darà luogo a sospensioni dei lavori nei soli casi e secondo le modalità di cui all’art. 133 del Regolamento e dall’art. 24 del Capitolato generale. Le eventuali sospensioni parziali o totali delle lavorazioni già contemplate nel programma operativo dei lavoro non rientrano tra quelle regolate dalle norme sopra richiamate e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi di sorta né protrazione dei termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nel caso in cui cause imprevedibili o di forza maggiore determino impedimenti che non consentano di procedere totalmente o parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavoro, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale d’esecuzione dei lavori viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal cronoprogramma dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto secondo tale programma l’esecuzione dei lavori sospesi, possa essere effettuata una volta intervenuta la ripresa entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.